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Ordinanza

Ordinanza n. 501/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento di diniego dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno Cat. A.12/2026 - Prot. nr. 004/2026 emesso dalla Questura di Latina in data 29.01.2026 e notificato all’interessato il 30.01.2026 presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina - Ufficio Immigrazione, in seguito all’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente mediante kit postale in data 24.02.2025.

Giustizia amministrativa202600294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato dalla Questura di Latina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno, presentata dopo una precedente istanza di conversione trasmessa tramite kit postale. Il TAR ha rilevato d’ufficio un vizio della notificazione del ricorso: l’atto è stato notificato alla Questura di Latina presso il domicilio reale dell’amministrazione, anziché presso l’Avvocatura dello Stato, cui spetta il patrocinio necessario. La mancata costituzione spontanea della Questura impedisce di ritenere sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.

La decisione

Il TAR ha qualificato la notificazione come nulla e ha ordinato al ricorrente di rinnovarla presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura Generale dello Stato risultante dai pubblici elenchi, entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Ha inoltre imposto il deposito della prova della rinnovazione entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, stabilendo che l’inosservanza comporterà l’improcedibilità del ricorso. Il giudice ha richiamato l’art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, escludendo la necessità di accertare se l’errore notificatorio sia imputabile al notificante. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026; sono rimaste impregiudicate le ulteriori questioni di rito, di merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, a fronte di un mero vizio di nullità dell'atto processuale

    La notificazione nulla può essere rinnovata per preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, senza che il giudice debba verificare l’imputabilità dell’errore al notificante.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito

    La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. ha eliminato il limite che subordinava la rinnovazione della notificazione nulla all’imputabilità non colpevole dell’esito negativo.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo è notificato a un’amministrazione soggetta al patrocinio necessario dell’Avvocatura dello Stato presso il domicilio dell’amministrazione anziché presso l’Avvocatura competente, la notificazione è nulla, salvo sanatoria per costituzione spontanea dell’amministrazione o rinnovazione disposta dal giudice.
  • Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice deve consentire la rinnovazione della notificazione nulla senza svolgere un accertamento sull’imputabilità dell’errore al notificante, così da preservare gli effetti della domanda e impedire le conseguenze decadenziali del vizio processuale.
  • La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice deve essere effettuata entro il termine perentorio assegnato e la relativa prova deve essere depositata nel termine perentorio successivo; l’inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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