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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11106/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma, non essendo stata accolta alcuna censura sulla qualificazione giuridica dei fatti o sulla responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata e furto in abitazione/pertinenze. L'unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, contestando la qualificazione giuridica dei fatti e, in sostanza, la natura pertinenziale del locale nel quale era stato consumato il furto. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui integra "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene che arrechi diretta utilità economica all'immobile principale o sia funzionalmente asservito al suo servizio o ornamento in modo durevole, senza necessità di contiguità fisica. Poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente e insindacabilmente motivato sulla natura pertinenziale del locale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a rimettere in discussione una qualificazione giuridica dei fatti già compiutamente valutata dal giudice di merito, quando la motivazione territoriale sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • Ai fini della configurabilità del furto commesso in luogo destinato a privata dimora, la nozione di pertinenza non richiede contiguità fisica con l'immobile principale: è sufficiente un bene funzionalmente asservito, destinato in modo durevole al servizio o ornamento dell'immobile e idoneo ad arrecargli diretta utilità economica.
  • La valutazione della natura pertinenziale del luogo in cui il fatto è stato commesso, se sorretta da motivazione adeguata e logicamente articolata, non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un nuovo esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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