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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/858

Regolamento delegato (UE) 2023/858 della Commissione del 23 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

Normativa europea32023R0858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2023/858 aggiorna il livello del dazio doganale supplementare istituito nel 2018 dall’Unione sui prodotti originari degli Stati Uniti, in connessione con la mancata conformità statunitense alla CDSOA rispetto agli obblighi OMC. La Commissione, sulla base dei dati relativi ai pagamenti CDSOA e dell’entità dell’annullamento dei benefici stimata per il periodo più recente disponibile, aumenta l’aliquota dello 0,001 % allo 0,164 %. L’elenco dei prodotti soggetti alla misura resta invariato; l’intervento riguarda solo l’aliquota del dazio aggiuntivo e produce effetti dal 1º maggio 2023.

Adeguamento dell’aliquota del dazio doganale supplementare su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, previsto dal regolamento (UE) 2018/196, al nuovo livello di sospensione autorizzato dall’OMC.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196. Incide sul dazio doganale supplementare dovuto, in aggiunta al dazio doganale ordinario applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione). Non modifica l’elenco dei prodotti interessati, che resta invariato; riguarda quindi solo le merci rientranti nell’allegato I. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1º maggio 2023, pur entrando in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE.

Regolamento delegato (UE) 2023/858: adeguamento del dazio supplementare sui prodotti originari degli Stati Uniti

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2018/196, che aveva istituito un dazio doganale supplementare su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America in risposta al mancato adeguamento della CDSOA (Continued Dumping and Subsidy Offset Act) agli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell’ambito dell’OMC. La Commissione aggiorna annualmente il livello della sospensione autorizzata dall’OMC in funzione dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio arrecato all’Unione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che, per l’anno più recente con dati disponibili, i pagamenti CDSOA si riferiscono all’esercizio fiscale 2022 statunitense. Sulla base dei dati dei servizi doganali statunitensi, l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all’Unione è pari a 317 877,22 USD. Poiché il livello della sospensione è aumentato, la Commissione ritiene necessario adeguare l’aliquota del dazio supplementare, mantenendo immutato l’elenco dei prodotti interessati.

Ambito materiale e prodotti interessati

Il regolamento non amplia né riduce l’ambito oggettivo del regime: i prodotti restano quelli già elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196. La misura continua a consistere in un prelievo aggiuntivo rispetto al dazio doganale ordinario dovuto ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. L’intervento è quindi limitato alla modulazione dell’aliquota, non alla definizione dei beni colpiti.

Nuova aliquota del dazio supplementare

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento base e stabilisce un dazio ad valorem dello 0,164 % sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I. La Commissione precisa che tale aliquota corrisponde, su base annua, a un valore commerciale non superiore a 317 877,22 USD, ossia al livello di sospensione da mantenere in risposta alla misura statunitense.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da evitare ritardi nell’applicazione della nuova aliquota. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1º maggio 2023. Come di consueto, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Profili operativi per gli operatori

Per gli operatori doganali e per le imprese importatrici, l’effetto pratico è l’assoggettamento delle merci rientranti nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196 a un dazio supplementare dello 0,164 %, da calcolare oltre al dazio ordinario. Poiché l’elenco dei prodotti non cambia, la verifica rilevante resta l’inquadramento doganale delle merci già soggette alla misura e la corretta applicazione della nuova aliquota a decorrere dalla data prevista.

Disposizioni principali

Adeguamento dell’aliquota del dazio supplementare

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 e fissa un dazio ad valorem dello 0,164 % in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento base.

Mantenimento invariato dell’elenco dei prodotti

La Commissione non modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/196: i quattro prodotti già elencati restano soggetti alla misura. L’adeguamento avviene tramite la sola revisione dell’aliquota, poiché il regolamento base non consente di calibrare il livello della sospensione aggiungendo o eliminando prodotti dall’elenco per questo specifico aggiornamento annuale.

Base fattuale dell’adeguamento

Il considerando rileva che i dati più recenti disponibili si riferiscono all’esercizio fiscale statunitense 2022 (1º ottobre 2021 - 30 settembre 2022). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi doganali e di protezione delle frontiere degli Stati Uniti, l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio è stimata in 317 877,22 USD, importo che corrisponde al livello annuo della sospensione determinato dal nuovo dazio dello 0,164 %.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1º maggio 2023. La scelta dell’entrata in vigore immediata mira a evitare ritardi nell’applicazione della nuova aliquota.

Natura vincolante e applicabilità diretta

Il regolamento dichiara espressamente di essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalerelazioni commerciali internazionalimisure di ritorsione commerciale

Testo integrale

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