Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 910/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.02.2025.

Giustizia amministrativa202600095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 227/2025, pubblicata il 28 febbraio 2025. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 gennaio 2026, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e comprendendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non venga spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • Accertata l'inadempienza dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine assegnato, comprendendo anche le somme dovute per le spese legali e detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione, entro il termine stabilito dal giudice e con i poteri sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante mancata esecuzione del giudicato giustifica la condanna dell'Amministrazione soccombente alle spese del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.