Cassazione Civile, Ordinanza n. 15247/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Salerno e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello e verifichi la sussistenza dell’arricchimento in capo alla resistente, nonché la quantificazione dell’eventuale indennizzo, tenendo conto anche dell’esatto adempimento dell’appaltatrice. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori nei confronti della proprietaria dell’immobile e di altro soggetto indicato nel monitorio. In sede di opposizione, la proprietaria contestava di aver sottoscritto il contratto e quindi la propria legittimazione passiva, sostenendo che la firma apposta fosse falsa; il coingiunto proponeva opposizione tardiva. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione del coingiunto, riteneva tempestiva ma infondata quella della proprietaria e, revocato il decreto ingiuntivo, la condannava anche ex art. 2041 c.c. quale soggetto arricchitosi dei lavori eseguiti. La Corte d’appello riformava invece la decisione, revocando la condanna della proprietaria, sul rilievo che la domanda di arricchimento senza causa proposta dall’opposta non fosse ammissibile: secondo il giudice di secondo grado, il disconoscimento della sottoscrizione del contratto non introduceva un nuovo tema di indagine tale da consentire, nel giudizio di opposizione, la proposizione di una domanda ex art. 2041 c.c. strutturalmente diversa da quella di adempimento contrattuale originaria. La società appaltatrice ricorreva per cassazione con tre motivi, denunciando la violazione degli artt. 2041 c.c., 183 e 645 c.p.c. Sosteneva, in sintesi, che: 1) il Tribunale aveva già ampliato il thema decidendum con accertamenti sulla titolarità dell’immobile, idonei a giustificare l’esame della domanda di arricchimento; 2) la più recente giurisprudenza di legittimità consente di qualificare la domanda ex art. 2041 c.c. come domanda modificata e non nuova, se riferita alla medesima vicenda sostanziale; 3) l’erroneità della richiesta originaria della stessa somma quale corrispettivo residuo non incideva sull’ammissibilità, ma semmai sul merito della domanda. La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il primo.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
domanda di arricchimento senza causa; indennizzo per arricchimento
È ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di arricchimento senza causa proposta dall’opposto nella comparsa di risposta quando essa sia riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e sia proposta tempestivamente; la sua ammissibilità non dipende dal fatto che la domanda originaria fosse di adempimento contrattuale.
art. 183 c.p.c.
prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; udienza ex art. 183 c.p.c.
Le facoltà di modifica/domanda alternativa sono ammesse entro i limiti processuali segnati dalle preclusioni, ma, in opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre in comparsa di risposta domande alternative o compatibili con la medesima vicenda sostanziale dedotta.
art. 645 c.p.c.
opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il thema decidendum può ampliarsi in conseguenza delle difese e domande introdotte dall’opponente, consentendo all’opposto di reagire con domande collegate alla stessa vicenda sostanziale.
art. 633 c.p.c.
ricorso ex art. 633 c.p.c.
La domanda monitoria delimita l’originario thema decidendum, che può essere ampliato solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre una domanda di arricchimento senza causa in comparsa di risposta se essa è tempestiva e si inserisce nella medesima vicenda sostanziale già dedotta, connotandosi come domanda alternativa o vicaria rispetto a quella originaria.
- La qualificazione di una domanda come "nuova" o "modificata" non dipende solo dalla diversità del titolo giuridico, ma dal rapporto con la vicenda sostanziale dedotta, dall’identità delle parti e dalla finalità perseguita; se la pretesa mira alla stessa utilità finale, può essere ammissibile come domanda alternativa.
- In opposizione a decreto ingiuntivo, l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. non può essere affermata in modo astratto per il solo fatto che la pretesa originaria fosse contrattuale; occorre verificare se l’opponente abbia introdotto un ampliamento del thema decidendum e se la domanda subordinata riguardi la stessa vicenda sostanziale.
- Il rilievo che la somma richiesta coincida con il corrispettivo residuo dell’appalto attiene al merito della domanda di arricchimento e alla sua quantificazione, non alla sua ammissibilità processuale.
- Quando la domanda alternativa è stata introdotta tempestivamente e investe le stesse parti e la stessa utilità finale, il giudice di merito deve esaminarla nel merito, accertando l’effettivo arricchimento e la relativa misura, non potendone dichiarare l’inammissibilità per la sola diversità formale del titolo.
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