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Provvedimento

Provvedimento del 03/07/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva un nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 602/1973, sostitutivo di quello del 20 marzo 2010, con obbligo di utilizzo per i ruoli consegnati dopo il 31 luglio 2012. Il testo illustra inoltre le motivazioni del restyling, i riferimenti normativi e il contenuto informativo-operativo della cartella, incluse istruzioni di pagamento, effetti del mancato versamento, facoltà di riesame/ricorso e indicazioni sulle notifiche.

Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approva un nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Il nuovo fac-simile sostituisce quello approvato con provvedimento prot. n. 46308 del 20 marzo 2010 ed è reso obbligatorio per le cartelle relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012.

Finalità della revisione

La revisione del modello è stata motivata dall’esigenza di rendere più chiari i dati contenuti nella cartella e di migliorarne la fruibilità da parte del destinatario. In particolare:

  • nel frontespizio è stata inserita una frase, sotto i dati del destinatario, per precisare la posizione degli enti creditori e dell’Agente della riscossione;
  • sono state apportate modifiche e integrazioni lessicali in tutto il documento per semplificarne la lettura.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1; 62, commi 1 e 2; 68, comma 1;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettere a), b) e c);
  • provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010, 28 luglio 2010, 18 ottobre 2011 e 30 marzo 2012.

Contenuto essenziale del nuovo modello

L’allegato 1 contiene il nuovo modello di cartella di pagamento, strutturato per evidenziare:

  • l’Agente della riscossione emittente e gli enti creditori incaricanti;
  • i dati del destinatario e l’eventuale qualità di coobbligato;
  • l’avviso che eventuali chiarimenti sulle somme addebitate devono essere richiesti all’ente creditore, mentre l’Agente della riscossione fornisce solo informazioni sullo stato dei pagamenti;
  • l’importo totale dovuto e il termine ordinario di pagamento entro 60 giorni dalla notifica;
  • le istruzioni di pagamento, le conseguenze del ritardo e le possibilità di dilazione.

Effetti della cartella e mancato pagamento

La cartella ha valore di intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del DPR n. 602/1973. Se il ruolo è ripartito in più rate, l’intimazione produce effetti per tutte le rate, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 46/1999.

In caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione può procedere ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 602/1973.

Modalità di riscossione e misure esecutive

Il modello richiama le principali forme di azione esecutiva e cautelare in caso di inadempimento, tra cui:

  • fermo amministrativo di beni mobili registrati, come veicoli, natanti e aeromobili;
  • iscrizione di ipoteca sugli immobili;
  • esecuzione forzata su beni immobili, mobili e crediti, compresi stipendi, emolumenti, parcelle, fatture, titoli e somme disponibili su conti correnti e depositi.

È inoltre previsto che l’Agente della riscossione possa acquisire informazioni sul reddito e sul patrimonio anche mediante richieste a terzi.

Dilazione di pagamento

La cartella prevede la possibilità di richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità indicate nella specifica sezione del modello. Il documento non disciplina in dettaglio il piano di rateazione, ma rinvia alle istruzioni contenute nella cartella stessa.

Scadenze e calcolo degli importi

Le istruzioni di pagamento distinguono tra:

  • prima rata o unica rata, da versare entro 60 giorni dalla notifica;
  • eventuale seconda rata, da versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della prima rata, secondo quanto indicato nel modello.

In caso di pagamento tardivo oltre le scadenze previste, si aggiungono:

  • interessi di mora;
  • maggiori compensi per il servizio di riscossione;
  • eventuali spese per recupero forzato.

È inoltre specificato che, se il giorno di scadenza cade di sabato o in giorno festivo, il termine si sposta al primo giorno lavorativo successivo.

Dove e come pagare

Il pagamento può essere effettuato:

  • in Italia, presso Poste o banche utilizzando il modulo RAV allegato, con eventuale costo dell’operazione;
  • in Italia, presso gli sportelli dell’Agente della riscossione indicati nella sezione dedicata alle comunicazioni;
  • all’estero, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all’Agente della riscossione, con indicazione del numero della cartella e del codice fiscale del contribuente.

