Sentenza del 23/12/2019 n. 34390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione una minusvalenza dedotta dalla società, relativa alla riclassificazione di alcuni titoli obbligazionari dall’attivo non durevole all’attivo durevole, applicando anche le sanzioni. Dopo che la CTP aveva annullato le sanzioni, la CTR aveva accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendole dovute. La società ha impugnato la sentenza in Cassazione sostenendo, principalmente, che l’appello incidentale dell’Agenzia fosse tardivo perché depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale; in subordine, ha contestato la sussistenza dei presupposti per le sanzioni e la ricostruzione fiscale della minusvalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile, poiché le controdeduzioni contenenti l’appello incidentale erano state depositate oltre sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio nella parte relativa alle sanzioni; è così divenuta definitiva la decisione di primo grado che le aveva annullate. Il secondo motivo, relativo ai presupposti delle sanzioni, è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo, riguardante la deducibilità della minusvalenza e la riclassificazione dei titoli, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Le spese dei giudizi di appello e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54
Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23, depositando apposito atto di controdeduzioni. Nello stesso atto può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
L’appellato deve costituirsi entro il termine previsto dall’art. 23 e può proporre l’appello incidentale nello stesso atto, ma solo se tempestivo; in caso contrario, l’impugnazione incidentale è inammissibile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
Il resistente si deve costituire in giudizio nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello.
Il termine di sessanta giorni decorre dalla notifica dell’appello principale. Quando l’atto è inviato per posta, rileva la data di spedizione, mentre per il deposito diretto rileva la data di deposito in cancelleria.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione chiara e specifica dei fatti e dei motivi.
Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di comprendere autonomamente i fatti rilevanti, il contenuto della decisione impugnata e l’errore denunciato, senza dover ricostruire la controversia attraverso supposizioni o l’accesso agli atti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6
Le disposizioni riguardano la responsabilità e le condizioni di applicazione delle sanzioni tributarie. La Corte non ha esaminato nel merito tali presupposti perché l’appello incidentale dell’Ufficio è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 52 e 66, nel testo vigente ratione temporis
Le norme erano richiamate con riferimento alla contabilizzazione e alla rilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla riclassificazione dei titoli. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza, senza una decisione definitiva sul merito della deducibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La disposizione è stata richiamata dalla società in relazione alla non applicabilità delle sanzioni, ma la relativa questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’appello incidentale deve essere proposto insieme alle controdeduzioni entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale; il mancato rispetto del termine comporta l’inammissibilità.
- Per verificare la tempestività della costituzione tramite posta rileva, in linea generale, la data di spedizione dell’atto; se invece l’atto è depositato direttamente, rileva la data del deposito in cancelleria.
- La tardività dell’appello incidentale può essere contestata per la prima volta anche in Cassazione e può essere rilevata d’ufficio, senza preclusione per il fatto di non averla eccepita nel giudizio di appello.
- Quando l’appello incidentale è dichiarato inammissibile, resta ferma la sentenza di primo grado nella parte non validamente impugnata; nel caso concreto, è divenuto definitivo l’annullamento delle sanzioni.
- In Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione del giudice di merito: il ricorrente deve indicare con precisione quale errore giuridico o logico sia stato commesso e riportare gli elementi fattuali indispensabili.
- La riclassificazione dei titoli tra attivo circolante e immobilizzazioni può essere ammessa solo se sorretta da effettive ragioni economiche e gestionali, adeguatamente documentate, anche nella nota integrativa; non può essere finalizzata esclusivamente a ottenere vantaggi sul risultato d’esercizio.
- La valutazione fiscale delle minusvalenze derivanti dalla riclassificazione dei titoli richiede particolare attenzione alla data di riferimento, ai criteri della categoria di provenienza e alle regole applicabili alla categoria di destinazione, normalmente con valutazione a fine esercizio.
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