Cassazione Civile, Sentenza n. 32439/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Catania ha impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Catania, della decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione del Comune al decreto ingiuntivo per il compenso dovuto a Simona Amendolagine per l'attività svolta nel "Progetto Pilota Cantieri Sociali". Il Comune ha dedotto tre motivi: 1) violazione della legge n. 328/2000 (artt. 6 e 9) sostenendo che la legittimazione passiva spettasse al Distretto Socio Sanitario n.16 e non al Comune, in quanto il Distretto aveva una convenzione autonoma per gestione e risorse finanziarie; 2) violazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e vizio di motivazione, sostenendo che in assenza di valido impegno di spesa il rapporto obbligava solo il dirigente (Camerini) e non l'ente; 3) violazione delle norme sulla prova civile (artt. 2697, 2730, 2733, 1353 c.c.) e vizio di motivazione perché, secondo il Comune, la documentazione dimostrerebbe che il finanziamento era assegnato al Distretto e non al Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la legge quadro n. 328/2000 attribuisce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e individua il Distretto Socio Sanitario come mera articolazione organizzativa; la Corte ha altresì rilevato che la documentazione mostrava che il finanziamento del progetto era stato assegnato al Comune di Catania, a conferma della sua responsabilità gestionale e patrimoniale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti procedurali di cui all'art. 366 n.6 c.p.c. e per mancata produzione del contratto invocato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia per difetto di deduzione secondo l'art. 366 n.6 c.p.c., sia perché i rilievi concernenti la valutazione della documentazione costituiscono accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; inoltre mancava la trascrizione degli atti dai quali il Comune traeva valorizzazioni confessorie. Nessuna pronuncia sulle spese (controparte intimata) e annotazione relativa al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
"La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento pubblico a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3"; "Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità"; "I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale"; "I comuni associati... provvedono... a definire il piano di zona"
La Corte ha interpretato la L. 328/2000 nel senso che il Distretto Socio Sanitario è una articolazione organizzativa per l'attuazione di servizi sociali, mentre la titolarità delle funzioni e la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni derivanti dai progetti restano al Comune capofila.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali)
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi finanziario-contabili: la Corte ha però ritenuto che la mera invocazione del TUEL non fosse sufficiente a scalfire la responsabilità del Comune quando il finanziamento era stato destinato e attribuito al Comune capofila.
Art. 192 D.Lgs. n. 267/2000
Invocato dal Comune per sostenere la responsabilità esclusiva del dirigente in assenza di corretto impegno di spesa; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per vizi procedurali e per mancata produzione degli atti comprovanti l'affermazione.
Articoli 2697, 2730, 2733, 1353 cod. civ.
Richiamati in relazione all'onere della prova e alle ammissioni scritte; la Corte ha rimarcato che la censura sulla valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se riguarda valutazioni di fatto e che le ammissioni contenute in scritti devono essere provate e trascritte per assumere valore confessorio quando sottoscritte dalla parte.
Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
Richiesto il rispetto del requisito di specifica deduzione delle questioni e della produzione/transcrizione degli atti; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non rispettavano questo requisito.
Art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 5)
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: vizio di diritto per errore di attribuzione dell'onere della prova (n.3) e sindacato ristretto sulla motivazione (n.5) per le contestazioni concernenti la valutazione delle prove di merito.
Art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Applicato per disporre l'annotazione circa l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando un ente locale è capofila di un Distretto Socio Sanitario istituito per l'attuazione di interventi sociali, la legge 328/2000 tende ad attribuire al Comune la titolarità delle funzioni e la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni connesse ai progetti, mentre il Distretto svolge prevalentemente funzioni organizzative.
- L'assegnazione e la gestione dei finanziamenti costituiscono elemento probatorio rilevante per individuare quale soggetto abbia effettivamente la responsabilità gestionale e patrimoniale di un progetto: se i fondi risultano attribuiti al Comune capofila, ciò rafforza la sua legittimazione passiva.
- In Cassazione le questioni nuove o mal dedotte in grado di appello possono essere dichiarate inammissibili: è essenziale indicare se e come la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi e depositare la documentazione rilevante (art. 366 n.6 c.p.c.).
- Le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito (es. chi ha ricevuto il finanziamento) sono in genere insindacabili in sede di legittimità, salvo vizio di motivazione appositamente dedotto nei termini dell'art. 360 n.5 c.p.c.
- Per attribuire valore confessorio ad ammissioni scritte è necessario che esse siano sottoscritte dalla parte e trascritte nel fascicolo; le dichiarazioni sottoscritte solo dal difensore hanno valore meramente indiziario.
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