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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14608/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 03/02/2025 che ha rigettato l'istanza volta a dichiarare la non irrevocabilità e la non esecutività della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 148/2013 (art. 444 c.p.p.). La doglianza centrale è che la motivazione della sentenza non fu depositata contestualmente e che l'avviso di deposito della motivazione non contestuale non sarebbe stato notificato anche al presunto secondo difensore, l'Avv. Catello Di Capua, con conseguente violazione del diritto di impugnazione e diritto a chiedere la restituzione nel termine. Inoltre si censura la valutazione del giudice dell'esecuzione in ordine alla genuinità della procura speciale e del verbale del 07/05/2013, lamentando travisamento, illogicità e la mancata acquisizione di una perizia d'ufficio a fronte della consulenza grafologica del PM

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando le conclusioni del giudice dell'esecuzione. In particolare: il Collegio ha richiamato la distinzione tra verifica della validità del titolo esecutivo (competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p.) e l'istituto della restituzione in termini (art. 175 c.p.p.), e ha esaminato l'istruttoria svolta nel secondo incidente di esecuzione. Dall'istruttoria e dalla consulenza tecnico-scientifica della Polizia giudiziaria è emersa l'alterazione della data sul documento (presunta nomina/procura) e la discrepanza grafologica che ha reso non provata l'effettiva nomina dell'Avv. Di Capua al momento del patteggiamento; pertanto non sussisteva l'obbligo di notificare l'avviso di deposito anche a costui. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del giudice dell'esecuzione, ha escluso la necessità di una ulteriore perizia d'ufficio non richiesta da elementi concreti nuovi, e ha condannato il ricorrente alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in quanto disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha confermato che la sentenza di cui trattasi è il titolo esecutivo la cui formazione è stata esaminata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Individua la competenza del giudice dell'esecuzione a verificare l'esistenza e la regolarità del titolo esecutivo; la Corte ha applicato questo principio come primo accertamento preliminare rispetto alla eventuale restituzione in termini

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione in termini (rimessione); la Corte ha ricordato che la rimessione presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e che il giudice dell'esecuzione può decidere sulla rimessione solo dopo aver accertato la validità del titolo

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui, in caso di mancato deposito contestuale della motivazione nelle sentenze pronunciate in camera di consiglio, il termine per impugnare decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato in relazione alle forme alternative di comunicazione/notifica (comunicazione presso il domicilio); il giudice ha valutato anche le modalità di notifica formale previste dal codice

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018

    Richiamata per il principio che il termine di impugnazione, se la motivazione non è depositata contestualmente, decorre dall'ultima notificazione dell'avviso di deposito; la Corte ha applicato e interpretato tale principio nel quadro della verifica della effettiva destinataria delle notificazioni

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare la validità e la regolarità del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) prima di esaminare istanze di restituzione in termini (art. 175 c.p.p.).
  • La mancata notifica dell'avviso di deposito della motivazione produce effetti solo nei confronti dei soggetti il cui status di destinatario della comunicazione sia provato: l'onere di dimostrare che un difensore era legittimamente nominato al momento del provvedimento grava su chi eccepisce la nullità/irregolarità della formazione del titolo.
  • Le contestazioni sulla genuinità di documenti (procure, annotazioni a verbale) possono essere risolte mediante consulenze tecnico-scientifiche e altri accertamenti istruttori: se tali accertamenti fanno emergere elementi di falsificazione o alterazione, la Corte può fondare su di essi la sua decisione senza necessariamente ordinare ulteriori perizie d'ufficio, salvo elementi nuovi e concreti che giustifichino un supplemento istruttorio.
  • La mera formulazione di asserzioni generiche o lamentele senza allegare elementi e prove concrete contrari alle conclusioni tecniche non è sufficiente a prevalere sulla motivazione del giudice dell'esecuzione.
  • Se risulta provato che un presunto difensore non era legittimamente nominato al momento del provvedimento, non sussiste l'obbligo di notificarvi l'avviso di deposito e quindi non si configura automaticamente la non irrevocabilità del titolo.
  • La giurisprudenza sulla decorrenza del termine di impugnazione per sentenze con motivazione non contestuale (termini che decorrono dall'ultima notificazione dell'avviso di deposito) va applicata tenendo conto dei destinatari effettivi delle notificazioni e del loro status al momento del deposito
  • In caso di contrasto tra questioni già decise in precedenti incidenti o ricorsi, occorre verificare i limiti del petitum e se la questione nuova sia effettivamente autonoma e non soggetta al divieto di introdurre novità processuali (ne bis in idem processuale).

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