L.R. Veneto 13/2005
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Veneto, i prelievi venatori in deroga ex art. 9 dir. 79/409/CEE per alcune specie di uccelli, fissando specie ammesse, limiti giornalieri e stagionali, periodi di prelievo e modalità operative. Prevede controlli, relazione annuale e possibilità di modifica dei prelievi in caso di variazioni negative delle popolazioni. Vale dalla pubblicazione e sostituisce la l.r. 17/2004.
Disciplina venatoria in deroga per alcune specie di uccelli nel Veneto
Disciplina del regime di deroga venatoria nel Veneto
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione del Veneto, l’applicazione del regime di deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE e dalla normativa statale e convenzionale richiamata. Regola i prelievi venatori consentiti in stagione venatoria per alcune specie di avifauna, definendone condizioni, limiti, controlli e obblighi di rendicontazione.
Ambito di applicazione e verifiche preventive
I prelievi in deroga sono ammessi nel corso della stagione venatoria e devono essere attuati nel rispetto della legge statale sulla fauna selvatica, della disciplina comunitaria e della Convenzione di Berna. La compatibilità dei prelievi è verificata annualmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dalla struttura regionale competente, che informa la Commissione consiliare competente e acquisisce il parere dell’INFS, oppure dell’istituto faunistico regionale riconosciuto se istituito.
Specie ammesse e limiti di prelievo
Sono autorizzati i prelievi in deroga per le seguenti specie:
- storno (Sturnus vulgaris)
- passero (Passer italiae)
- passera mattugia (Passer montanus)
- cormorano (Phalacrocorax carbo)
- tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto)
- peppola (Fringilla montifringilla)
- fringuello (Fringilla coelebs)
Per ciascuna specie l’allegato A stabilisce il carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore e i periodi di prelievo. In sintesi:
- passero, passera mattugia, storno e fringuello: 20 capi al giorno e 100 per stagione
- tortora dal collare orientale e cormorano: 10 capi al giorno e 50 per stagione
- peppola: 5 capi al giorno e 25 per stagione
I periodi autorizzati sono, di regola, dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; per la peppola dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre. Se il 31 dicembre cade di martedì o venerdì, il termine è anticipato al 30 dicembre.
Soggetti abilitati e modalità di esercizio
I prelievi possono essere effettuati:
- da appostamento fisso
- da appostamento temporaneo
- in forma vagante
Sono ammessi i cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto, nonché coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto.
I prelievi in deroga sono consentiti nelle giornate di caccia previste dall’art. 16, comma 2, lett. b), della l.r. 50/1993; l’orario è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’attività di prelievo sono consentiti i mezzi di caccia previsti dalla legge statale 157/1992 e dalla l.r. 50/1993.
Condizioni di annotazione, comunicazione e controllo
Il numero dei capi prelevati deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria:
- su una scheda predisposta dalla Giunta regionale
- sul tesserino regionale
La scheda va consegnata alla provincia competente entro il mese di marzo successivo alla stagione venatoria. La provincia trasmette entro maggio alla Giunta regionale, all’INFS e, se esistente, all’istituto faunistico regionale i dati riepilogativi dei prelievi.
L’INFS, o l’istituto faunistico regionale riconosciuto, è individuato come autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 9, par. 2, della direttiva.
Modifica dei prelievi e tutela delle popolazioni
Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS o l’istituto faunistico regionale riconosciuto, può adottare provvedimenti di modifica dei prelievi autorizzati qualora insorgano variazioni negative nello stato delle popolazioni oggetto di deroga. La norma attribuisce quindi un potere correttivo immediato per adeguare i carnieri o le modalità di prelievo alle condizioni di conservazione delle specie.
Attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione
La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi ad oggetto le specie sottoposte a deroga. La disciplina è quindi accompagnata da un supporto conoscitivo e scientifico finalizzato alla valutazione dello stato delle popolazioni e dell’efficacia delle misure adottate.
Relazione annuale al Governo e agli organi regionali
Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro per gli affari regionali se nominato
- al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
- al Ministro delle politiche agricole e forestali
- al Ministro per le politiche comunitarie
- al Presidente del Consiglio regionale
- all’INFS o all’istituto faunistico regionale riconosciuto
Abrogazione della precedente disciplina e urgenza
La legge abroga la l.r. Veneto 13 agosto 2004, n. 17, che disciplinava la precedente stagione derogatoria. È inoltre dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Limiti temporali di efficacia pratica
La disciplina è costruita per stagioni venatorie determinate e, nell’allegato, i tempi sono espressamente riferiti alle stagioni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Per questo motivo la legge ha oggi rilievo essenzialmente storico e non risulta utile come disciplina attuale da applicare in concreto.
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