L.R. Calabria 30/2016
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina come la Regione Calabria partecipa alla fase ascendente e discendente del diritto UE, alla verifica di sussidiarietà, al dialogo politico, all’adeguamento dell’ordinamento regionale, agli aiuti di Stato e alla programmazione europea e nazionale per sviluppo e coesione. Prevede sessione europea annuale, relazione della Giunta, legge regionale europea e regole sull’ufficio di Bruxelles. In vigore fino ad abrogazione o modifica, con diverse procedure annuali e termini fissi.
Partecipazione della Regione Calabria alla formazione e attuazione del diritto UE e alla programmazione sviluppo/cohesione
Partecipazione della Regione Calabria alle politiche dell’Unione europea
La legge disciplina, per la Regione Calabria, le modalità di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, nonché alla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione. L’impianto si fonda su leale collaborazione tra Consiglio e Giunta, con obblighi di informazione reciproca, termini procedurali e strumenti annuali di indirizzo e verifica.
Cooperazione istituzionale e coordinamento interno
La Regione partecipa, tramite i propri organi e nell’ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione e cooperazione con Unione europea, Stato e altre Regioni, per rappresentare le proprie istanze. Consiglio regionale e Giunta si informano tempestivamente sulle attività svolte, così da esprimere una posizione unitaria sugli atti europei rilevanti ai sensi della legge statale n. 234 del 2012.
Partecipazione alla fase ascendente e controllo di sussidiarietà
Su progetti di atti normativi dell’Unione europea, atti preparatori e modifiche che incidano su materie di competenza regionale, Consiglio e Giunta formulano osservazioni da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, con contestuale comunicazione alle Camere, alle Conferenze competenti e agli altri organismi previsti. Il termine è di 30 giorni dal ricevimento degli atti.
Per favorire una posizione unitaria:
- la Giunta può proporre al Consiglio, entro 10 giorni dal ricevimento, una deliberazione sulla posizione regionale;
- se entro i 10 giorni successivi non si raggiunge l’intesa, la Giunta può inviare comunque le proprie osservazioni;
- in mancanza della proposta della Giunta, il Consiglio, tramite la commissione competente per gli affari europei, può formulare le proprie osservazioni con le modalità della disciplina sul controllo di sussidiarietà.
Il Consiglio regionale, tramite la commissione affari europei, svolge il controllo di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi europei e sulle proposte di cui all’articolo 352 TFUE. La commissione inserisce gli atti all’ordine del giorno, fissa il termine per osservazioni dei consiglieri e contributi del partenariato istituzionale ed economico-sociale, approva le osservazioni con risoluzione e la trasmette alle Camere, alle conferenze regionali, al Comitato delle Regioni – Rete di controllo della sussidiarietà, alla CALRE e alla Giunta regionale.
Dialogo politico con le istituzioni europee
Consiglio e Giunta partecipano anche alle iniziative delle Camere nell’ambito del dialogo politico previsto dalla legge n. 234 del 2012. Il Consiglio vi partecipa con le modalità della procedura di sussidiarietà, mentre la Giunta opera secondo un regolamento regionale dedicato, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Ufficio di collegamento a Bruxelles
La Regione si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles per consolidare i rapporti con le istituzioni europee nelle materie regionali. L’ufficio è funzionale anche alle attività delle Autorità di Gestione di FESR, FSE e FEASR, nonché alla cooperazione territoriale europea.
Al personale regionale assegnato all’ufficio spetta:
- un’indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, per spese di viaggio e soggiorno, non superiore a quella degli esperti nazionali distaccati presso l’UE;
- per i dirigenti, la retribuzione di posizione e, se dovuta, quella di risultato;
- per il personale di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL.
Le risorse umane e le modalità organizzative sono individuate dal dipartimento competente nei limiti delle risorse previste dalla normativa regionale richiamata.
Riserva di esame e iniziative nel Consiglio dell’Unione europea
Quando un progetto di atto normativo europeo incide su materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta può chiedere la convocazione della Conferenza Stato-Regioni, anche su proposta del Consiglio. Può inoltre invitare la Conferenza a richiedere al Governo l’apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro previsti dalla legge statale con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio.
Verifica di conformità e sessione regionale europea
La Giunta effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di competenza regionale, per assicurare la conformità dell’ordinamento regionale. Entro il 15 gennaio di ogni anno trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una relazione sullo stato di conformità.
Ogni anno, entro il mese di maggio, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per esaminare:
- il disegno di legge regionale europea;
- il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- la relazione sullo stato di conformità;
- il rapporto sugli affari europei della Giunta.
