Circolare numero 29 del 30-1-2002
Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. Pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 2002. Istruzioni applicative delle disposizioni menzionate in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, che riconosce, su domanda, una maggiorazione figurativa di due mesi per ogni anno di servizio ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con percentuale superiore al 74% o ascritti alle prime quattro categorie della tabella A del DPR n. 834/1981. Il beneficio vale fino a un massimo di cinque anni ed è utile ai fini del diritto e dell’anzianità contributiva/assicurativa, con regole specifiche su destinatari, periodi valutabili, presentazione della domanda, liquidazione delle pensioni e decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2002.
Beneficio di maggiorazione contributiva per lavoratori sordomuti e invalidi
Beneficio di maggiorazione contributiva per sordomuti e invalidi
La circolare illustra l’applicazione dell’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce a domanda una maggiorazione convenzionale della contribuzione per specifiche categorie di lavoratori disabili. Il chiarimento riguarda in particolare i destinatari, la misura del beneficio, i periodi utili, la documentazione necessaria e gli effetti sulla liquidazione delle pensioni.
Ambito soggettivo di applicazione
La norma si applica a:
- lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento;
- invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con Amministrazioni statali o Enti locali, purché l’invalidità sia ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.
La circolare precisa che, per i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità, resta riservata l’emanazione di ulteriori istruzioni, essendo stata la questione segnalata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Natura del beneficio e misura della maggiorazione
Il beneficio non è configurato come accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma come maggiorazione di anzianità avente rilievo ai fini del diritto e della misura della pensione. In base alla disposizione richiamata:
- l’anzianità contributiva è aumentata di 2 mesi per ogni anno di attività lavorativa svolta come invalido con grado superiore al 74 per cento;
- per periodi inferiori all’anno la maggiorazione è proporzionale, mediante incremento di un sesto delle settimane di lavoro effettuate;
- il beneficio è riconoscibile entro il limite massimo di 5 anni;
- resta comunque fermo il limite dell’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo che liquida la pensione.
La circolare chiarisce inoltre che la maggiorazione non è utilizzabile per il raggiungimento di requisiti contributivi richiesti per diritti diversi dalla pensione, come ad esempio la prosecuzione volontaria. Richiamando la disciplina dei non vedenti, viene altresì precisato che il beneficio è utile sia ai fini dell’anzianità contributiva sia ai fini dell’anzianità assicurativa.
Periodi di lavoro che danno titolo al riconoscimento
La maggiorazione spetta solo per periodi di attività lavorativa effettiva e non per periodi coperti da:
- contribuzione volontaria;
- contribuzione figurativa;
- riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Sono rilevanti i periodi svolti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, purché coincidenti con il possesso del requisito sanitario richiesto. La circolare consente di valorizzare anche periodi anteriori al 1° gennaio 2002, se riferiti a lavoro svolto in concomitanza con il requisito sanitario.
Modalità di domanda e documentazione sanitaria
L’attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda da parte dell’interessato o dei superstiti, accompagnata da idonea documentazione sanitaria.
Per verificare la sussistenza delle condizioni richieste, la circolare indica le seguenti prove documentali:
- per sordomuti e invalidi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche ASL, completo della conferma della Commissione Medica di Verifica del Tesoro, oppure verbale di accertamento diretto della stessa Commissione, con eventuali revisioni sanitarie avvenute o disposte entro il quinquennio di riferimento;
- per invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per causa di servizio nel pubblico impiego: copia del provvedimento amministrativo di concessione da cui risulti che le lesioni o infermità sono ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A del DPR n. 834/1981.
Attribuzione della maggiorazione e ricongiunzione
La maggiorazione di anzianità deve essere attribuita al momento della liquidazione della pensione o del supplemento. Di conseguenza, nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi regimi previdenziali, non deve essere attribuito in via immediata il beneficio; esso sarà invece considerato direttamente dal Fondo destinatario al momento della liquidazione della prestazione.
Effetti sulla decorrenza e sul calcolo della pensione
Poiché il beneficio decorre dall’anno 2002, la circolare stabilisce che, se la maggiorazione è determinante per il diritto alla pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche non può essere anteriore al 1° febbraio 2002. Le prestazioni richiamate comprendono:
- assegni di invalidità;
- pensioni dirette e indirette autonome;
- pensioni supplementari;
- supplementi di pensione.
Ai fini del diritto, l’anzianità contributiva deve essere determinata aggiungendo alle settimane possedute quelle derivanti dalla maggiorazione convenzionale. La stessa regola vale anche per la misura della pensione calcolata con metodo retributivo.
