L.R. Veneto 15/2005
Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 15/2005 modifica la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato: l’Autorità d’ambito deve includere una quota non inferiore al 3% per la difesa idrogeologica dei territori montani, da assegnare alle comunità montane o ai comuni interessati. Sono previste anche agevolazioni tariffarie per le zone montane.
Modifica della tariffa del servizio idrico integrato con agevolazioni per le zone montane e quota per la tutela idrogeologica
Modifica della disciplina tariffaria del servizio idrico integrato
La legge regionale Veneto n. 15 del 18 novembre 2005 interviene sulla legge regionale n. 5/1998 in materia di risorse idriche, riformulando la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato. L’obiettivo è integrare nella tariffa anche finalità di tutela del territorio montano e di difesa idrogeologica, con effetti limitati al territorio della Regione Veneto.
Determinazione della tariffa e criteri applicativi
La tariffa del servizio idrico integrato è determinata dall’Autorità d’ambito secondo i criteri e i metodi previsti dalla legge n. 36/1994 e dal decreto ministeriale 1 agosto 1996. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è unica per ciascuna gestione. Nel calcolo deve essere inclusa anche la quota destinata alle attività di difesa e tutela del territorio montano.
Agevolazioni per le zone montane
Nell’ambito delle articolazioni della tariffa per fasce territoriali, devono essere previste specifiche agevolazioni per le zone montane. Tali agevolazioni sono rapportate alle fasce altimetriche e al grado di marginalità socio-economica del territorio interessato.
Destinazione di una quota della tariffa alla tutela idrogeologica
L’Autorità d’ambito competente per territorio deve destinare una quota della tariffa del servizio idrico, non inferiore al 3%, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano. Le risorse sono assegnate:
- alla comunità montana competente per territorio;
- in subordine, ai comuni interessati.
Tali fondi devono essere impiegati per specifici interventi connessi alla tutela e alle attività di sistemazione idrica del territorio.
Finalità sostanziale della modifica
La riforma mira a far concorrere i costi di manutenzione e salvaguardia dei territori di produzione della risorsa idrica alla formazione della tariffa, valorizzando la funzione delle aree montane nel mantenimento e rinnovo delle risorse idriche e nel contenimento del dissesto idrogeologico. La disposizione si coordina con le competenze attribuite alle comunità montane dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
Decorrenza e attualità
La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto ed è operativa dal 2005. Il contenuto non appare limitato a un esercizio finanziario specifico, ma disciplina in modo strutturale la tariffazione e la destinazione di una quota tariffaria. Non emergono elementi di obsolescenza o abrogazione dal testo fornito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 nov 2005L.R. Veneto 14/2005
- Legge · 18 nov 2005L.R. Veneto 16/2005
- Legge · 18 nov 2005L.R. Veneto 17/2005
- Legge · 18 nov 2005L.R. Veneto 18/2005
- Legge · 26 nov 2005L.R. Veneto 19/2005
- Legge · 28 nov 2005L.R. Veneto 21/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →