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Ordinanza

Ordinanza n. 1392/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della nota del Responsabile del Corpo di Polizia Giudiziaria del Comune di Vico Equense del 19 febbraio 2026, prot. n. 0007472/2026, comunicata in pari data via PEC, con cui veniva ingiunto alla Sig.ra Beneduce Flora di provvedere alla messa in sicurezza della scarpata sottostante l’alberatura oggetto dell’ordinanza sindacale n. 321/2025, affermando che “nel corpo dell’Ordinanza Sindacale n. 321/2025, la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica risulta determinata anche dal cedimento della scarpata sottostante” e diffidando la ricorrente “a porre in essere gli interventi relativi alla messa in sicurezza della sottostante scarpata oggetto di accertamento, per i quali in caso di inottemperanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio con procedura in danno”; - Della nota del Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune di Vico Equense del 15 aprile 2026, comunicata in pari data via PEC, con cui, richiamate le precedenti vicende procedimentali e “l’approssimarsi della stagione estiva” che “comporta un aumento della frequentazione dell’area, con conseguente aggravio del rischio per la sicurezza”, veniva diffidata la Sig.ra Beneduce Flora a “provvedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza dell’albero e della sottostante scarpata sopra indicati, mediante interventi, anche temporanei e cautelativi ad eliminare il pericolo nelle more delle determinazioni della Soprintendenza”, avvertendo che “in difetto di tempestivo riscontro e intervento, la sottoscritta si vedrà costretta ad adire le competenti Autorità, con aggravio di spese e responsabilità a Vostro carico, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., per eventuali danni derivanti dall’omessa manutenzione e custodia”; - ove ed in quanto lesiva, della nota prot. MIC_SABAP-NA MET|10/03/2026|0006189-P, con cui la Sovrintendenza rappresentava che quanto segue: “Il provvedimento non individua in via tassativa la soluzione dell’abbattimento, ma impone il conseguimento dell’obiettivo della eliminazione del rischio, rimettendo alle valutazioni tecniche l’individuazione delle modalità operative più idonee”,

Giustizia amministrativa202602701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffide comunali del 19 febbraio 2026 e del 15 aprile 2026 relative alla messa in sicurezza dell'alberatura e della scarpata sottostante, nonché nota della Soprintendenza del 10 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due note del Comune di Vico Equense con cui le veniva ingiunto e poi nuovamente intimato di provvedere alla messa in sicurezza della scarpata sottostante un'alberatura già interessata da un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, con avvertimento dell'esecuzione d'ufficio in danno e delle possibili responsabilità per eventuali danni. È stata inoltre impugnata, ove ritenuta lesiva, una nota della Soprintendenza secondo cui l'ordinanza sindacale non imponeva tassativamente l'abbattimento dell'albero, ma il conseguimento dell'obiettivo di eliminazione del rischio mediante le modalità operative individuate dalle valutazioni tecniche. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. La motivazione si fonda sulla valutazione che le diffide impugnate non sembrano avere un contenuto precettivo autonomo rispetto all'ordinanza contingibile e urgente, la quale non era stata impugnata e non costituiva oggetto del giudizio. Pertanto, nella fase cautelare, non è stata ravvisata una ragione sufficiente per sospendere l'efficacia degli atti contestati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata domanda cautelare

    La tutela cautelare è stata negata perché il giudice non ha ravvisato i presupposti necessari per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • artt. 2043 e 2051 c.c.

    per eventuali danni derivanti dall’omessa manutenzione e custodia

    Le disposizioni sono richiamate nella diffida comunale quale possibile fondamento delle responsabilità prospettate in caso di danni; il TAR non ne esamina nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione non può essere concessa quando gli atti impugnati appaiano privi di contenuto precettivo autonomo rispetto a un precedente provvedimento contingibile e urgente non impugnato e non oggetto del giudizio.
  • La mancata impugnazione del provvedimento presupposto può assumere rilievo nella valutazione cautelare degli atti successivi che si limitino, senza introdurre autonomi obblighi, a richiamare o sollecitare l'adempimento di quanto già disposto.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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