L.R. Lazio 7/2005
Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 . (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 7/2005 modifica la disciplina del taxi e del noleggio con conducente, intervenendo su autorizzazioni, criteri, commissioni, sanzioni e competenze comunali/provinciali, oltre a ritoccare la l.r. 14/1999 sul decentramento. Contiene una disciplina transitoria rilevante solo per i procedimenti e gli adeguamenti avviati nel 2005.
Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico non di linea e al decentramento amministrativo nel Lazio
Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico non di linea nel Lazio
La legge regionale Lazio n. 7 del 2005 interviene in modo organico sulla l.r. 58/1993 in materia di trasporto pubblico non di linea, principalmente per taxi e noleggio con conducente (NCC). Il provvedimento aggiorna il riparto di funzioni, i requisiti e le procedure autorizzative, introducendo anche norme transitorie per la prima applicazione.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Lazio e incide sul quadro normativo del trasporto pubblico non di linea, con effetti su comuni, province, commissioni competenti e operatori del settore. Una parte delle disposizioni ha funzione di coordinamento e di adeguamento della normativa previgente.
Interventi sulla legge regionale n. 58 del 1993
La legge modifica il titolo e numerose disposizioni della l.r. 58/1993, sostituendo o abrogando commi e inserendo nuovi articoli. Il contenuto sostanziale consolidato, per quanto desumibile dal testo fornito, concerne:
- la riorganizzazione delle competenze amministrative;
- la disciplina del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;
- le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni;
- i criteri di esercizio e le regole organizzative del servizio;
- il ruolo delle commissioni provinciali e dei comuni;
- alcuni profili di controllo e di regolazione del mercato.
Competenze amministrative e organizzazione del servizio
La legge ridefinisce il quadro delle funzioni amministrative connesse al settore, attribuendo un ruolo centrale agli enti locali. In particolare, vengono rimodulate le previsioni sugli atti comunali e provinciali necessari per l’organizzazione del servizio, con la previsione di criteri provinciali da fissare in fase di prima applicazione e di successivi adeguamenti regolamentari comunali.
Autorizzazioni, criteri e regime autorizzatorio
Il testo consolida una disciplina più puntuale per il rilascio delle autorizzazioni, specie per il noleggio con conducente. È prevista la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni fino all’adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi dell’articolo 13 bis della l.r. 58/1993, salvo le autorizzazioni già oggetto di concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della legge.
Per il Comune di Roma è introdotta, nel primo bando successivo alla sospensione, la possibilità di prevedere un titolo preferenziale per chi sia titolare di autorizzazioni NCC rilasciate da altri comuni del Lazio prima del 31 dicembre 2003, a condizione che venga comunicata la rinuncia a tali autorizzazioni.
Regole di esercizio del servizio e rapporti contrattuali
La legge interviene anche sulle modalità di svolgimento del servizio taxi e NCC, includendo disposizioni sui rapporti contrattuali con enti e soggetti pubblici e privati. Nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta prevista dall’articolo 5 ter, alcune nuove regole non si applicano ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge con i titolari di licenze taxi o autorizzazioni NCC.
Commissioni provinciali e controlli
Viene modificata la disciplina delle commissioni competenti, prevedendo che, fino alla costituzione delle nuove commissioni provinciali secondo la nuova formulazione dell’articolo 20 della l.r. 58/1993, continui a operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore della legge.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999
La legge modifica anche la l.r. 14/1999 sull’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per il decentramento amministrativo. In particolare, interviene sull’articolo 130, con l’aggiunta di una nuova attribuzione e con l’abrogazione di una lettera del comma 2, nell’ambito del riassetto delle funzioni regionali e locali.
Disposizioni transitorie
Le norme transitorie hanno rilievo pratico limitato alla fase di avvio della riforma del 2005. In sintesi:
- ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se incompatibili con le modifiche introdotte;
- in prima applicazione, le province devono determinare i criteri previsti dall’articolo 13 bis entro il termine fissato dalla legge, e i comuni devono adeguare i propri regolamenti entro i successivi termini;
- fino a tale adeguamento e comunque entro il limite massimo previsto, restano sospese o non applicabili alcune disposizioni su autorizzazioni, servizi e contratti;
- il rilascio di nuove autorizzazioni NCC è sospeso fino all’adeguamento dei regolamenti comunali, con salvezza dei concorsi già banditi;
- per il Comune di Roma è prevista una regola speciale sul primo bando successivo alla sospensione;
- fino all’adozione della deliberazione di Giunta prevista dall’articolo 5 ter, alcune nuove norme non si applicano ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore;
- fino alla costituzione delle nuove commissioni provinciali, resta operativa la commissione già esistente.
Profili temporali rilevanti
La disciplina transitoria è strettamente legata al 2005 e agli adempimenti successivi all’entrata in vigore della legge. In particolare, il provvedimento prevede scadenze e sospensioni finalizzate all’adeguamento di province, comuni e Giunta regionale. Per questo la legge ha oggi interesse soprattutto storico-ricostruttivo e per la gestione di eventuali effetti residui di procedimenti o situazioni risalenti a quel periodo.
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