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Legge

L.R. Basilicata 12/2015

“Promozione e sviluppo della cooperazione”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 12/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata strumenti di promozione, sostegno e qualificazione del sistema cooperativo: albo regionale, Consulta, conferenze, contributi e un fondo per l’occupazione nelle cooperative. Prevede anche misure per cooperative di comunità e regole sugli aiuti di Stato. Le norme finanziarie riguardano soprattutto gli esercizi 2015-2017.

Promozione e sviluppo della cooperazione in Basilicata

Promozione e sviluppo della cooperazione in Basilicata

La legge regionale della Basilicata definisce un quadro organico di sostegno alla cooperazione, riconoscendone la funzione sociale ed economica e prevedendo strumenti amministrativi, consultivi e finanziari per favorire nuove imprese, consolidamento, innovazione, occupazione e cooperative di comunità.

Principi generali e finalità

La Regione Basilicata riconosce la cooperazione come fattore di coesione sociale, sviluppo territoriale e incremento dell’occupazione. Nell’ambito della programmazione regionale disciplina interventi per promuovere, sviluppare e qualificare l’impresa cooperativa, con il concorso delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Tra le finalità specifiche rientrano il sostegno a:

  • nascita di nuove cooperative e crescita di quelle esistenti;
  • cooperative di comunità;
  • diffusione della cultura cooperativa;
  • progetti di innovazione e sviluppo cooperativo;
  • ruolo della cooperazione di credito.

Albo regionale delle società cooperative

È istituito presso il Dipartimento competente l’Albo regionale delle società cooperative. L’iscrizione è requisito necessario per ottenere agevolazioni, incentivi o altri benefici regionali.

Possono iscriversi le imprese cooperative e i loro consorzi già iscritti all’albo ministeriale, purché abbiano sede legale e stabile organizzazione in Basilicata. La disciplina regionale si estende anche alle cooperative sociali indicate presso il Dipartimento Politiche della Persona.

L’albo è soggetto a revisione biennale per verificare il permanere dei requisiti. La Giunta regionale deve emanare le direttive per la verifica entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Requisiti e procedura di iscrizione

Per l’iscrizione occorre presentare domanda con la documentazione richiesta, che comprende normalmente atto costitutivo, statuto, certificazione di iscrizione al Registro delle imprese, attestazioni sui soci e sui requisiti statutari, ultimo bilancio e ultimo verbale di ispezione ordinaria con le relative certificazioni.

Per le cooperative di nuova costituzione sono richiesti solo atto costitutivo, statuto, certificazione d’iscrizione al Registro delle imprese e attestazioni sui soci e sui requisiti; in luogo del bilancio va presentata una relazione dettagliata sull’attività da svolgere.

L’iscrizione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla domanda, previa istruttoria. La cancellazione è disposta con decreto pubblicato sul BUR quando vengano meno i requisiti di iscrizione.

Consulta per la cooperazione e Conferenza regionale

È istituita la Consulta per la cooperazione, con funzione di partecipazione del sistema cooperativo alla programmazione regionale, soprattutto nei campi della crescita produttiva, della sperimentazione formativa, dell’innovazione dei servizi di welfare e dell’inserimento occupazionale.

La Consulta:

  • formula proposte e aggiornamenti sugli interventi programmatici e legislativi;
  • verifica l’attuazione della legge e i risultati attesi;
  • monitora il sistema cooperativo regionale;
  • organizza la Conferenza regionale sulla cooperazione.

Resta in carica per la durata della legislatura ed è composta dall’Assessore competente, dai dirigenti generali di alcuni settori regionali, da un rappresentante dell’ufficio regionale del lavoro e da rappresentanti delle organizzazioni cooperative più rappresentative. La partecipazione è gratuita e il regolamento di funzionamento è approvato dalla Giunta regionale.

La Conferenza regionale della cooperazione è promossa almeno ogni due anni dalla Presidenza della Giunta, d’intesa con i Dipartimenti interessati, per il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative e sui rapporti tra cooperazione e istituzioni lucane.

Sostegno alle organizzazioni cooperative e programmi integrati

La Regione sostiene le organizzazioni regionali del movimento cooperativo per attività di promozione coerenti con le finalità della legge. Le domande di contributo vanno presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR della legge di bilancio regionale, corredate dal programma di promozione e dalla previsione dei costi.

I contributi sono ripartiti, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza legati a:

  • numero delle cooperative aderenti;
  • numero complessivo dei soci;
  • capitale sociale al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • fatturato al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • modalità di monitoraggio e valutazione;
  • risorse economiche impiegate.

Le modalità di riparto sono stabilite con deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente.

La Regione sostiene inoltre accordi con le associazioni cooperative per realizzare programmi integrati di sviluppo, aperti anche a Comuni, Camere di commercio, Università, Fondazioni, società partecipate e agenzie strumentali.

