Sentenza del 13/07/2016 n. 14281 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.L. ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato al rialzo il reddito professionale dichiarato per il 2000. Il ricorrente sosteneva che gli studi di settore non fossero applicabili perché aveva adottato il regime di contabilità ordinaria e che l'Ufficio non avesse fornito la prova dei maggiori compensi, essendosi basato su presunzioni inammissibili. In Cassazione ha inoltre contestato l'ultrapetizione della CTR, la contraddittorietà della decisione e l'omessa considerazione del fatto che un professionista può subire perdite in alcune annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato C.L. al pagamento delle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo nonostante la contabilità formalmente regolare, poiché erano emerse gravi, precise e concordanti incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività, anche per le rilevanti perdite dichiarate in più anni. Gli studi di settore non sono stati applicati in modo automatico come prova definitiva, ma utilizzati quale parametro valutativo, peraltro ridotto prudenzialmente al 50%. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti, riservato al giudice di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo quando gli elementi disponibili, anche presuntivi, evidenziano maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, purché ricorrano presupposti idonei e l'inferenza sia adeguatamente motivata.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito nella L. n. 427 del 1993
anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore
Le gravi incongruenze tra reddito dichiarato e caratteristiche concrete dell'attività possono giustificare l'accertamento, anche quando la contabilità sia formalmente regolare. Gli studi di settore possono fungere da parametro di valutazione, senza costituire necessariamente l'unica base dell'accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 62 e 112
Disciplinano, tra l'altro, i limiti del giudizio tributario d'appello e di cassazione e il divieto di pronunciare oltre i limiti della domanda; nella fattispecie la Corte ha escluso la denunciata ultrapetizione.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, lett. d)
art. 3, comma 181, lett. d)
È richiamata in relazione alla disciplina degli strumenti standardizzati di ricostruzione dei ricavi e compensi; la loro utilizzazione come parametro non è stata ritenuta preclusa dal regime di contabilità ordinaria.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50
È stato invocato dal contribuente in relazione alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, ma la Corte non ha accolto la censura perché diretta a rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito.
Massime di principio
- La contabilità ordinaria formalmente regolare non impedisce un accertamento induttivo se l'Amministrazione dimostra gravi incongruenze tra i dati dichiarati e la concreta attività svolta.
- Gli studi di settore possono essere utilizzati come elemento o parametro di valutazione anche quando non siano applicabili automaticamente al contribuente; in tal caso devono essere inseriti in una motivazione fondata sulle specifiche circostanze del caso.
- La reiterata dichiarazione di perdite o di redditi manifestamente non remunerativi può costituire un indice di antieconomicità e giustificare la richiesta di spiegazioni e una ricostruzione presuntiva dei compensi.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo una spiegazione documentata delle perdite e dimostrando concretamente una realtà economica diversa da quella stimata dall'Ufficio.
- In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento delle prove o dei fatti già valutati dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili.
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