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Legge

L.R. Veneto 17/2005

Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 17/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Veneto il sostegno pubblico alla cooperazione: riconoscimento delle associazioni cooperative, istituzione della consulta e del centro studi, piano annuale di intervento, contributi alle cooperative e alle associazioni, nonché strumenti finanziari tramite Veneto Sviluppo S.p.A. Prevede requisiti territoriali e di regolarità contributiva, divieto di cumulo e abroga la previgente legge regionale del 1979. Finanzia il triennio 2005-2007.

Normativa regionale veneta sulla cooperazione e sui relativi sostegni

Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto

La legge definisce il quadro regionale di sostegno alla cooperazione nel territorio del Veneto. Riconosce la cooperazione come componente essenziale dello sviluppo socio-economico regionale e disciplina strumenti istituzionali, contributi, interventi finanziari e forme di coordinamento tra Regione, associazioni cooperative e Veneto Sviluppo S.p.A.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione del Veneto afferma di voler sostenere l’associazionismo cooperativo come strumento privilegiato per promuovere, migliorare, ampliare e diversificare la base produttiva e per favorire l’aggregazione e l’integrazione del sistema cooperativo con le realtà socio-economiche regionali. I benefici previsti sono destinati alle cooperative venete iscritte all’albo delle società cooperative e operanti singolarmente o in forma associata, nonché alle associazioni di cooperative riconosciute e iscritte nell’elenco regionale.

Associazioni di cooperative: requisiti e riconoscimento

Sono considerate associazioni di cooperative le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative senza scopo di lucro, fondate sui principi di mutualità e con rappresentatività e diffusione in ambito regionale. Sono ricomprese anche le sezioni regionali venete delle centrali nazionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Per ottenere il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco regionale, le associazioni interessate devono presentare domanda alla Giunta regionale tramite la struttura competente entro il 30 novembre di ogni anno. La Giunta provvede entro 90 giorni dalla scadenza. La struttura regionale competente verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti; la perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco con provvedimento della Giunta.

Elenco regionale delle associazioni cooperative

È istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale delle associazioni di cooperative, la cui tenuta è affidata alla struttura regionale competente. L’iscrizione in tale elenco è presupposto per l’accesso alle misure previste per le associazioni riconosciute.

Consulta della cooperazione

È istituita la consulta della cooperazione, con sede presso la Giunta regionale. Ne fanno parte l’assessore competente in materia di cooperazione o un suo delegato, i presidenti delle associazioni riconosciute o loro delegati, il rappresentante dell’ufficio regionale del Ministero competente e il presidente di Veneto Sviluppo S.p.A. o un delegato. La Giunta nomina i componenti.

La consulta si riunisce almeno tre volte l’anno o su richiesta di almeno la metà dei componenti. La partecipazione è gratuita, salvo eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa sul personale regionale dirigenziale. Entro 90 giorni dall’istituzione la consulta propone il proprio regolamento interno, approvato dalla Giunta; in mancanza, provvede direttamente la Giunta.

Compiti della consulta

La consulta svolge funzioni di indirizzo e raccordo: esprime pareri su progetti di legge e regolamento in materia cooperativa o su atti che riguardano le associazioni, formula proposte alla Giunta su attività e interventi nel settore, coordina il centro studi, formula proposte sulla destinazione delle risorse regionali e promuove convegni, incontri, dibattiti e seminari, anche in ambito comunitario.

Centro studi per la cooperazione

La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e sentita la consulta, deve istituire il centro studi per la cooperazione, qualificato come organismo culturale di ricerca a supporto della consulta. Il centro monitora il sistema cooperativo regionale, raccoglie esperienze nazionali e comunitarie, elabora criteri di indirizzo per promozione e sviluppo, individua aree di progettazione operativa e cura un archivio storico e un centro di documentazione sulla cooperazione veneta. Le risorse per il suo funzionamento sono determinate annualmente dalla Giunta.

Piano di intervento annuale

La Giunta regionale approva annualmente, sentita la commissione consiliare competente, il piano di intervento per la cooperazione, secondo la legge regionale sulla programmazione. Il piano definisce le linee di intervento e quantifica le risorse da destinare alle cooperative tramite bandi, nonché quelle per consulta, centro studi, sostegni all’associazionismo e interventi finanziari tramite Veneto Sviluppo S.p.A.

Sostegno all’associazionismo cooperativo

La Giunta assegna risorse alle associazioni di cooperative finanziando progetti specifici, su proposta della consulta, indicando contenuti e modalità attuative. I progetti possono riguardare promozione cooperativa, qualificazione dei dirigenti e dei cooperatori, divulgazione del metodo cooperativo, assistenza tecnica/amministrativa/sindacale, servizi per agevolare la gestione delle imprese cooperative e attività statistiche e di rilevazione.

Le associazioni possono predisporre i progetti entro il 31 marzo di ogni anno, direttamente o tramite enti o strutture incaricate. I contributi sono ripartiti per il 30% in parti uguali tra le associazioni e per il restante 70% in base a rappresentatività e articolazione territoriale, secondo criteri fissati dalla Giunta sentita la commissione consiliare competente.

Sostegno alle cooperative

La Regione concede contributi in conto capitale alle cooperative che abbiano i requisiti di piccola e media impresa secondo la disciplina comunitaria. Per ottenere i benefici le cooperative devono, al momento dell’erogazione e per tutta la durata del beneficio, rispettare l’articolo 36 dello Statuto dei lavoratori e risultare in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi.

Le cooperative, singole o associate, devono avere sede operativa nel Veneto e realizzare nel territorio regionale almeno il 50% del fatturato medio complessivo riferito al triennio precedente la domanda. Sono invece esclusi da tale criterio alcune cooperative di professionisti o operatori iscritti in albi/elenchi obbligatori e specifiche cooperative di guide turistiche, interpreti, corrieri, guide alpine, aspiranti guide, guide naturalistico-ambientali e maestri di sci.

Ai fini delle graduatorie sono privilegiati i progetti presentati da cooperative con organico prevalentemente composto da soci lavoratori o lavoratori subordinati non soci.

Normativa comunitaria e divieto di cumulo

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis richiamata dalla legge. I benefici non sono cumulabili con altri contributi previsti da norme comunitarie, statali o regionali.

Interventi tramite Veneto Sviluppo S.p.A.

La Giunta regionale interviene, tramite Veneto Sviluppo S.p.A., per favorire nascita e sviluppo delle cooperative, sostenendo ricapitalizzazione e progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con attenzione a quelli innovativi finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.

Presso Veneto Sviluppo S.p.A. sono istituiti:

  • un fondo di rotazione per finanziamenti e ricapitalizzazione, anche con la società quale socio sovventore;
  • un fondo per contributi destinati all’aggregazione o fusione di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi operanti prevalentemente nel settore cooperativo, tramite supporto ai fondi rischi o di garanzia e copertura delle spese di fusione.

La Giunta, sentita la consulta, stabilisce le condizioni di operatività della società, i requisiti di ammissione ai fondi, i criteri e le modalità di gestione, nonché il compenso spettante a Veneto Sviluppo S.p.A. a carico dei fondi gestiti. Anche questi contributi seguono la disciplina sui de minimis.

Abrogazione e regime finanziario

È abrogata la legge regionale 7 settembre 1979, n. 74, come modificata nel 1996. Sul piano finanziario, la legge quantifica per il triennio 2005-2007 spese correnti pari a 800.000 euro annui e spese di investimento pari a 3.500.000 euro annui, finanziate mediante specifiche unità previsionali del bilancio regionale 2005 e pluriennale 2005-2007.

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