Interventi e incentivi per le imprese cooperative

Nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria, la Regione prevede forme di intervento e incentivi per numerosi obiettivi, tra cui:

  • costituzione, sviluppo e consolidamento di cooperative;
  • capitalizzazione e ricapitalizzazione;
  • creazione di nuova occupazione e reinserimento di persone svantaggiate;
  • start-up anche sociali ed energetiche;
  • programmi di trasferimento e sviluppo tecnologico;
  • accesso al credito e rafforzamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia;
  • trasformazione di imprese in crisi in cooperative;
  • acquisto di beni materiali e immateriali strumentali;
  • ricerca e formazione di dirigenti e soci;
  • cooperative tra professionisti, soprattutto di giovani e donne;
  • internazionalizzazione e reti di impresa.

Politiche attive del lavoro e cooperazione sociale

La cooperazione è riconosciuta come soggetto strategico per l’attuazione delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla creazione di occupazione e al recupero occupazionale di persone svantaggiate o espulse dal mercato del lavoro.

La Regione può concedere, secondo criteri da definirsi con propri provvedimenti, contributi e finanziamenti alle cooperative che:

  • favoriscono il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • realizzano progetti di rilevanza sociale per lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
  • sono costituite per fronteggiare crisi aziendali.

Sono promossi partenariati territoriali di sussidiarietà per la programmazione dei servizi a cui contribuiscono cooperative sociali, soggetti dell’economia sociale e privato non profit. Nei propri atti di programmazione socio-assistenziale, sanitaria, formativa e occupazionale, la Regione sostiene anche le opportunità di mercato per le cooperative sociali di tipo B e a scopo plurimo, nonché per quelle impegnate in terapia occupazionale, tirocini formativi e lavoro protetto.

Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative

È istituito un Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative, finalizzato a:

  • partecipazione e formazione del capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro;
  • finanziamento di investimenti materiali e immateriali;
  • consolidamento finanziario;
  • studio, promozione e assistenza di iniziative economiche;
  • partecipazione in società o enti del sistema cooperativo per salvaguardia e incremento dell’occupazione;
  • contributi e finanziamenti ai soci per la capitalizzazione;
  • contributi e finanziamenti alle imprese per servizi reali e formazione professionale di soci, lavoratori e management.

La gestione del Fondo è affidata a una società finanziaria operante nello sviluppo di PMI in forma cooperativa, maggiormente presente in Basilicata o sul territorio nazionale. La società può stipulare convenzioni con terzi che concorrano con mezzi propri ai finanziamenti concessi.

Gli interventi devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del Fondo sentita la Commissione consiliare competente.

Cooperative di comunità

La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità per potenziare beni e servizi in piccoli comuni caratterizzati da disagio socio-economico e rarefazione demografica e per favorire nuova occupazione.

Sono considerate cooperative di comunità le cooperative costituite secondo il codice civile e la disciplina di attuazione che perseguono la capacitazione della cittadinanza e il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale tramite attività eco-sostenibili, produzione di beni e servizi, recupero di beni ambientali e monumentali, creazione di lavoro e capitale sociale.

Per comunità si intendono i Comuni e gli ambiti aggregativi previsti dagli statuti comunali e/o dalla normativa di riferimento. Possono assumere la qualifica di socio:

  • persone fisiche;
  • persone giuridiche;
  • associazioni e fondazioni senza scopo di lucro con sede nella comunità di riferimento;
  • enti locali in cui opera la cooperativa.

La Giunta regionale deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la Commissione competente, un regolamento sui requisiti per l’iscrizione alla sezione delle cooperative di comunità e per la tenuta dell’Albo regionale, tenendo conto della rappresentatività del numero dei soci rispetto alla popolazione residente.

La Regione, anche con gli enti locali, favorisce la partecipazione all’esercizio di funzioni pubbliche mediante:

  • azioni di sostegno alle capacità progettuali e imprenditoriali;
  • coinvolgimento nel sistema di produzione di beni e servizi;
  • disponibilità di edifici o aree non utilizzate per gli scopi sociali.

Coordinamento con la normativa europea sugli aiuti di Stato

I provvedimenti attuativi che prevedono aiuti soggetti a notifica non possono essere eseguiti prima dell’autorizzazione della Commissione europea o prima della scadenza del termine di due mesi dalla notifica completa. Le misure in esenzione vanno comunicate alla Commissione europea. Le misure in regime de minimis sono adottate nel rispetto della normativa europea senza preventiva notifica o comunicazione.

Norme transitorie, abrogazione e decorrenza

In prima applicazione, le cooperative già iscritte nell’albo regionale previsto dalla precedente legge del 1997 sono iscritte di diritto nel nuovo Albo regionale.

La legge abroga la L.R. 9 dicembre 1997, n. 50.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Aspetti finanziari

Per il solo esercizio 2015, gli oneri sono coperti con risorse stanziate su specifiche missioni e programmi di bilancio regionale. Per gli anni 2016 e 2017 è prevista una copertura di importo ridotto, con possibilità per la Giunta di disporre variazioni compensative nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Per il 2015 è inoltre stanziato l’importo per l’istituzione del Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative.

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