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Legge

L.R. Sardegna 14/2011

Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis

Normativa regionaleL.R. Sardegna 14/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna autorizza, per gli anni 2011 e 2012, spese per la custodia e la messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis, nelle more dell’affidamento a un concessionario privato o della chiusura del sito. Prevede anche la copertura degli oneri maturati nel 2010 e le necessarie variazioni di bilancio. Entrata in vigore il 5 luglio 2011.

Custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis

Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis

La legge regionale della Sardegna disciplina un intervento finanziario straordinario per assicurare la custodia e la messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis. La misura è collegata agli obblighi in materia mineraria e opera solo nella fase transitoria, in attesa dell’affidamento a un concessionario privato o della chiusura del sito.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda esclusivamente il sito minerario di Genna Tres Montis e ha lo scopo di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 38 del regio decreto n. 1443 del 1927 e dalle norme di polizia mineraria sulla custodia e sulla sicurezza del sito.

L’intervento è espressamente limitato al periodo in cui non sia ancora intervenuto:

  • l’affidamento a un concessionario privato;
  • oppure la chiusura del sito minerario.

Autorizzazioni di spesa

Per le finalità indicate sono autorizzati specifici stanziamenti a carico del bilancio regionale:

  • euro 2.106.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per gli interventi di custodia e sicurezza;
  • euro 2.976.000 per l’anno 2011 a favore della gestione liquidatoria della società incaricata di eseguire gli interventi.

È inoltre autorizzata, nell’esercizio 2011, la spesa di euro 412.000 per il pagamento degli oneri maturati nell’anno 2010 relativi alle medesime finalità.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio

Gli oneri complessivi della legge sono quantificati in:

  • euro 5.494.000 per il 2011;
  • euro 2.106.000 per il 2012.

Per dare copertura agli oneri, la legge dispone variazioni al bilancio regionale 2011-2013, con riduzione del Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente e incremento di specifiche unità previsionali di base destinate alla liquidazione EMSA, alle commesse regionali e alla messa in sicurezza dei siti, nonché alle partecipazioni azionarie e gestioni liquidatorie del settore industriale.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 5 luglio 2011. Le autorizzazioni di spesa e la copertura finanziaria hanno efficacia limitata agli esercizi 2011 e 2012, con riferimento agli oneri già maturati nel 2010 per la specifica finalità.

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