L.R. Sardegna 16/2011
Norme in materia di organizzazione e personale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce l’organizzazione regionale e varie regole sul personale in Sardegna: istituisce strutture dirigenziali e formative, interviene su inquadramenti, mobilità, esoneri e stabilizzazioni, e reca numerose autorizzazioni di spesa per il 2011 e anni successivi. Alcune disposizioni sono state poi dichiarate illegittime o abrogate, e l’art. 12 è stato abrogato dal 30 dicembre 2011.
Norme regionali su organizzazione, personale e stabilizzazioni nella Regione Sardegna
Norme in materia di organizzazione e personale della Regione Sardegna
La legge disciplina diversi profili organizzativi e di gestione del personale dell’Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti regionali della Sardegna. Il provvedimento introduce nuove strutture, regola incarichi e inquadramenti, interviene su precariato, esonero dal servizio, personale dei settori agricolo, forestale e sanitario, e contiene anche norme finanziarie e transitorie.
Organizzazione amministrativa e comunicazione istituzionale
È istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione, cui sono attribuite funzioni di coordinamento e gestione degli URP regionali, indirizzo degli URP di enti e organismi regionali, divulgazione sulla tutela del diritto d’accesso e sulla privacy, predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale, coordinamento della comunicazione dell’Amministrazione, supporto all’ufficio stampa della Presidenza, uso dell’immagine coordinata e monitoraggio degli archivi correnti e di deposito.
Sono inoltre modificate disposizioni pregresse relative all’Ufficio ENPI e all’inquadramento del personale ai sensi dell’art. 2112 c.c., con effetti sulle modalità di trasferimento e successione nei rapporti di lavoro.
Regole comuni sul personale e sul trattamento economico
La legge estende all’Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti pubblici regionali l’applicazione degli articoli 70 e 71 del decreto-legge n. 112 del 2008. La decurtazione retributiva per malattia è qui precisata come trattenuta giornaliera sul trattamento accessorio collegato a rendimento/risultato o voci assimilabili; se l’indennità sostituisce continuativamente tali voci, la trattenuta è pari al 20% dell’indennità giornaliera.
Per il personale dell’Agenzia regionale del lavoro viene stabilito il rinvio alla disciplina regionale del personale e ai CCRL del comparto unico regionale. La legge interviene anche su iscrizione a fondi previdenziali integrativi, riconoscimenti economici e su alcune posizioni pregresse del personale regionale.
Incarichi dirigenziali, uffici vacanti e misure organizzative temporanee
Fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un massimo di due anni, in assenza di dirigenti, l’Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie possono attribuire funzioni dirigenziali a dipendenti di categoria D in possesso dei requisiti richiesti. L’incarico dà diritto al trattamento accessorio dei dirigenti, ma non costituisce titolo valutabile per la futura carriera dirigenziale.
Le funzioni possono essere attribuite solo per posizioni già istituite alla data di entrata in vigore della legge.
Interventi sul personale “precario” e stabilizzazioni
La legge impone una relazione annuale al Consiglio sull’applicazione dei limiti al lavoro flessibile e sul rispetto del tetto del 3% previsto dalla normativa regionale del 2009, includendo le varie tipologie di lavoro a termine e flessibile. È poi disciplinato il ricorso a concorsi per titoli e colloquio per coprire posti riservati del programma di reclutamento 2010-2012, con partecipazione del personale precario regionale e di altri soggetti indicati dalla norma, nel rispetto delle esclusioni previste.
Sono previste ulteriori misure di collocazione e stabilizzazione per personale di consorzi agrari in liquidazione, per personale della formazione professionale e per il personale impiegato nei servizi per il lavoro, con coperture finanziarie a carico del fondo regionale per l’occupazione o dei bilanci degli enti interessati. Alcune di queste disposizioni risultano poi dichiarate illegittime costituzionalmente o sostituite da norme successive.
Personale dei servizi agricoli regionali e di ARGEA/LAORE
Il personale ex Servizi ripartimentali dell’agricoltura assegnato ad ARGEA Sardegna resta nei ruoli regionali, con riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al 1° ottobre 2007 e con computo del servizio prestato come servizio di ruolo ai fini di progressioni e concorsi.
La legge disciplina anche la destinazione di tali unità ad ARGEA e LAORE o, in parte, alla struttura regionale competente in agricoltura, nel limite del 5% del contingente organico dell’Assessorato rispetto al 1° gennaio 2010. I posti occupati da questo personale restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio. Dal 1° settembre 2021, ai fini della capacità assunzionale di ARGEA, il personale cessato è computato insieme al personale di ruolo dell’Agenzia.
Corpo forestale e vigilanza ambientale
Viene istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con sede a Nuoro, destinata a formazione, aggiornamento, specializzazione e arricchimento professionale del personale. La sua organizzazione e il funzionamento devono essere definiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente e previa deliberazione della Giunta, entro quattro mesi.
La dotazione organica del Corpo è incrementata di 20 unità, di cui una dirigenziale con funzioni di direttore della Scuola. È inoltre istituita in via originaria la dirigenza del Corpo forestale e previste regole transitorie per l’attribuzione della qualifica a personale già in servizio e per la copertura temporanea delle posizioni vacanti. L’articolo che istituiva la precedente scuola forestale è abrogato.
Esonero dal servizio
La legge introduce, per il quadriennio 2011-2014, la possibilità per i dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle agenzie e delle aziende sanitarie di presentare domanda di esonero dal servizio, a condizione del raggiungimento entro l’anno solare di almeno 35 anni di anzianità contributiva o della presentazione nel corso dell’ultimo quinquennio di servizio.
L’esonero decorre dal 30 giugno o dal 31 dicembre di ciascun anno. È previsto un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello in godimento al momento del collocamento in esonero, fino al pensionamento. La domanda è irrevocabile, salvo sopravvenienze normative rilevanti del sistema previdenziale nazionale. Sono previsti anche incentivi una tantum e la soppressione del 70% dei posti resisi vacanti. La disciplina non si applica a chi ricopre incarichi politici o di governo o incarichi analoghi negli enti partecipati.
Stabilizzazione nel servizio sanitario e personale ex ETI
Per il servizio sanitario, la Giunta regionale deve aggiornare entro 60 giorni un piano pluriennale per il superamento del precariato nelle ASL, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario addetto al SSUEm 118, con riferimento ai lavoratori che abbiano prestato almeno 30 mesi di attività negli ultimi cinque anni. Il piano deve concludersi entro il 31 dicembre 2012 e distinguere tra stabilizzazione a domanda e prove selettive, mantenendo in servizio gli aventi titolo sino alla conclusione delle procedure.
È poi autorizzato l’inquadramento del personale ex ETI presso Amministrazione, enti e agenzie regionali, con riconoscimento della professionalità acquisita e del servizio prestato in comando ai fini di progressioni e concorsi. Gli oneri sono in parte coperti dai trasferimenti statali e in parte dal fondo regionale per l’occupazione.
Fondo di quiescenza e disposizioni connesse
Il testo originario conteneva un articolo sul Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, ma tale articolo è stato successivamente abrogato. Rimangono richiamate, nelle note, disposizioni di differimento e di interpretazione autentica adottate da leggi successive.
Norme finanziarie e coperture
La legge contiene una dettagliata norma finanziaria che ripartisce le coperture tra bilanci degli organismi interessati, fondo regionale per l’occupazione, legge finanziaria regionale e variazioni di bilancio 2011-2013. Sono indicati stanziamenti specifici per il 2011 e per gli anni successivi, con oneri differenziati per personale, formazione, occupazione e organizzazione amministrativa.
Obsolescenza e disciplina non più attuale
L’atto è in larga parte storicamente collocato e contiene molte misure riferite a esercizi 2011-2014, a piani di stabilizzazione già conclusi, a selezioni da tenersi entro termini ormai scaduti e a interventi successivamente abrogati o dichiarati illegittimi. Per l’uso pratico attuale ha quindi un rilievo limitato e, nel complesso, va considerato sostanzialmente superato, pur permanendo singole disposizioni astrattamente richiamate da norme successive.
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