L.R. Sardegna 17/2011
Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.S.A.F.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 17/2011 interviene su opere idrauliche, edilizia residenziale, appalti pubblici, viabilità provinciale, contributi per certificazione di qualità e conseguenze della liquidazione ESAF. Contiene anche varie autorizzazioni di spesa per gli anni 2011-2013 e proroghe/definizioni di termini sanzionatori o procedurali, in larga parte già esauriti.
Disposizioni su opere pubbliche, edilizia residenziale, viabilità provinciale, qualità delle imprese e liquidazione ESAF
Disposizioni varie in materia di opere pubbliche, edilizia residenziale e liquidazione ESAF
La legge regionale disciplina una pluralità di interventi della Regione Sardegna in materia di opere pubbliche, edilizia residenziale, viabilità provinciale, incentivi alle imprese e gestione dei rapporti residui connessi alla liquidazione dell’ESAF. Molte previsioni sono legate a finestre temporali determinate negli anni 2011-2013 e hanno ormai efficacia esaurita.
Opere idrauliche di competenza regionale
La legge modifica la disciplina regionale sugli sbarramenti e bacini di accumulo, restringendo e precisando alcune esclusioni dall’ambito di applicazione. Sono esclusi, tra gli altri:
- i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna con quota della soglia sfiorante non superiore al piano di campagna;
- vasche e serbatoi, in quanto non costituenti sbarramento;
- opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta;
- opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;
- opere di accumulo con altezza non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi.
Viene inoltre introdotta una disciplina transitoria sulle sanzioni per sbarramenti di nuova realizzazione ed esistenti: l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge è sospesa fino all’adozione del decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, che deve anche definire le modalità di eventuali demolizioni. Con la medesima procedura si provvede ad aggiornare l’allegato A, previo parere tecnico dell’Unità tecnica regionale dei lavori pubblici.
I termini relativi ad alcuni adempimenti della disciplina degli sbarramenti sono stati rideterminati al 30 giugno 2012; fino a tale data sono stati estinti gli eventuali provvedimenti sanzionatori pendenti. Successivamente, per effetto di una norma successiva richiamata in nota, quel termine è stato poi prorogato al 30 giugno 2015, con ulteriore estinzione dei provvedimenti sanzionatori pendenti fino a quella data.
Risorse idriche e canoni per usi antincendio e protezione civile
Le amministrazioni pubbliche sono esentate dal pagamento di canoni, spese di istruttoria, spese generali di controllo e cauzioni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare riserve idriche destinate al servizio antincendio e di protezione civile. La previsione riguarda, in particolare:
- invasi;
- vasconi;
- laghetti collinari;
- vedette;
- serbatoi di cantiere;
- postazioni AIB.
Controlli e vigilanza sulle autorizzazioni di competenza provinciale
Le funzioni di controllo e vigilanza sulle autorizzazioni indicate dalla normativa regionale sul conferimento di funzioni agli enti locali sono attribuite alle province anche con riferimento alle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore di quella legge. La previsione ha quindi effetto chiarificatore sul riparto delle competenze di vigilanza.
Edilizia residenziale e housing sociale
La disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica viene aggiornata per rafforzare gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata. In particolare, gli interventi possono essere attuati tramite programmi di nuova edificazione, acquisto e/o recupero, con queste finalità:
- edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito;
- edilizia residenziale, anche con agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato oppure alla locazione con successiva vendita.
Nel caso di acquisto, il prezzo di compravendita deve essere conforme alla stima dell’Agenzia del territorio competente.
Le residue risorse derivanti dal Fondo per l’edilizia abitativa sono destinate alla prosecuzione di iniziative di housing sociale, in coerenza con le linee del Piano nazionale di edilizia abitativa.
La legge prevede inoltre una disciplina agevolativa per alcuni interventi del Fondo edilizia abitativa a favore di nuclei familiari con reddito fino a euro 40.775, in particolare per giovani coppie e per recupero/acquisto con recupero di abitazioni nei centri storici o nei centri matrice. Entro il tetto massimo del mutuo concedibile, i benefici possono assumere una delle seguenti forme:
- contributo a fondo perduto fino al 10% dell’importo del mutuo, comunque non oltre euro 10.000, oltre alla riduzione del tasso bancario d’interesse del 50% sulla quota residua;
- riduzione del tasso bancario d’interesse del 70% sul mutuo concesso.
