Sentenza n. 2426/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 186/2023 - RG n. 1151/2022 pubblicata in data 14/09/2023, emessa dal Tribunale di Como.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 186/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 agosto 2025, che aveva riconosciuto a ciascuna il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per complessivi euro 2.500,00. Una delle ricorrenti aveva ricevuto soltanto euro 2.000,00, residuando un credito di euro 500,00; per l'altra non risultava adempiuto quanto riconosciuto in sentenza. Le ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero sulla base della sentenza passata in giudicato, della documentazione prodotta e dell'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alle ricorrenti gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi operi, su istanza del creditore, entro i successivi 60 giorni e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario e l'eccezionale mole del contenzioso sulla carta del docente rendevano la penalità manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare il commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora è stata valutata ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo” e “altre ragioni ostative”
Consente la condanna al pagamento di un'ulteriore somma per ogni violazione o inosservanza successiva, ma ne esclude l'applicazione quando, valutate concretamente le circostanze, la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza è stato ritenuto necessario per la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione pubblica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l'amministrazione è inadempiente quando, a fronte della documentazione del credito risultante dal titolo esecutivo, non dimostri di aver integralmente adempiuto.
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, è procedibile l'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
- In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, essa risulti manifestamente iniqua; la nomina del commissario ad acta e l'eccezionale mole del contenzioso che ha determinato il ritardo possono costituire ragioni ostative alla sua liquidazione.
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