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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17794/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo che i giudici territoriali, nel riformare l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Marsala, si sono sottratti al dovere di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative (ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.). In particolare contestava la diversa valutazione delle dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria Mario Cracchiolo e deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale si sia attenuta alla ricostruzione fattuale del Tribunale e abbia operato una diversa valutazione giuridica di circostanze di fatto non controverse (in particolare ha ritenuto utilizzabili gli accertamenti urgenti/accertamento alcolimetrico, ritenendo non necessario attendere l'arrivo del difensore). Di conseguenza non era dovuta la rinnovazione delle prove dichiarative. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada

    Norma che integra il reato contestato (guida in stato di ebbrezza). La Corte territoriale, ritenendo utilizzabili gli esiti dell'accertamento alcolimetrico e gli indici rilevati nell'immediatezza, ha ritenuto provata la condotta prevista da tale disposizione.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Norma che disciplina l'avviso al soggetto sottoposto ad accertamenti e il diritto all'assistenza del difensore. La Corte ha ritenuto che l'avviso fosse stato dato e, conformemente alla giurisprudenza di legittimità richiamata, che non fosse necessario attendere l'arrivo del difensore per procedere all'esame alcolimetrico.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Disciplina l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative quando l'appello si fonda su diversa valutazione di tali prove. La Corte ha stabilito che l'obbligo sussiste solo se il ribaltamento in appello si fonda sulla diversa valutazione delle prove dichiarative decisive; nel caso di specie la riforma si fondava su diversa valutazione giuridica di fatti non controversi e sull'utilizzabilità di prove (accertamento) non dichiarative, perciò la rinnovazione non era necessaria.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Enumerazione dei motivi di ricorso per cassazione (tra cui la carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione). Il ricorrente ha invocato tale disposizione per censurare la mancata rinnovazione probatoria; la Corte però ha ritenuto infondata la doglianza perché la motivazione della Corte d'appello si è limitata a diversa valutazione giuridica di fatti non controversi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente quale regola di forma per il motivo di cassazione; la Corte ha trattato il motivo ma lo ha ritenuto inammissibile per le ragioni di merito esposte.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello, nel riformare un'assoluzione, si limita a una diversa valutazione giuridica di fatti non controversi (ossia non mette in discussione le premesse fattuali), non è obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale.
  • L'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) sorge solamente se il ribaltamento della decisione si fonda su una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive; non si applica se la riforma si basa sull'utilizzabilità di prove non dichiarative o su diversa qualificazione giuridica dei fatti.
  • La valutazione dell'utilizzabilità degli accertamenti urgenti (es. esame alcolimetrico) può prescindere dall'attesa dell'arrivo del difensore quando, secondo la giurisprudenza, l'avviso previsto sia stato correttamente dato e non sussistano vizi formali tali da determinare l'inutilizzabilità.
  • Il ricorso per cassazione volto a censurare la mancata rinnovazione probatoria deve mostrare che la diversa decisione in appello si fonda su una valutazione delle prove dichiarative che rendeva necessaria la rinnovazione; altrimenti rischia l'inammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile, è possibile l'imposizione di condanna per spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

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