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Legge

L.R. Sardegna 18/2011

Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 18/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 18/2011 modifica l’art. 3 della l.r. n. 12/2005 sulle unioni di comuni: ne qualifica la personalità giuridica come ente locale, ne disciplina funzioni, personale e divieto di piante organiche proprie. È stata abrogata dal 12 febbraio 2016 e non è più applicabile.

Modifiche alla disciplina delle unioni di comuni in Sardegna

Modifiche alla disciplina delle unioni di comuni in Sardegna

La legge regionale interviene sulla disciplina delle unioni di comuni contenuta nella legge regionale Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, precisandone natura giuridica, modalità di funzionamento e regime del personale. La disciplina è riferita esclusivamente al territorio della Regione autonoma della Sardegna ed è oggi non più vigente, perché abrogata dal 12 febbraio 2016.

Natura giuridica e finalità delle unioni

Le unioni di comuni sono qualificate come enti locali dotati di personalità giuridica. Esse sono costituite da due o più comuni, di norma contigui, con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di competenza comunale. Le unioni esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge oppure dai comuni aderenti.

Organizzazione e strutture amministrative

La legge esclude che le unioni di comuni costituiscano sedi segretarili. Inoltre, le unioni non possono dotarsi di proprie piante organiche. Le attività devono essere svolte mediante il personale previsto dalla disciplina regionale e tramite il personale messo a disposizione dai comuni associati, secondo criteri di coordinamento, cooperazione e integrazione delle strutture organizzative dei comuni partecipanti.

Regime del personale

Quando, per svolgere i compiti affidati, servano professionalità non presenti nelle dotazioni organiche dei comuni aderenti, le unioni possono stipulare convenzioni a progetto oppure procedere ad assunzioni a tempo determinato, entro il limite massimo di cinque unità. Le convenzioni non comportano in alcun modo la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.

Disposizioni transitorie sul personale

Le piante organiche già esistenti alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci fino a esaurimento.

Vigenza e abrogazione

La legge è stata pubblicata nel BURAS del 13 agosto 2011, n. 24, ma è stata successivamente abrogata dall’art. 75, comma 1, lettera p), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con efficacia dal 12 febbraio 2016. Di conseguenza, non è più applicabile.

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