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Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 322 del 25 giugno 2025, concernente riconoscimento di somma a titolo di “retribuzione professionale docente”.

Giustizia amministrativa202600061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 322 del 25 giugno 2025, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Terni, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto le somme spettanti per la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di giudizio. La ricorrente ha rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, senza dimostrare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato che dagli atti non risultava il pagamento delle somme dovute e che non sussistevano motivi impeditivi alla sollecita esecuzione dell'obbligazione risultante dal giudicato. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti in base alla sentenza del Tribunale di Terni. Ha inoltre nominato sin d'ora, per l'eventuale fase sostitutiva, il Prefetto di Terni o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, con il compito di provvedere al pagamento, su richiesta della ricorrente, in caso di inutile decorso del termine. Al commissario spetterà un compenso di euro 500,00, a carico del Ministero inottemperante, da liquidarsi dal Ministero sulla base della relazione documentata e della dichiarazione di avvenuta ottemperanza, senza necessità di ulteriori provvedimenti del TAR. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, in favore della ricorrente e del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, anche preventivamente, strumenti sostitutivi per il caso di persistente inerzia.

  • art. 112 c.p.a.

    La ricorrente ha invocato la tutela di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni è stato indicato come presupposto per la richiesta di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Prevede la retribuzione professionale docente riconosciuta dalla sentenza del giudice del lavoro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di somme e della persistente mancata esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, contestualmente, nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione, a fronte della documentata esistenza del giudicato e del decorso del termine per l'adempimento, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato; il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inottemperante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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