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Legge

L.R. Lazio 13/2005

Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. Rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 13/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio disciplina la regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente prima del 1° settembre 1998, con esclusione delle superfici fino a 10 are destinate al consumo familiare. Ridetermina alcune sanzioni amministrative sul potenziale produttivo vitivinicolo e prevede regole transitorie per domande già presentate e per i vigneti impiantati prima del 1° aprile 1987.

Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e sanzioni vitivinicole

Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e disciplina vitivinicola regionale

La legge regionale del Lazio interviene per tutelare il patrimonio vitivinicolo regionale, l’economia e l’occupazione del settore. Essa disciplina la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, ridetermina alcune sanzioni amministrative collegate al controllo del potenziale produttivo vitivinicolo e prevede l’adozione di regolamenti regionali di attuazione per il comparto vitivinicolo.

Ambito di applicazione e definizioni

Ai fini della legge, la regolarizzazione consiste nell’autorizzazione a produrre vino destinato alla commercializzazione proveniente da vigneti impiantati prima del 1° settembre 1998 in violazione della normativa comunitaria. Non necessitano di regolarizzazione le superfici vitate pari o inferiori a 10 are quando il prodotto è destinato esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori e resta escluso da ogni commercializzazione.

Sanzioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivi

La legge ridetermina le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale richiamata per i soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. In particolare:

  • per la regolarizzazione ai sensi della lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la sanzione è pari a 258 euro per ettaro della superficie da regolarizzare;
  • per la regolarizzazione ai sensi della lettera c) del medesimo paragrafo, la sanzione è pari a 1.033 euro per ettaro se la superficie è idonea solo a vini da tavola e vini a indicazione geografica tipica;
  • la sanzione è pari a 2.582 euro per ettaro se la superficie è idonea solo alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Diniego della domanda di regolarizzazione

Se la domanda di regolarizzazione viene rigettata, resta ferma l’estirpazione dei vigneti abusivamente impiantati a decorrere dal 1° settembre 1998. Inoltre, al richiedente che ha commercializzato vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda si applica una sanzione pari al 30% del valore di mercato del vino prodotto, calcolato sui mercuriali delle CCIAA competenti. La sanzione è determinata dal momento della presentazione della domanda fino alla data del rigetto, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino. In alternativa, su richiesta dell’interessato, la Regione può consentire l’invio a distillazione di una quantità equivalente di vino.

Vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987

Sono considerati regolari i vigneti impiantati o reimpiantati in violazione delle norme precedenti al 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87, purché il produttore presenti la dichiarazione delle superfici vitate se non già effettuata nei termini e con le modalità previste dalla disciplina statale richiamata.

Ulteriori sanzioni per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo

La legge disciplina anche ulteriori ipotesi sanzionatorie:

  • il produttore che, per un vigneto impiantato prima del 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto o reimpianto, utilizza le uve per produrre vino commercializzabile invece di inviarle a distillazione, è sanzionato con un importo pari al 30% del valore di mercato del vino prodotto; il calcolo avviene per ogni anno di mancato invio a distillazione;
  • il produttore che presenta tardivamente la dichiarazione delle superfici vitate è soggetto a una sanzione di 310 euro per ettaro della superficie dichiarata.

Regime transitorio e domande pregresse

Sono considerate valide, ai fini della regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, le domande già presentate in base alle deliberazioni della Giunta regionale richiamate dalla legge. Se, in sede istruttoria, la tipologia di regolarizzazione scelta non è accoglibile, il funzionario responsabile invita il produttore a chiedere la regolarizzazione secondo un’altra delle ipotesi previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999, se ne ricorrono i presupposti. Restano efficaci, per le parti non incompatibili, le deliberazioni regionali richiamate e la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2004, n. 29.

Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo

La legge prevede l’adozione di uno o più regolamenti regionali per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1493/1999 e al regolamento (CE) n. 1227/2000, disciplinando in particolare il potenziale produttivo vitivinicolo, esclusa la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, e i meccanismi di mercato.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, quindi nel marzo 2005. Le disposizioni richiamano termini ormai datati e una disciplina di regolarizzazione legata a situazioni pregresse, con effetti pratici oggi sostanzialmente esauriti.

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