L.R. Toscana 64/2014
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana modifica la disciplina della tassa automobilistica regionale prevedendo, per i pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi, una riduzione del 10% di alcuni importi già determinati dalla l.r. 52/2006. Reca anche la copertura delle minori entrate stimate per il 2015 e 2016 e entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURT.
Riduzione del 10% della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2015
Riduzione della tassa automobilistica regionale in Toscana
La legge regionale interviene sulla disciplina toscana della tassa automobilistica regionale, modificando la l.r. 2 novembre 2006, n. 52. Introduce una riduzione percentuale applicabile a partire dal 1° gennaio 2015 e disciplina la copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti.
Ambito e contenuto della modifica tributaria
Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione Toscana e incide sugli importi della tassa automobilistica regionale già determinati dalla legge regionale n. 52/2006.
In particolare, prevede che:
- gli importi di cui al comma 2 bis dell’articolo 1 bis, come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2 quinquies, siano ridotti del 10 per cento;
- la stessa riduzione del 10 per cento si applichi agli importi di cui al comma 2 sexies dell’articolo 1 bis.
Decorrenza e limiti temporali di applicazione
La riduzione opera solo per:
- i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015;
- i periodi fissi successivi a tale data.
La norma, dunque, non introduce un vantaggio generalizzato e retroattivo, ma si applica ai versamenti dovuti per scadenze collocate dal 2015 in avanti, con riferimento ai periodi fissi successivi.
Copertura finanziaria
La legge quantifica le minori entrate derivanti dalla riduzione tariffaria e ne disciplina la copertura.
Le minori entrate sono stimate in:
- euro 2.630.000,00 per il 2015;
- euro 2.830.000,00 per il 2016.
La copertura è assicurata tramite il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente, imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Attualità della disciplina
Il contenuto è riferito a un meccanismo di riduzione applicabile a partire dal 2015 e a coperture finanziarie legate agli esercizi 2015 e 2016. Per la sua natura di intervento puntuale su annualità già trascorse, il provvedimento è da considerarsi oggi sostanzialmente obsoleto ai fini applicativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 nov 2014L.R. Toscana 63/2014
- Legge · 10 nov 2014L.R. Toscana 65/2014
- Legge · 3 nov 2014L.R. Toscana 62/2014
- Legge · 12 nov 2014L.R. Toscana 68/2014
- Legge · 13 nov 2014L.R. Toscana 69/2014
- Legge · 28 ott 2014L.R. Toscana 61/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →