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Legge

L.R. Basilicata 14/2015

“Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 14/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 14/2015 interveniva sulla tassa automobilistica per veicoli tra 20 e 30 anni di anzianità, prevedendo l’esenzione per autoveicoli e motoveicoli storici iscritti in specifici registri e una tassa di circolazione forfettaria in caso di uso su strada. Tuttavia le disposizioni attuative sono state poi abrogate e dichiarate incostituzionali, rendendo l’atto oggi privo di utilità applicativa.

Esenzione e tassa di circolazione per veicoli ultraventennali storici

Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali

La legge regionale Basilicata n. 14 del 2015 disciplinava il trattamento tributario dei veicoli ultraventennali, intervenendo sulla tassa automobilistica regionale. Il testo consolidato mostra però che le previsioni sostanziali sono state successivamente abrogate e, inoltre, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, con conseguente assenza di utilità applicativa attuale.

Ambito della disciplina originaria

L’intervento riguardava gli autoveicoli e i motoveicoli con anzianità tra i 20 e i 30 anni, con esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale. La disciplina era limitata alla Regione Basilicata e si inseriva nella materia della tassa automobilistica regionale.

Regime agevolativo previsto

Il testo introdotto prevedeva per i veicoli di interesse storico o collezionistico, iscritti al 31 dicembre 2014 in uno dei registri indicati dalla legge, un regime di esenzione dalla tassa automobilistica regionale. I registri richiamati erano:

  • ASI
  • Storico Lancia
  • Italiano Fiat
  • Italiano Alfa Romeo
  • Storico FMI

Tassa di circolazione forfettaria

Per i medesimi veicoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, era prevista una tassa di circolazione forfettaria annua pari a:

  • euro 25,82 per gli autoveicoli
  • euro 10,33 per i motoveicoli

Pagamenti per l’anno 2015

La disciplina conteneva anche disposizioni transitorie sui pagamenti integrativi della tassa automobilistica regionale eventualmente dovuti per l’anno 2015. Tali importi avrebbero dovuto essere versati alla data di entrata in vigore della legge, senza sanzioni né interessi; per i pagamenti tardivi o omessi erano previste le ordinarie sanzioni e gli interessi di legge. Queste previsioni risultano però successivamente abrogate e colpite da illegittimità costituzionale.

Modifiche, abrogazioni e stato attuale

La legge abrogava i commi 3, 4 e 5 dell’art. 39 della L.R. Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, e inseriva i nuovi commi 2-bis e 2-ter nel medesimo articolo. Successivamente:

  • i commi relativi ai pagamenti integrativi e alle sanzioni sono stati abrogati dalla L.R. 27 ottobre 2015, n. 47;
  • il comma sull’esenzione e sulla tassa di circolazione forfettaria è stato abrogato dalla L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
  • la Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate.

Entrata in vigore

La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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