L.R. Veneto 18/2005
Istituzione del servizio civile regionale volontario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Veneto il servizio civile regionale volontario, definendone ambiti, durata, requisiti di enti e volontari, contributi pubblici, indennità e premi di fine servizio, organi di gestione e misure di promozione/formazione. La disciplina finanziaria è riferita agli esercizi 2005-2007, mentre i programmi triennali e i bandi cadenzano l’attuazione.
Istituzione del servizio civile regionale volontario in Veneto
Istituzione del servizio civile regionale volontario in Veneto
La legge istituisce il servizio civile regionale volontario come esperienza di cittadinanza attiva e investimento formativo sulle giovani generazioni nella Regione del Veneto. La disciplina definisce soggetti, progetti, organi di gestione, sostegni economici e strumenti di promozione del servizio.
Finalità e ambiti di intervento
Il servizio civile regionale volontario è finalizzato a promuovere valori di responsabilità, solidarietà, partecipazione e nonviolenza. I progetti possono riguardare:
- assistenza e servizio sociale;
- valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;
- promozione e organizzazione di attività educative e culturali;
- economia solidale;
- protezione civile.
Durata, impegno settimanale e articolazione del servizio
La durata ordinaria del servizio è compresa tra sei e dodici mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di ventiquattro mesi. L’impegno può variare tra 18 e 30 ore settimanali, distribuite su un numero di giorni non inferiore a tre e non superiore a sei alla settimana.
Enti accreditati, registro e presentazione dei progetti
La gestione del servizio è affidata agli enti e alle associazioni iscritti in un apposito registro tenuto presso l’ufficio regionale competente. Possono iscriversi gli enti e le associazioni attivi da almeno due anni che:
- non abbiano scopo di lucro;
- abbiano finalità istituzionali coerenti con quelle del servizio civile regionale;
- dimostrino capacità organizzativa e idoneità all’impiego dei volontari.
L’iscrizione al registro è requisito necessario per presentare progetti di impiego dei volontari.
Valutazione e approvazione dei progetti
Gli enti iscritti possono presentare alla Regione progetti nei diversi ambiti di servizio. I volontari non possono essere utilizzati per sostituire personale assunto o da assumere per obblighi di legge. Gli enti devono inoltre assicurare i volontari contro infortuni e malattie connesse al servizio e per la responsabilità civile verso terzi.
Nella valutazione dei progetti si considerano, nell’ordine:
- utilità e rilevanza sociale nel contesto di attuazione;
- crescita civica e professionale dei volontari, anche tramite la formazione;
- possibilità di sbocchi lavorativi successivi;
- capacità di contribuire allo sviluppo del servizio civile regionale;
- adeguatezza della copertura assicurativa.
I progetti approvati dalla Giunta regionale sono inseriti nei bandi di avviamento.
Contributi regionali e spese ammissibili
La Regione concede contributi a rimborso delle spese sostenute dagli enti gestori per l’attuazione dei progetti, nei limiti massimi di:
- 60% per enti locali, ULSS, università e altri enti pubblici;
- 90% per enti e associazioni private senza fini di lucro.
Sono ammissibili, se rendicontate, le spese per:
- formazione e aggiornamento dei responsabili e degli operatori;
- formazione dei volontari;
- copertura assicurativa;
- indennità mensili;
- trasporto, vitto e alloggio, quando necessari al progetto.
Requisiti di accesso, bandi e avviamento al servizio
Possono svolgere il servizio i cittadini italiani e comunitari residenti o domiciliati in Veneto che:
- abbiano compiuto 18 anni al momento della domanda;
- siano in possesso di idoneità psico-fisica certificata dal servizio sanitario nazionale.
La Regione pubblica un bando ogni sei mesi. Il numero dei posti disponibili è determinato annualmente entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio regionale di previsione, in relazione alle risorse stanziate. Il bando indica requisiti, criteri di selezione, progetti, enti, sedi, date di avvio, indennità e premi di fine servizio.
Indennità di servizio e premio finale
Ai volontari tra 18 e 28 anni non compiuti alla domanda spetta un’indennità giornaliera di 15 euro, comprensiva di festivi e riposi, se prestano 30 ore settimanali. L’importo è ridotto del 40% se l’impegno è di 18 ore settimanali e proporzionato negli altri casi compresi tra 18 e 30 ore.
La Regione riconosce inoltre un premio di fine servizio di 2.000 euro per ogni periodo di dodici mesi svolto con 30 ore settimanali; il premio è ridotto in modo proporzionale per periodi inferiori o con orario minore. La Giunta può prevedere importi diversi per fasce d’età diverse. Indennità e premi sono rivalutati ogni tre anni secondo gli indici ISTAT.