Per i pagamenti in ritardo è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento secondo le istruzioni del modello. Sono previste anche modalità per pagamenti parziali, che non sospendono l’attività esecutiva.

Pagamenti parziali

I pagamenti parziali possono essere effettuati in Italia con bollettino F35 o presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, e all’estero mediante bonifico bancario.

Nel bollettino F35 devono essere indicati:

  • il numero di conto corrente postale dell’Agente della riscossione;
  • il numero della cartella;
  • i numeri progressivi e gli importi delle partite che si intendono pagare;
  • i diritti di notifica;
  • il codice fiscale del contribuente.

Riesame e ricorso

Il contribuente può presentare richiesta di riesame presso l’ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al giudice competente. Tuttavia, la presentazione della richiesta di riesame o del ricorso non costituisce valido motivo per differire o omettere il pagamento, salvo che intervenga un provvedimento di sospensione dell’autorità competente.

Informazioni economiche: compensi, interessi e spese

Il modello contiene un’ampia sezione di informazioni utili sui costi accessori della riscossione:

  • le spese di notifica sono qualificate come compenso per il servizio di notifica della cartella, con riferimento all’art. 17, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 112/1999;
  • il compenso per il servizio di riscossione remunera l’attività dell’Agente della riscossione ed è a carico del destinatario nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini previsti in caso di rateazione;
  • in caso di ritardo, il compenso sale al 9% ed è interamente a carico del destinatario;
  • il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive.

Interessi di mora e somme aggiuntive

Gli interessi di mora sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011, se il pagamento non avviene entro 60 giorni dalla notifica. Il tasso è determinato con apposito atto normativo e gli interessi decorrono:

  • dalla data di notifica della cartella, per la prima o unica rata;
  • dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, per i ruoli rateizzati.

Per i ruoli degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, il documento precisa inoltre il regime delle somme aggiuntive:

  • il calcolo fino alla data di consegna del ruolo è effettuato dall’ente che emette il ruolo;
  • decorso il termine di 60 giorni dalla notifica senza integrale pagamento, maturano ulteriori somme aggiuntive fino al pagamento effettivo;
  • se il pagamento avviene con F35, il calcolo è effettuato dal debitore secondo le istruzioni dell’ente;
  • se il pagamento avviene presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, il calcolo è effettuato da quest’ultimo;
  • se è già stato raggiunto il tetto massimo previsto dall’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000, maturano solo gli interessi di mora sul carico contributivo fino al pagamento.

Spese per l’attività esecutiva

Le spese per l’eventuale attività esecutiva svolta in caso di mancato pagamento sono determinate ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112/1999 e del decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000. Esse sono calcolate proporzionalmente in ragione dell’azione intrapresa e dell’importo del debito e restano sempre a carico del destinatario della cartella.

Notifica della cartella

Il modello include una sezione dedicata all’attestazione di notifica, con indicazioni sulle possibili modalità di consegna:

  • notifica personale al destinatario;
  • consegna in assenza del destinatario a persona presente, in busta sigillata;
  • deposito in Comune e affissione dell’avviso in caso di temporanea assenza o irreperibilità;
  • informazione al destinatario mediante raccomandata.

È prevista anche l’attestazione di affissione, con indicazione del periodo di esposizione e della sottoscrizione da parte del notificatore o del soggetto che opera per il Sindaco.

Allegato e struttura documentale

L’allegato 1 costituisce il nuovo fac-simile della cartella e contiene sia le parti variabili da compilare dagli uffici e dagli agenti della riscossione, sia le note esplicative per il contribuente. Il documento è organizzato per rendere più chiari importi, scadenze, istruzioni di pagamento e avvertenze sugli effetti del mancato versamento.

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