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Legge

L.R. Basilicata 11/2015

“Integrazioni alla L.R. 5 novembre 2014, n. 32 – Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 11/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 20 marzo 2015, n. 11 integra la L.R. 32/2014 consentendo alla Giunta regionale di approvare, nelle more del piano di risanamento, un piano stralcio per far fronte ai debiti certi esistenti al 31 dicembre 2014. La misura è finanziata fino a 2 milioni di euro con risorse 2015. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Piano stralcio per il risanamento dei Consorzi industriali

Piano stralcio per il risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale

La legge regionale Basilicata n. 11 del 20 marzo 2015 interviene sulla disciplina del risanamento e rilancio dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, introducendo una misura straordinaria e temporanea. L’obiettivo è consentire un primo intervento di copertura delle passività certe, in attesa dell’approvazione del piano di risanamento previsto dalla normativa principale.

Contenuto della modifica normativa

La legge aggiunge alla L.R. 5 novembre 2014, n. 32 un nuovo articolo 13-bis, dedicato al piano stralcio. La disciplina risultante prevede che:

  • nelle more dell’approvazione del piano di cui all’art. 13, comma 1, la Giunta regionale possa approvare un apposito piano stralcio;
  • il piano stralcio deve essere comunque funzionale al perseguimento delle finalità del Capo richiamato dalla legge;
  • l’intervento è finalizzato a far fronte alle debitorie certe esistenti alla data del 31 dicembre 2014.

Soggetti coinvolti e supporto tecnico

Sia il piano di risanamento previsto dall’art. 13 sia il piano stralcio introdotto dall’art. 13-bis possono essere predisposti avvalendosi del supporto dei Consorzi industriali. La norma, quindi, attribuisce un ruolo collaborativo ai Consorzi nella fase di elaborazione degli strumenti di risanamento.

Copertura finanziaria

L’applicazione del nuovo articolo comporta oneri stimati non superiori a 2.000.000 euro. La copertura è prevista, per l’anno 2015, a valere sulle risorse di cui all’articolo 39 della stessa legge regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Si tratta quindi di una disciplina immediatamente applicabile nel territorio regionale, ma limitata a un intervento transitorio legato ai debiti certi già esistenti al 31 dicembre 2014.

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