Sentenza n. 1442/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 213/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 702/2024), pubblicata in data 15.05.2025, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 891,75.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 891,75 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 213/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 maggio 2025. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha riferito che l'importo era in liquidazione, producendo una schermata dalla quale risultava una data di esigibilità del 12 maggio 2026. Nel corso del giudizio il ricorrente ha attestato di avere ricevuto il pagamento mediante cedolino stipendiale di aprile 2026 e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando l'intervenuta ottemperanza, nel corso del giudizio, alla sentenza civile azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che, in assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta. Il giudice ha considerato decisivi il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito estintivo della controversia e dell'assimilabilità al processo di esecuzione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è richiesto per l'avvio di azioni esecutive in danno della pubblica amministrazione ed è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, con riduzione in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, anche se l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
- Ai fini della soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso, qualora, in assenza dell'adempimento sopravvenuto, risultassero integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda.
- Nel giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, sono rilevanti il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La parte privata non è legittimata a chiedere in ottemperanza il pagamento delle spese legali liquidate direttamente in favore dei propri difensori antistatari, se tali somme non sono state richieste nella domanda e il relativo diritto spetta direttamente ai procuratori.
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