La circolare precisa inoltre che:
- i periodi di maggiorazione si imputano alla quota di pensione relativa ad anzianità maturate fino al 1992 se riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 1993;
- si imputano invece alla quota riferita alle anzianità maturate dal 1993 in poi se relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1992;
- se il beneficio teorico eccede quanto consentito dal limite massimo di 5 anni, la maggiorazione va riconosciuta sui periodi cui corrisponde la quota di pensione con retribuzione pensionabile più elevata.
Limiti del beneficio nel sistema di calcolo della pensione
La maggiorazione convenzionale è espressamente limitata al diritto e all’anzianità contributiva. Per tale ragione, la retribuzione media pensionabile deve essere calcolata secondo le regole ordinarie, tenendo conto soltanto dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria accreditata, senza aggiungere i periodi derivanti dall’articolo 80, comma 3.
Inoltre, il beneficio non assume rilevanza:
- nel calcolo della quota di pensione contributiva delle pensioni a sistema misto;
- nel calcolo delle pensioni interamente contributive.
Lavoratori privi della vista
Per i lavoratori privi della vista la circolare non introduce nuove istruzioni, ma rinvia alle indicazioni già contenute nella circolare n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 e nella circolare n. 173 del 26 giugno 1991.
Allegati richiamati
La circolare richiama, come supporto interpretativo, due allegati:
- la definizione normativa di sordomuto contenuta nell’articolo 1 della legge n. 381/1970;
- la tabella A del DPR n. 915/1978, come sostituita dal DPR n. 834/1981, che elenca le lesioni e infermità ascrivibili alle prime quattro categorie, rilevanti per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio.
Punti principali
Destinatari del beneficio
Rientrano nell’ambito applicativo i lavoratori sordomuti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381/1970, gli invalidi per qualsiasi causa con invalidità superiore al 74% e gli invalidi di guerra, civili di guerra o per causa di servizio nel pubblico impiego con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A del DPR n. 834/1981. Per i titolari di pensione di invalidità o assegno di invalidità la circolare rinvia a successive istruzioni.
Misura e natura della maggiorazione
Il beneficio non consiste in un accredito di contributi, ma in una maggiorazione di anzianità rilevante per il diritto e per la misura della pensione. La maggiorazione è pari a 2 mesi per ogni anno di attività svolta nelle condizioni richieste; per periodi inferiori all’anno si applica in proporzione, aumentando di un sesto le settimane di lavoro. Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e comunque entro l’anzianità massima valutabile nel Fondo interessato.
Periodi utili e periodi esclusi
La maggiorazione spetta per i periodi di attività lavorativa effettiva alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il requisito sanitario. Sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto non collegato ad attività lavorativa. Possono essere considerati anche periodi anteriori al 1° gennaio 2002, se ricadono nel requisito sanitario.
Domanda e documentazione sanitaria
Il beneficio è attribuito solo su domanda dell’interessato o dei superstiti, corredata da idonea documentazione. Per sordomuti e invalidi civili è richiesto il verbale sanitario della Commissione medica ASL, completo di conferma della Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del verbale diretto di quest’ultima; per invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio occorre il provvedimento amministrativo da cui risultino le lesioni rientranti nelle prime quattro categorie della tabella A.
Effetti sulla liquidazione della pensione
La maggiorazione va considerata al momento della liquidazione della pensione o del supplemento. In caso di ricongiunzione di posizioni assicurative si prescinde dall’attribuzione immediata del beneficio, che viene invece valorizzato dal Fondo destinatario al momento della liquidazione. La decorrenza delle prestazioni pensionistiche non può essere anteriore al 1° febbraio 2002 se la maggiorazione è determinante per il diritto a pensione.
Incidenza su anzianità e calcolo della pensione
La circolare precisa che l’anzianità contributiva utile al diritto a pensione e l’anzianità assicurativa devono essere maggiorate delle settimane corrispondenti al beneficio. La maggiorazione è utile anche per il perfezionamento del requisito contributivo della pensione di anzianità. Per la misura della pensione retributiva, i periodi di maggiorazione si collocano nella quota ante 1993 o post 1992 secondo la collocazione temporale dei periodi di lavoro. La retribuzione media pensionabile si calcola senza considerare la maggiorazione convenzionale.
Limiti nel sistema contributivo
La maggiorazione non rileva nel calcolo della quota contributiva delle pensioni miste né delle pensioni integralmente contributive, poiché in tali casi l’importo dipende dal montante individuale dei contributi e dal coefficiente di trasformazione.
Lavoratori privi della vista
Per i lavoratori privi della vista continuano ad applicarsi le istruzioni già fornite con la circolare n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 e con la circolare n. 173 del 26 giugno 1991.
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