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Legge

L.R. Piemonte 36/2023

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 36/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la legge elettorale regionale n. 12/2023, correggendo regole su assegnazione dei seggi, presentazione e ammissione di liste e candidature, controlli documentali, collegamento tra liste e candidato Presidente, riparto dei seggi e scorrimento delle graduatorie. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale. Applica per le elezioni regionali disciplinate dalla legge modificata.

Modifiche alla disciplina elettorale regionale per Consiglio regionale e Presidente della Giunta

Modifiche alla disciplina elettorale regionale

La legge regionale interviene sulla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12, che disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Le modifiche riguardano soprattutto la presentazione delle liste e delle candidature, i controlli di ammissibilità, l’assegnazione dei seggi e le regole di scorrimento delle graduatorie regionali.

Assegnazione dei seggi e gestione delle graduatorie

Viene precisato che lo scorrimento della graduatoria regionale relativa ai seggi avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni. Fino al completamento del primo scorrimento della graduatoria regionale non si considerano le liste che abbiano già ottenuto un seggio mediante l’utilizzo della graduatoria prevista per altri meccanismi di assegnazione.

In materia di riparto dei seggi, l’assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, che deve indicare anche il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. Il decreto deve essere emanato contemporaneamente a quello relativo alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

È inoltre precisato che, nel calcolo dei seggi e dei resti, in caso di parità si applicano criteri di priorità legati alla maggiore cifra elettorale. È stabilito anche l’arrotondamento all’unità superiore nel computo dei seggi spettanti al Consiglio regionale.

Presentazione delle liste e delle candidature

La disciplina di presentazione viene resa più rigorosa sul piano formale. La lista deve essere composta a pena di inammissibilità e, per le candidature, è rafforzato il collegamento tra liste circoscrizionali e candidato Presidente della Giunta regionale.

Per il candidato Presidente, il contrassegno riguarda la lista regionale e la relativa documentazione è coordinata con quella delle liste regionali e dei candidati alla carica di Presidente.

Sono soppressi alcuni riferimenti al certificato del casellario giudiziale in specifici passaggi della documentazione richiesta, mentre vengono aggiornati i richiami normativi per l’autenticazione delle firme e per la presentazione dei documenti.

Collegamento tra liste e candidato Presidente

Il collegamento tra liste circoscrizionali e candidato Presidente della Giunta regionale deve risultare da una dichiarazione sottoscritta dai delegati al deposito delle liste interessate e autenticata. La dichiarazione è espressamente prevista a pena di inammissibilità ed è efficace solo se coerente con l’analoga dichiarazione contenuta nella candidatura alla carica di Presidente, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione firmata e autenticata.

Viene inoltre adeguata la disciplina dei controlli sulla corrispondenza tra le dichiarazioni dei delegati delle liste e quella del candidato Presidente.

Controlli, verifiche e operazioni degli uffici elettorali

La legge modifica i termini e le modalità di svolgimento di alcune operazioni degli uffici elettorali. In particolare:

  • il termine originario di cinque giorni è sostituito da quello delle quarantotto ore successive per alcune attività di verifica e chiusura delle operazioni;
  • vengono aggiornati i soggetti destinatari delle comunicazioni, sostituendo in più punti la Prefettura con la Regione;
  • alcune comunicazioni devono essere trasmesse entro l’ottavo giorno invece che entro il quindicesimo.

Al termine delle operazioni, l’ufficio competente assegna con sorteggio un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta ammesso, alla presenza dei rappresentanti di lista convocati, e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali e ai delegati dei candidati.

Riparto dei seggi e proclamazione degli eletti

È precisata la disciplina di attribuzione dei seggi alle liste ammesse nell’ambito di ciascuna coalizione. Nel riparto dei seggi circoscrizionali residui e nei successivi passaggi di assegnazione, si introduce un criterio ulteriore in caso di parità di resti, fondato sulla maggiore cifra elettorale del gruppo di liste.

La legge conferma e dettaglia la regola secondo cui è proclamato eletto consigliere anche il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che abbia conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Per tale elezione, l’Ufficio centrale regionale riserva l’ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato, con specifiche regole operative nel caso in cui al medesimo gruppo spettino ulteriori seggi.

Effetti temporali e finanziari

La legge non contiene una disciplina transitoria autonoma, ma si applica come modifica della legge elettorale regionale vigente per le elezioni regionali disciplinate da tale testo. È espressamente previsto che dall’intervento normativo non derivino oneri a carico del bilancio regionale.

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