Circolare numero 04 del 30-01-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il rinnovo annuale delle pensioni per il 2002, a seguito della conversione dei dati da lire a euro, e disciplina gli aggiornamenti economici e fiscali applicati ai trattamenti ENPALS. Vengono indicati il nuovo tasso di perequazione automatica, il conguaglio definitivo per il 2001, le modalità di calcolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, le nuove detrazioni per figli a carico, i limiti di reddito per integrazione al minimo e le regole di incumulabilità con altri redditi. Sono inoltre riportati il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2002 e le informazioni relative ai certificati di pensione e alla certificazione fiscale.
Rinnovo annuale delle pensioni 2002, perequazione automatica, trattenute fiscali e nuove detrazioni
Rinnovo annuale delle pensioni 2002 e passaggio all’euro
La circolare disciplina il rinnovo annuale delle pensioni per il 2002, in un contesto segnato dalla conversione degli archivi e delle procedure da lire a euro. Le pensioni risultano calcolate in lire fino al 31 dicembre 2001, convertite in euro alla medesima data e corrisposte in euro dal 1° gennaio 2002.
Perequazione automatica: criteri, misure e conguagli
Per effetto del DM 20 novembre 2001 è stato attribuito dal 1° gennaio 2002 l’aumento per perequazione automatica nella misura del 2,7%. La circolare richiama il fondamento normativo nell’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e nell’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La rivalutazione interessa tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2002 e si applica secondo il meccanismo introdotto dalla legge n. 388/2000:
- 100% dell’aumento per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- 90% per la fascia compresa tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- 75% per la parte eccedente cinque volte il trattamento minimo.
Per il 2001 il decreto ministeriale ha accertato in via definitiva una variazione del 2,6%, a fronte del 2,4% erogato in via previsionale. Di conseguenza sono stati liquidati gli arretrati spettanti con il rateo di gennaio 2002.
La circolare precisa inoltre che anche per il 2002 la rivalutazione viene calcolata sul cumulo dei trattamenti erogati dall’ENPALS e da altri enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati, con incrementi provvisori basati sui dati contabili già acquisiti e successivo conguaglio quando saranno trasmessi i dati definitivi.
Trattenute IRPEF e nuove detrazioni fiscali
Le trattenute IRPEF sono state operate per il 2002 utilizzando le aliquote per scaglioni previste per il 2001 dall’art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, poiché l’art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha sospeso per il 2002 le riduzioni di aliquota.
La circolare segnala anche l’adeguamento della procedura per applicare l’art. 2, comma 1, della legge n. 448/2002, che ha elevato dal 1° gennaio 2002 a euro 516,46 la detrazione IRPEF per ciascun figlio a carico, in relazione al reddito e al numero dei figli. L’aggiornamento dell’importo mensile della pensione avverrà con il primo ruolo utile, mentre i conguagli saranno determinati con il ruolo del mese di dicembre 2002. Le tabelle aggiornate sono riportate nell’allegato B.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e assegni di invalidità
Sono stati elevati gli importi di reddito da prendere a riferimento per:
- l’integrazione al trattamento minimo, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- l’esclusione dell’integrazione degli assegni di invalidità, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
I nuovi limiti per il 2002 sono riportati negli allegati C e D.
Incumulabilità con i redditi del beneficiario
La circolare richiama le regole della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevedono l’incumulabilità di una quota parte:
- delle pensioni ai superstiti, in presenza di redditi del beneficiario, salvo i casi in cui il nucleo familiare comprenda figli minori, studenti o inabili;
- degli assegni di invalidità, in presenza di redditi da lavoro del beneficiario.
Le percentuali di riduzione sono quelle delle tabelle F e G della legge n. 335/1995. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole già in godimento, con riassorbimento sui successivi miglioramenti, compresi gli aumenti per perequazione automatica. Le percentuali e i redditi rilevanti sono riportati negli allegati E ed E1.
Tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2002
Per il 2002 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in euro 36.093,00, equivalenti a lire 69.885.750. Tale importo è valutabile in pensione nella misura dell’80% e corrisponde, in presenza di 40 anni di contribuzione, a euro 2.221,12 mensili.
La circolare ricorda che la retribuzione annua pensionabile costituisce la soglia di riferimento per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare nel calcolo pensionistico secondo aliquote decrescenti, in applicazione dell’art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988 e dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Cumulo pensione-retribuzione, addizionali e tassazione dei pluripensionati
Non risultano modifiche alla disciplina del cumulo tra pensione e retribuzione: la circolare conferma le modalità di divieto già illustrate in precedenti atti.
Per quanto riguarda le addizionali IRPEF:
- l’addizionale regionale per il 2001 è determinata nella misura dello 0,90% del reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili;
- la trattenuta avviene in undici rate mensili uguali, a partire da gennaio 2002;
- l’addizionale è calcolata solo se per lo stesso anno d’imposta risulta dovuta IRPEF al netto delle detrazioni.
L’addizionale comunale viene calcolata a favore dei Comuni che hanno deliberato ai sensi del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con le stesse modalità di trattenuta dell’addizionale regionale.
Per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, l’art. 8 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 impone l’assoggettamento a IRPEF sul complesso dei trattamenti percepiti. Per il 2002 l’imposta è stata calcolata in via provvisoria applicando le aliquote già in vigore nel 2001, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale delle pensioni per il successivo aggiornamento mensile e i relativi conguagli.
Certificati di pensione e certificazione fiscale
I nuovi certificati di pensione sono stati predisposti e sono in spedizione. Essi riportano:
- l’importo del conguaglio di perequazione automatica spettante per il 2001;
- gli importi delle addizionali IRPEF regionale e comunale nella colonna crediti e debiti;
- l’importo netto a pagare espresso sia in euro sia in lire, per uniformarsi agli altri enti previdenziali in occasione dell’introduzione della moneta unica.
