Deliberazione n. 258 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione, su Instagram e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito. Le misure urgenti avevano lo scopo di impedire la circolazione del contenuto e di preservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie. La decisione finale consiste nella ratifica di tali determinazioni, adottate in via straordinaria per il contrasto al c.d. revenge porn.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza per materiale sessualmente esplicito segnalato online
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy per il rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito tramite Instagram e Telegram. La decisione si colloca nell’ambito delle misure di contrasto al c.d. revenge porn e mira a impedire la circolazione del contenuto segnalato.
Quadro normativo e competenza
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato motivo che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e intervento urgente
Una persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità verso le piattaforme Instagram e Telegram. Sulla base della segnalazione e della relativa verifica di compatibilità, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 166 e 167 del 19 aprile 2024.
Contenuto delle misure adottate
Le determinazioni hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, mediante trasmissione del materiale in formato hash;
- la prescrizione di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione del materiale.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione del 24 aprile 2024, ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 166/2024 e 167/2024 adottati d’urgenza il 19 aprile 2024. Il provvedimento ha natura confermativa e non reca una sanzione pecuniaria; la sua funzione è quella di consolidare le misure urgenti già disposte per prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità contro la possibile diffusione, tramite le piattaforme Instagram e Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il provvedimento richiama la competenza del Garante a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 166 e 167 del 19 aprile 2024. Con esse ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmettendo il contenuto in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le determinazioni dirigenziali hanno anche prescritto alle medesime società di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 24 aprile 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 166/2024 e 167/2024 adottati dal dirigente il 19 aprile 2024 nei confronti delle società coinvolte. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma conferma l’efficacia delle misure urgenti disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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