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Sentenza

Sentenza n. 870/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 20.6.2025, n. 671, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del giudice ordinario di condanna generica al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per supplenze svolte nell’anno scolastico 2021/2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, indicando gli importi giornalieri dovuti e la durata complessiva delle supplenze in 181 giorni, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha sostenuto che la quantificazione del credito fosse ricavabile mediante una semplice operazione aritmetica, moltiplicando gli importi giornalieri per i giorni di lavoro. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’azione, osservando che la sentenza civile aveva pronunciato una condanna generica e aveva indicato la durata complessiva degli incarichi di supplenza, non già il numero dei giorni effettivamente lavorati né la loro collocazione temporale prima o dopo il 31 dicembre 2021. La ricorrente non ha dimostrato la coincidenza tra durata contrattuale delle supplenze e giornate effettivamente lavorate. Tale coincidenza poteva essere esclusa, tra l’altro, da assenze per malattia, comportanti una decurtazione della RPD, o da assenze ingiustificate. La quantificazione richiedeva quindi un accertamento sul rapporto di lavoro sottostante, non ricavabile dalla sola sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in ottemperanza inammissibile. Ha ritenuto irrilevante stabilire se la memoria della ricorrente fosse tardiva, poiché l’azione era comunque inammissibile nel merito. La sentenza civile non conteneva una statuizione puntuale sul numero dei giorni effettivamente lavorati, ma soltanto sulla durata complessiva degli incarichi di supplenza. La liquidazione della RPD richiedeva pertanto un’attività istruttoria e valutativa relativa alle giornate effettivamente lavorate, alle eventuali assenze e alla collocazione temporale delle prestazioni rispetto alle diverse misure giornaliere applicabili. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può integrare o completare il contenuto della sentenza del giudice ordinario né svolgere un accertamento pieno sul rapporto di lavoro, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario in tema di pubblico impiego privatizzato. La ricorrente dovrà eventualmente far valere la pretesa di liquidazione in un distinto giudizio davanti al giudice ordinario. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non ne aveva chiesto la rifusione.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Retribuzione Professionale Docenti

    La disposizione contrattuale costituisce il titolo sostanziale della pretesa retributiva, ma la sentenza civile non aveva determinato in modo completo le giornate effettivamente lavorate necessarie per la liquidazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di prospettare d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È richiamato nell’epigrafe quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario contenente una condanna generica, quando la quantificazione dell’obbligazione richieda accertamenti sul rapporto sostanziale sottostante o valutazioni ulteriori rispetto a mere operazioni matematiche su dati già accertati e incontroversi.
  • La mera indicazione, nella sentenza civile, della durata complessiva di incarichi di supplenza non equivale all’accertamento del numero delle giornate effettivamente lavorate, quando la retribuzione dipenda da queste ultime e possano rilevare assenze o diversa collocazione temporale delle prestazioni.
  • Il giudice amministrativo dell’ottemperanza deve limitarsi all’attività esecutiva necessaria a dare attuazione al giudicato e non può integrare o completare una sentenza del giudice ordinario mediante attività istruttoria e valutativa sul rapporto di lavoro sottostante.
  • La domanda di liquidazione di differenze retributive derivanti da una condanna generica del giudice ordinario deve essere proposta mediante un distinto giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione esclusiva sulle controversie relative al pubblico impiego privatizzato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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