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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/865

Regolamento delegato (UE) 2023/865 della Commissione del 23 febbraio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/907 per quanto riguarda i certificati di competenza e le qualifiche professionali in alcuni Stati membri

Normativa europea32023R0865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo della prova di formazione comune per i maestri di sci previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/907. La principale novità è l’obbligo di rilasciare il certificato di competenza tramite il sistema IMI, con eliminazione del precedente riferimento all’etichetta autoadesiva. Inoltre, vengono modificate le voci dell’allegato I relative ad alcuni Stati membri e al Regno Unito per allinearle alla situazione delle qualifiche e delle autorità competenti effettivamente esistenti.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/907 sulla prova di formazione comune per i maestri di sci, aggiornando l’uso dell’IMI e l’elenco delle autorità/qualifiche nazionali rilevanti in alcuni Stati membri e nel Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica ai maestri di sci che rientrano nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2019/907 e che hanno superato la prova di formazione comune (PFC) oppure godono di diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento. Incide inoltre sulle autorità competenti degli Stati membri incaricate del rilascio dei certificati di competenza tramite il sistema IMI e sull’allegato I del regolamento 2019/907, con modifiche specifiche per Finlandia, Italia, Lituania e Regno Unito. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/907 per i maestri di sci

Il regolamento delegato (UE) 2023/865 interviene sul sistema della prova di formazione comune (PFC) per i maestri di sci istituito dal regolamento delegato (UE) 2019/907. L’intervento è motivato dall’evoluzione del sistema IMI, dall’esigenza di eliminare un meccanismo cartaceo ormai superato e dall’aggiornamento dell’elenco delle autorità e delle qualifiche riconosciute in alcuni Stati membri, tenendo conto anche delle conseguenze del recesso del Regno Unito.

Ambito soggettivo e finalità

Il regolamento riguarda i maestri di sci che rientrano nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2019/907 e che:

  • hanno superato con esito positivo la PFC; oppure
  • beneficiano di diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

La finalità pratica è quella di rendere uniforme e digitale il rilascio del certificato di competenza, utilizzando l’IMI quale strumento di cooperazione amministrativa tra autorità competenti, in coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Rilascio del certificato di competenza attraverso l’IMI

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/907 è sostituito. La nuova formulazione stabilisce che il certificato di competenza:

  • è rilasciato attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI);
  • attesta il superamento della PFC;
  • è rilasciato da un organo competente di uno Stato membro.

Il regolamento chiarisce così che l’IMI non è soltanto uno strumento di cooperazione amministrativa, ma diviene il canale operativo per l’emissione del certificato. Il certificato può essere rilasciato anche a chi beneficia di diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 7.

Soppressione del riferimento all’etichetta autoadesiva

Viene soppresso l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/907. Il considerando spiega che la previsione secondo cui il certificato di competenza doveva essere accompagnato da un’etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci è divenuta obsoleta. La modifica elimina quindi un adempimento materiale non più coerente con la gestione digitale tramite IMI.

Aggiornamento dell’allegato I: autorità e qualifiche nazionali

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907 è aggiornato per riflettere la situazione di alcuni Paesi e delle rispettive autorità competenti.

Finlandia

Per la Finlandia, nella terza colonna della tabella è soppresso il secondo trattino, su richiesta dello Stato membro, poiché l’ente indicato non rilascia la qualifica di livello 3 menzionata nell’allegato.

Italia

Per l’Italia, nella terza colonna è aggiunto il riferimento a:

  • Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il considerando precisa che tali Regioni e Province autonome hanno competenza esclusiva per il rilascio della qualifica di "Maestro di Sci" e possono delegarla ad altri enti italiani elencati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907.

Lituania

La voce relativa alla Lituania è sostituita con:

  • "Ski instructor Level 4";
  • Lithuanian Snowsports Instructors Association (LSIA).

La modifica recepisce la nuova associazione istituita nel 2018 e consente che i maestri di sci che abbiano completato con esito positivo la corrispondente formazione possano beneficiare della PFC. Contestualmente, la Lituania ha chiesto la rimozione della National Russian League of Instructors (NRLI) dall’allegato.

Regno Unito

La voce relativa al Regno Unito è sostituita con:

  • "Alpine Level 4 — International Ski Teacher Diploma";
  • BASI — British Association of Snowsport Instructors.

Sono inoltre inserite note che precisano che:

  • il titolo è stato rilasciato prima del 1o gennaio 2021;
  • a decorrere dal 1o gennaio 2021 BASI non è più competente per l’organizzazione della PFC.

Il considerando richiama anche il fatto che, dopo il termine del periodo di transizione conseguente alla Brexit, nel Regno Unito non possono più essere rilasciati nuovi titoli di formazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, mentre quelli rilasciati prima del 1o gennaio 2021 restano validi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico per un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio del certificato di competenza tramite IMI

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/907 è sostituito: ai maestri di sci che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC, oppure che beneficiano di diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 7, viene rilasciato un certificato di competenza attraverso l’IMI istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Il certificato attesta il superamento della PFC ed è rilasciato da un organo competente di uno Stato membro.

Soppressione dell’etichetta autoadesiva

È soppresso l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/907, poiché il riferimento all’etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci è divenuto obsoleto alla luce dell’uso dell’IMI.

Aggiornamento dell’allegato I

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907 è modificato per aggiornare gli organi competenti e le qualifiche elencate: per la Finlandia è soppresso il secondo trattino della terza colonna; per l’Italia è aggiunto il riferimento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; per la Lituania la voce è sostituita con "Ski instructor Level 4" rilasciato dalla Lithuanian Snowsports Instructors Association (LSIA); per il Regno Unito la voce è sostituita con "Alpine Level 4 — International Ski Teacher Diploma" e BASI come British Association of Snowsport Instructors.

Note sull’aggiornamento post-Brexit

Nell’allegato sono aggiunte due note: il titolo "Alpine Level 4 — International Ski Teacher Diploma" è indicato come rilasciato prima del 1o gennaio 2021; BASI non è più competente per l’organizzazione della PFC a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il considerando rileva inoltre che nel Regno Unito, dal 1o gennaio 2021, non possono più essere rilasciati nuovi titoli di formazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, ma quelli rilasciati prima di tale data restano validi.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalicooperazione amministrativasportmercato interno

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