Quanto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è stabilito che la qualità di assegnatario continua a essere riconosciuta anche a chi, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito per l’assegnazione, fino a un massimo di euro 40.775. Il limite è soggetto agli adeguamenti previsti dalla normativa statale; in mancanza, la Giunta regionale può rideterminarlo dal 1° gennaio, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.
In sede di prima applicazione, alla data di approvazione della legge vengono inoltre fatti cessare i procedimenti legali in corso promossi dai comuni e dall’AREA per la dichiarazione di decadenza dall’assegnazione per superamento del limite massimo di reddito.
Infine, la dilazione di pagamento venticinquennale prevista dalla legge finanziaria 2011 si applica sia alle alienazioni effettuate dall’entrata in vigore di quella legge sia a quelle effettuate fino al 31 dicembre 2010.
Appalti pubblici e utilizzo dei ribassi di gara
La legge interviene sulla disciplina regionale degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Nel testo consolidato fornito risulta modificata la definizione delle opere idrauliche richiamate dalla normativa sugli appalti, limitandola alle opere idrauliche di seconda categoria; le disposizioni aggiuntive sui ribassi di gara e sulle economie di appalto, previste in origine, risultano successivamente abrogate.
Viabilità provinciale, calamità naturali e altri interventi su immobili e opere pubbliche
È autorizzato un finanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a favore delle province per la manutenzione delle strade di competenza provinciale. La ripartizione avviene in base all’estensione chilometrica delle strade di competenza di ciascuna provincia.
Per le spese conseguenti alla calamità naturale verificatasi nell’ottobre 2010, il termine di 180 giorni per la presentazione delle spese di primo intervento è prorogato a 365 giorni.
L’Amministrazione regionale trasferisce inoltre, a prezzo simbolico, il complesso immobiliare denominato “Batteria Candiani” in località Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi, al patrimonio comunale, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge.
Sono poi prorogati al 31 dicembre 2011 alcuni termini relativi ad autorizzazioni di spesa per opere pubbliche non utilizzate a causa di mancati o ritardati pareri o autorizzazioni regionali o statali.
Per gli interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione dell’architettura degli insediamenti rurali storici extraurbani previsti nel bando “saltus” è autorizzata una spesa complessiva di euro 7.000.000, ripartita in euro 3.500.000 per il 2011 e euro 3.500.000 per il 2012, come integrazione dei finanziamenti statali già concessi. È contestualmente ridotta di euro 3.500.000 l’autorizzazione di spesa regionale per il 2011 collegata ad altra voce di bilancio.
Incentivi alla certificazione di qualità per imprese di lavori pubblici
Per favorire innovazione e competitività degli esecutori di opere e lavori pubblici con sede legale e operativa in Sardegna, la Regione concede un contributo a fondo perduto per l’acquisizione della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. Il contributo è pari al 50% del costo ammesso dell’investimento, con massimale di euro 4.000 per impresa.
I criteri e le modalità di erogazione sono demandati alla deliberazione della Giunta regionale. Per tale misura sono autorizzati euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Disposizioni conseguenti all’interruzione della liquidazione dell’ESAF
Per effetto dell’interruzione della procedura liquidatoria dell’ESAF, l’Assessore competente è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni necessarie di entrata e spesa del bilancio regionale.
Alla gestione dei rapporti ancora in corso al termine della liquidazione si applicano le disposizioni già previste dalla normativa finanziaria regionale del 2007. Inoltre, sono trasferiti all’Autorità d’ambito territoriale ottimale della Sardegna i crediti da tariffa e canoni vantati dal cessato ESAF per forniture effettuate fino al 31 dicembre 2004 e ancora non incassati alla data di entrata in vigore della legge.
Regime finanziario e copertura
La legge quantifica gli oneri complessivi in euro 26.000.000 per il triennio 2011-2013, ripartiti in:
- euro 8.500.000 per il 2011;
- euro 10.500.000 per il 2012;
- euro 7.000.000 per il 2013.
La copertura è assicurata tramite variazioni di bilancio in aumento e in diminuzione su diverse unità previsionali di base, includendo le risorse per viabilità provinciale, edilizia rurale, certificazione di qualità e altre voci di spesa indicate nel testo.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 13 agosto 2011. Molte disposizioni hanno natura finanziaria o transitoria e risultano legate a termini ormai scaduti; in particolare, le misure su sanzioni, proroghe, spese e stanziamenti hanno rilevanza pratica limitata a esercizi finanziari e procedimenti dell’epoca.
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