L.R. Piemonte 1/2024
Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale promuove interventi per rendere accessibili edifici pubblici, spazi esterni, trasporti pubblici e servizi digitali dei soggetti pubblici. Prevede il censimento degli edifici pubblici, il registro telematico dei PEBA, linee guida regionali, una premialità del 2% nei lavori pubblici finanziati dalla Regione e obblighi di relazione annuale. È una disciplina attuale, senza limiti temporali specifici.
Accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche
Accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, un insieme di misure per migliorare l’accessibilità e la fruibilità di edifici, spazi pubblici, trasporti e servizi digitali, in attuazione dei principi di uguaglianza e inclusione sociale. Il provvedimento si concentra soprattutto sulla programmazione degli interventi, sulla redazione dei PEBA e sul coordinamento tra Regione ed enti locali.
Finalità e principi generali
La Regione promuove e realizza interventi per l’adeguamento di edifici pubblici esistenti, spazi esterni e mezzi di trasporto pubblico, al fine di eliminare gli ostacoli all’accessibilità e le barriere architettoniche. L’obiettivo dichiarato è garantire a tutti, indipendentemente dall’età e dalle caratteristiche psico-fisiche, sensoriali e percettive, la piena autonomia nell’uso degli ambienti e dei servizi pubblici.
La progettazione e l’esecuzione delle opere devono essere orientate alla compatibilità dell’ambiente costruito con le esigenze degli utenti, secondo criteri progettuali e di controllo adattabili ai possibili mutamenti dei bisogni delle persone.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge, rientrano tra le barriere architettoniche:
- qualsiasi ostacolo fisico che impedisca o renda disagevole la mobilità, in particolare per chi abbia capacità motoria ridotta o impedita, anche temporaneamente;
- gli ostacoli che limitino o impediscano il comodo e sicuro utilizzo di spazi, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni idonei a favorire orientamento e riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, con particolare riferimento a non vedenti, ipovedenti e sordi.
È inoltre introdotta la nozione di ostacolo all’accessibilità, inteso come ostacolo all’accesso e alla fruibilità, in condizioni di uguaglianza, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici e dei servizi digitali.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica agli edifici, ambienti e strutture pubblici, anche temporanei, ai servizi e alle infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e ai servizi digitali dei soggetti pubblici.
In particolare, la legge riguarda:
- edifici e locali pubblici e di uso pubblico;
- aree e percorsi pedonali urbani;
- parcheggi;
- parchi e altre aree naturali protette, nonché i siti UNESCO;
- mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro, fune e i mezzi di navigazione per i trasporti di competenza regionale;
- strutture e impianti fissi connessi ai trasporti pubblici regionali;
- strutture e impianti di servizio di uso pubblico, interni o esterni alle costruzioni;
- luoghi di culto, secondo la normativa nazionale vigente;
- segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti indicati;
- servizi digitali dei soggetti pubblici.
Censimento degli edifici pubblici
La Regione promuove il censimento degli edifici pubblici interessati da interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Il censimento è delegato ai comuni, secondo modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Il censimento comprende, oltre agli immobili comunali, anche quelli di proprietà della Regione, delle province e degli altri enti locali. Per gli immobili dello Stato e delle amministrazioni autonome, la Giunta regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari.
I dati raccolti possono essere utilizzati per la programmazione degli interventi regionali e degli enti locali e per l’esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale sulla formazione del bilancio 1986.
PEBA: registro telematico, contenuti e adozione
La Giunta regionale disciplina la redazione e la revisione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), nel rispetto della normativa statale.
Entro un anno dall’approvazione della legge è istituito un registro regionale telematico dei PEBA, con finalità di monitoraggio e promozione della loro adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Torino.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun comune:
- l’atto amministrativo di adozione del piano;
- il cronoprogramma degli interventi;
- la data di aggiornamento;
- l’ammontare delle risorse stanziate per la redazione.
Per la predisposizione del piano i comuni possono convocare una conferenza dei servizi con enti locali, ASL, ordini professionali interessati e associazioni rappresentative delle categorie protette; la conferenza può essere indetta anche da un ente capofila per più comuni.
Linee guida regionali e supporto tecnico
Entro 180 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva linee guida con i contenuti minimi necessari per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei comuni.
La Regione può inoltre istituire, con apposito provvedimento e previo parere consiliare, un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, con funzione di informazione e sensibilizzazione degli amministratori comunali, soprattutto sulla redazione dei PEBA.
Disability manager e coordinamento istituzionale
La figura del disability manager svolge le funzioni previste dalla normativa statale sul lavoro pubblico e dalla legge regionale in materia di politiche per le persone con disabilità, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità nei luoghi di lavoro.
I disability manager operanti a livello locale si coordinano con il disability manager della Regione per lo svolgimento delle funzioni assegnate.
Premialità nei lavori pubblici finanziati dalla Regione
Nei lavori pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione e riguardanti opere di comuni, province, Città metropolitana di Torino o altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, deve essere previsto nei quadri economici di spesa un importo pari al 2% del contributo erogato.
Tale quota è destinata:
- alla redazione del PEBA, se non già adottato;
- oppure alla sua attuazione.
Sensibilizzazione e informazione
La Regione collabora con gli ordini professionali per sensibilizzare sul tema dell’accessibilità degli ambienti di lavoro per le persone con disabilità.
La Giunta regionale deve inoltre presentare al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Inadempienza degli enti locali
Se un ente locale non adotta il PEBA o è inadempiente, la Regione provvede alla nomina di un commissario ai sensi della normativa statale richiamata. Le spese per l’attività del commissario sono poste a carico dell’ente locale inadempiente.
Regime finanziario
La legge prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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