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Legge

L.R. Veneto 12/2005

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".

Normativa regionaleL.R. Veneto 12/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 12/2005 adegua la disciplina delle fiere eliminando l’autorizzazione amministrativa e sostituendola con comunicazioni preventive per le manifestazioni di rilievo internazionale, nazionale e locale. Ridefinisce le attività non fieristiche, disciplina durata, modalità di svolgimento e calendario delle manifestazioni, e abroga una sanzione dell’art. 11 della l.r. 11/2002. È collegata alla disciplina del settore fieristico vigente dal 2005.

Modifiche alla disciplina regionale del settore fieristico

Modifiche alla disciplina regionale del settore fieristico

La legge regionale del Veneto n. 12 del 12 agosto 2005 interviene sulla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, riorganizzando alcuni profili della disciplina delle manifestazioni fieristiche. L’obiettivo è adeguare il sistema regionale, soprattutto sotto il profilo delle procedure di comunicazione e del calendario delle fiere.

Ambito di applicazione e attività escluse dalla nozione di fiera

La legge sostituisce la disciplina delle attività che non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche. Restano fuori, tra le altre:

  • le esposizioni universali;
  • le esposizioni permanenti di beni e servizi e gli show room;
  • le iniziative di vendita presso i locali di produzione;
  • l’esposizione e vendita di opere di interesse artistico e culturale disciplinate da leggi di settore;
  • le esposizioni non commerciali di opere d’arte o beni culturali;
  • le esposizioni promozionali o di vendita svolte nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
  • le vendite disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e su aree pubbliche;
  • feste, sagre paesane e manifestazioni legate a tradizioni locali, comprese quelle devozionali o di culto;
  • mostre di collezionismo prive di finalità di vendita o di mercato.

Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche possono avere una durata massima di 15 giorni, estensibile a 30.

Per le fiere di rilevanza internazionale e nazionale gli organizzatori devono comunicare alla Regione:

  • denominazione;
  • qualifica;
  • luogo di svolgimento;
  • date di inizio e chiusura;
  • finalità dell’iniziativa;
  • settore o settori merceologici interessati;
  • apertura al pubblico oppure riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.

Alla comunicazione devono essere allegati:

  • il programma e il regolamento della manifestazione, con indicazione delle quote richieste agli espositori e delle tariffe per i servizi non compresi nelle quote;
  • un’attestazione di idoneità della sede fieristica sotto il profilo della sicurezza, dell’agibilità di impianti, strutture e infrastrutture e dei servizi necessari;
  • la garanzia che l’organizzazione consenta, per quanto possibile rispetto agli spazi disponibili, condizioni di accesso non discriminatorie;
  • la garanzia che le quote a carico degli espositori siano trasparenti e non producano condizioni contrattuali inique, tariffe diverse per prestazioni equivalenti o imposizioni di prestazioni supplementari.

L’ammissione degli espositori è rimessa al soggetto organizzatore secondo il regolamento della singola manifestazione. La vendita immediata o differita dei beni o servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato è ammessa solo se prevista dal regolamento e nel rispetto della normativa commerciale vigente.

Per le manifestazioni di rilevanza locale la comunicazione va presentata al comune territorialmente competente, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di livello superiore.

Calendario delle manifestazioni fieristiche

La Regione promuove la formazione e la pubblicazione del calendario delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che si svolgono nel Veneto durante l’anno. Nel calendario possono essere indicate anche le manifestazioni di rilevanza locale.

Per ciascuna manifestazione il calendario riporta:

  • denominazione ufficiale;
  • tipologia e qualifica;
  • luogo e periodo di svolgimento;
  • settori merceologici interessati.

Abrogazione di una sanzione connessa all’autorizzazione

È abrogato il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 11/2002. La modifica si inserisce nel superamento del precedente impianto autorizzatorio, non più previsto per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Regime temporale e utilità attuale

La legge è vigente dal 12 agosto 2005 e continua a rilevare come modifica della disciplina veneta del settore fieristico. Non contiene termini di efficacia limitati né disposizioni transitorie specifiche nel testo fornito.

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