Valorizzazione del servizio svolto
La Regione promuove il riconoscimento dei crediti formativi universitari per il servizio svolto e la formazione connessa, favorisce l’inserimento nel mercato del lavoro e può stipulare accordi con imprese, cooperative ed enti non profit. Il servizio effettivamente prestato è valutato nei concorsi banditi dalla Regione e dagli enti strumentali con i criteri del servizio presso enti pubblici. Gli enti locali e altri enti pubblici regionali possono inoltre prevedere agevolazioni nell’accesso ai propri servizi. La Regione può riconoscere ulteriori benefici economici.
Organizzazione amministrativa: ufficio regionale e consulta
È istituito presso la Giunta regionale l’ufficio per il servizio civile regionale, cui sono attribuite le funzioni di gestione del registro, predisposizione e valutazione dei progetti, erogazione dei contributi e dei finanziamenti, predisposizione dei bandi e del programma triennale delle azioni di sostegno.
È anche istituita la consulta per il servizio civile regionale, organo consultivo della Giunta, composta da non più di dieci membri in maggioranza rappresentativi degli enti e delle organizzazioni che impiegano volontari o svolgono formazione nel settore. La consulta dura cinque anni, esprime pareri sul programma triennale, sui progetti e sull’assegnazione di contributi, e può formulare proposte. Il suo funzionamento è disciplinato dalla Giunta, compreso il rimborso spese.
Programma triennale delle azioni di promozione e sostegno
Le azioni di promozione, qualificazione e sostegno comprendono finanziamento dei progetti, raccolta dati ed elementi conoscitivi, informazione, formazione e aggiornamento di responsabili e volontari, verifica delle attività formative e dei progetti, e costituzione di coordinamenti o consorzi di enti.
Il primo programma triennale è approvato dal Consiglio regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore, su proposta della Giunta e previo parere della consulta; i successivi entro 90 giorni dalla scadenza del precedente. Il programma stabilisce priorità, tempi e criteri di concessione di contributi e finanziamenti. Entro 30 giorni dalla scadenza la Giunta presenta una relazione al Consiglio. Il programma resta valido fino all’approvazione del successivo.
Ricognizione delle esperienze pregresse e informazione
In prima applicazione, l’ufficio regionale effettua una ricognizione delle esperienze di servizio civile volontario svolte in Veneto prima dell’entrata in vigore della legge, compresi l’anno di volontariato sociale promosso dalla Caritas italiana e le esperienze di servizio civile femminile e analoghe forme.
La Regione promuove la conoscenza del servizio tramite mezzi radiotelevisivi, rete Informagiovani, campagne nelle scuole e università, presenza a fiere giovanili, banca dati consultabile via Internet e conferenza annuale sul servizio civile. La Giunta organizza ogni anno un corso per gli operatori dell’informazione e cura la produzione e distribuzione di materiale informativo.
Formazione dei volontari e dei responsabili
La formazione dei volontari è sostenuta dalla Regione e deve avere carattere civico, ispirato ai valori costituzionali e alla soluzione non violenta dei conflitti. La formazione specifica è calibrata sul tipo di impiego e privilegia le attività rivolte ai servizi alla persona, con attenzione a persone anziane, minori, giovani in disagio, disabili, senza dimora, alcolisti, tossicodipendenti, nomadi ed emarginati gravi.
La durata complessiva minima della formazione è di 80 ore, di cui almeno 30 di formazione generale e 50 di formazione specifica, da svolgersi prevalentemente all’inizio del servizio.
La Regione sostiene forme associative e coordinamenti tra enti per organizzare la formazione; promuove inoltre, d’intesa con Unione delle Province e ANCI regionale, coordinamenti provinciali di enti locali e ULSS, estendibili ad altri enti pubblici, e coordinamenti analoghi per associazioni di volontariato e organizzazioni senza fini di lucro.
La Giunta organizza corsi annuali di formazione e aggiornamento per i responsabili del servizio civile e corsi specifici per gli operatori di affiancamento e tutoraggio.
Controlli e monitoraggio
La Giunta regionale verifica la corretta attuazione dei progetti approvati, con particolare attenzione al monitoraggio delle attività formative, al fine di garantire qualità e sviluppo del servizio civile regionale volontario.
Disposizioni finanziarie
È istituito il Fondo regionale per il servizio civile regionale volontario, alimentato da risorse comunitarie, contributi di soggetti pubblici o privati e quota di stanziamento annuale definita con la legge finanziaria.
La norma finanziaria quantifica gli oneri in 250.000 euro per ciascuno degli esercizi 2005, 2006 e 2007, coperti mediante prelievo dal fondo speciale per le spese correnti e incremento della dotazione dell’unità previsionale di base dedicata agli interventi di sostegno al terzo settore.
Regime temporale e attualità della disciplina
La legge disciplina un servizio con bandi semestrali, programmi triennali e copertura finanziaria espressamente riferita agli esercizi 2005-2007 per la norma finanziaria originaria. Il testo non contiene una scadenza finale generale del sistema, ma alcune previsioni operative hanno carattere programmatorio e sono legate a cicli temporali determinati.
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