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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/697

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione, del 19 febbraio 2024, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Rubicone (IGP)]

Normativa europea32024R0697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva una modifica del disciplinare della denominazione «Rubicone» (IGP) presentata dall'Italia nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni, dispone l'approvazione della modifica. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta «Rubicone» (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare relativo al nome «Rubicone» qualificato come IGP, nell'ambito del sistema UE di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine per i prodotti agricoli/vitivinicoli disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dal regime generale dell'IGP interessata.

Approvazione della modifica del disciplinare di «Rubicone» (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione approva una modifica del disciplinare della denominazione «Rubicone» (IGP). L'atto si inserisce nella procedura di protezione e modifica delle indicazioni geografiche prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore agricolo e vitivinicolo.

Contesto procedurale

La Commissione precisa di aver esaminato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare trasmessa dall'Italia ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda di modifica era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità all'articolo 97, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Assenza di opposizioni

Nel considerando 3 la Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale circostanza consente di procedere all'approvazione della modifica del disciplinare.

Dispositivo

L'articolo 1 dispone l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per il nome «Rubicone» (IGP). Non vengono dettagliati nel testo i contenuti sostanziali della modifica, ma solo la sua approvazione formale.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nel quadro del diritto UE una volta decorso il termine previsto.

Disposizioni principali

Base giuridica e procedimento

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica del disciplinare è stata trasmessa dall'Italia ai sensi dell'articolo 105 del medesimo regolamento ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 97, paragrafo 3.

Esame della domanda e assenza di opposizioni

La Commissione dichiara di avere esaminato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare relativa a «Rubicone» e constata che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome «Rubicone» (IGP).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercati agricolivitivinicolo

Testo integrale

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