L’arrotondamento della pensione è stato effettuato all’unità di euro superiore, con recupero mese per mese dell’arrotondamento precedente.
Per i pensionati interessati è presente anche il modello 20/b con le informazioni sull’integrazione al trattamento minimo, sul conguaglio, sull’eventuale maggiorazione sociale e sui benefici per ex combattenti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140/1985 e dell’art. 6 della legge n. 544/1989.
La certificazione fiscale relativa ai redditi 2001 e alle ritenute operate nel medesimo anno, predisposta ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sarà inviata agli interessati entro il 31 marzo 2002, in conformità al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 novembre 2001.
Allegati
La circolare rinvia a una serie di allegati contenenti tabelle e valori operativi:
- allegato A: importi dei trattamenti pensionistici 2001 e 2002 e modalità della perequazione automatica;
- allegato B: IRPEF 2002 e ulteriori detrazioni per lavoro dipendente;
- allegato C: limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo;
- allegato D: limiti per l’integrazione degli assegni di invalidità;
- allegati E ed E1: cumulo delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario.
La circolare invita infine a dare ampia diffusione al contenuto, anche mediante avvisi nei locali aperti al pubblico.
Punti principali
Conversione in euro e rinnovo annuale delle pensioni
Dal 1° gennaio 2002 l’euro è adottato come unità di conto in sostituzione della lira. Gli archivi e le procedure sono stati convertiti prima del rinnovo annuale; le pensioni risultano calcolate in lire fino al 31 dicembre 2001, convertite in euro alla stessa data e pagate in euro dal 1° gennaio 2002.
Perequazione automatica 2002 e conguaglio 2001
Dal 1° gennaio 2002 è stato attribuito l’aumento per perequazione automatica nella misura del 2,7%, sulla base del DM 20 novembre 2001 e delle norme richiamate dalla circolare. La rivalutazione si applica alle pensioni con decorrenza anteriore all’1/1/2002 secondo le fasce previste dalla legge n. 388/2000. Per il 2001 è stata accertata definitivamente la variazione del 2,6%: poiché a inizio anno era stato erogato il 2,4% in via previsionale, sono stati corrisposti gli arretrati con il rateo di gennaio 2002. Per il 2002 è previsto anche il calcolo dell’aumento sul cumulo dei trattamenti ENPALS e di altri enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati, con conguaglio successivo ai dati definitivi.
Trattenute IRPEF e detrazioni d’imposta
Le trattenute IRPEF per il 2002 sono state operate con le aliquote per scaglioni vigenti nel 2001, poiché la legge finanziaria 2002 ha sospeso per il 2002 le riduzioni di aliquota previste dalla finanziaria 2001. La circolare segnala inoltre l’adeguamento della procedura per l’applicazione della nuova detrazione per figli a carico, elevata a euro 516,46 dal 1° gennaio 2002, con aggiornamento del rateo nel primo ruolo utile e conguaglio nel ruolo di dicembre 2002.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e assegni di invalidità
Sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 638/1983, e i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 222/1984. I valori sono riportati negli allegati C e D.
Cumulo con redditi dei beneficiari
Per le pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità continuano ad applicarsi le regole di incumulabilità previste dall’art. 1, commi 41 e 42, della legge n. 335/1995, con riduzioni determinate in base alle tabelle F e G. Per i trattamenti anteriori al 1° settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole già in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, compresi gli aumenti perequativi. Le percentuali e i redditi influenti sono riportati negli allegati E ed E1.
Tetto di retribuzione annua pensionabile 2002
Per il 2002 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in euro 36.093,00, pari a lire 69.885.750, valutabile in pensione nella misura dell’80%. In presenza di 40 anni di contribuzione corrisponde a un importo mensile di euro 2.221,12. La circolare ricorda che tale soglia serve per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare nel calcolo pensionistico per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Cumulo pensione-retribuzione e addizionali IRPEF
La normativa sul divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e retribuzione non ha subito modifiche. L’addizionale regionale IRPEF per il 2001 è determinata nella misura dello 0,90% e viene trattenuta in undici rate mensili da gennaio 2002; si applica al reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili. Anche l’addizionale comunale viene calcolata per i Comuni che hanno deliberato ai sensi del d.lgs. n. 360/1998 e trattenuta con le medesime modalità dell’addizionale regionale.
Tassazione dei titolari di più pensioni e certificazioni
Per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, l’IRPEF è calcolata in via provvisoria applicando per il 2002 l’aliquota già in vigore nel 2001, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale delle pensioni. I nuovi certificati di pensione sono in spedizione e riportano il conguaglio di perequazione 2001, le addizionali IRPEF regionale e comunale e, per uniformità con la moneta unica, anche l’importo netto a pagare espresso in lire oltre che in euro. La certificazione fiscale dei redditi 2001, ai sensi dell’art. 7-bis del DPR n. 600/1973, sarà inviata entro il 31 marzo 2002.
Allegati e tabelle di supporto
La circolare rinvia a diversi allegati con valori e tabelle operative: allegato A per i trattamenti pensionistici 2001 e 2002 e le fasce di perequazione; allegato B per IRPEF e nuove detrazioni 2002; allegati C e D per i limiti di reddito sull’integrazione al minimo e sugli assegni di invalidità; allegati E ed E1 per le riduzioni per cumulo con redditi dei beneficiari. Gli allegati contengono anche le soglie e le percentuali applicabili ai diversi casi.
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