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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/698

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/698 della Commissione, del 19 febbraio 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Beira Atlântico (IGP)

Normativa europea32024R0698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/698 della Commissione conferisce la protezione al nome «Beira Atlântico» come indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione precisa che la domanda presentata dal Portogallo è stata esaminata e pubblicata, senza che sia pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti. Con l’adozione dell’atto, il nome è protetto e deve essere iscritto nel relativo registro.

Protezione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del nome «Beira Atlântico» come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica al nome «Beira Atlântico» registrato come IGP nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La protezione opera in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Il testo non contiene esclusioni specifiche ulteriori, limitandosi alla registrazione e tutela del nome protetto.

Protezione del nome «Beira Atlântico» (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/698 della Commissione conferisce la protezione al nome «Beira Atlântico» come indicazione geografica protetta (IGP), nell’ambito della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. L’atto dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e conclude l’iter di registrazione avviato dal Portogallo.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione del nome «Beira Atlântico» è stata presentata dal Portogallo ed è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda è stata quindi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza che sia pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.

Base giuridica e iscrizione nel registro

Sulla base dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ritiene che il nome debba essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. Il regolamento di esecuzione costituisce quindi l’atto finale di conferimento della protezione unionale al nome geografico.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 prevede in modo diretto che il nome «Beira Atlântico» è protetto come IGP. Non sono previste ulteriori condizioni applicative, deroghe o limitazioni nel testo dell’atto.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Protezione del nome «Beira Atlântico»

L’articolo 1 dispone che il nome «Beira Atlântico» è protetto come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda trasmessa dal Portogallo è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Iscrizione nel registro delle indicazioni protette

Il considerando richiama l’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base al quale il nome «Beira Atlântico» deve essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni geograficheorganizzazione comune dei mercatitutela dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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