Nella sessione possono essere consultati enti locali, CAL, università e parti sociali ed economiche. La sessione si conclude con una risoluzione consiliare.
Rapporto annuale della Giunta sugli affari europei
Entro aprile di ogni anno la Giunta trasmette al Consiglio un rapporto sulle attività svolte in materia europea. Il rapporto indica, tra l’altro, lo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati, le criticità, le modifiche alla programmazione non soggette ad approvazione della Commissione europea, le iniziative dell’anno in corso, le posizioni in Conferenza Stato-Regioni, gli esiti nei lavori del Comitato delle Regioni e del CIAE, i bandi attuativi, i progetti regionali approvati e le eventuali procedure di infrazione imputabili alla Regione.
Legge regionale europea e adeguamento dell’ordinamento
La legge regionale europea è lo strumento annuale con cui la Regione adegua il proprio ordinamento alla normativa UE sulla base della verifica di conformità e degli indirizzi emersi nella sessione europea. Essa può:
- recepire atti UE nelle materie regionali, specie direttive;
- attuare regolamenti UE o prevenire/chiudere procedure di infrazione;
- dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia e decisioni della Commissione europea;
- modificare o abrogare la legislazione regionale conseguente;
- individuare atti UE attuabili con regolamenti o atti amministrativi, fissando principi e criteri direttivi.
Il disegno di legge regionale europea è presentato dalla Giunta entro aprile di ogni anno, con relazione che elenca le direttive da attuare e quelle che non richiedono ulteriori atti, perché direttamente applicabili, già conformi nell’ordinamento regionale o già attuate dallo Stato senza scelta diversa da parte della Regione. Alla legge è allegata la relazione sullo stato di conformità. Se l’adeguamento comporta nuove spese, minori entrate o l’istituzione di nuovi organi amministrativi, deve comunque avvenire tramite legge regionale europea.
Misure urgenti di adeguamento
Se atti normativi o sentenze UE impongono adempimenti con scadenza anteriore alla presumibile entrata in vigore della legge regionale europea annuale, la Giunta presenta un apposito disegno di legge indicando il termine entro cui approvarlo. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio possono attivare gli strumenti del regolamento interno per le proposte prioritarie e la procedura redigente.
Impugnazione di atti dell’Unione europea
Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e anche su proposta del CAL, può:
- chiedere al Governo di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro un atto UE ritenuto illegittimo, anche tramite la Conferenza Stato-Regioni;
- proporre direttamente ricorso quando la Regione ha legittimazione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.
Il Consiglio regionale può invitare il Presidente a valutare tali ricorsi, soprattutto quando si sia già espresso sull’atto nella fase di formazione del diritto UE o nel controllo di sussidiarietà.
Aiuti di Stato
Consiglio e Giunta notificano alla Commissione europea i progetti di legge, di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti a notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE. La notifica è effettuata dalla Giunta secondo la disciplina europea e la legge statale n. 234 del 2012; per gli atti di competenza consiliare, la Giunta procede su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della commissione affari europei.
La commissione istruisce gli atti e li licenzia definitivamente solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea. In caso di urgenza, il Consiglio può approvare gli atti anche prima del visto UE, ma la legge deve contenere una clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione di compatibilità da parte della Commissione. Se il Consiglio modifica il progetto introducendo o variando disposizioni sugli aiuti, si applica la medesima disciplina.
Programmazione europea e nazionale per sviluppo e coesione
La Regione partecipa ai piani, programmi e progetti promossi dall’Unione europea. Il Consiglio regionale approva gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l’attuazione delle politiche euro-unitarie. La Giunta assicura al Consiglio un’adeguata informazione nella fase di elaborazione, in modo da consentire una procedura rapida di approvazione.
Gli atti approvati dal Consiglio contengono gli indirizzi per il negoziato tra Giunta, Stato e Commissione europea e l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per ottenere il cofinanziamento. La Giunta riferisce sull’andamento del negoziato; al termine, gli atti sono ritrasmessi al Consiglio per l’approvazione definitiva.
Le proposte di programma regionale relative a finanziamenti diretti dell’Unione europea, attivati tramite bandi o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta sentito il parere della commissione consiliare competente. Le quote dei fondi strutturali destinate a premi, produttività e miglioramenti di servizio devono essere utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.
Modifiche ai programmi e programmazione nazionale
Le modifiche sostanziali agli atti di programmazione sono sottoposte alla commissione consiliare competente, che esprime il parere entro 15 giorni; decorso il termine, il parere si intende favorevole. Sono considerate sostanziali le modifiche che incidono sul piano finanziario con diversa destinazione delle risorse tra priorità strategiche del programma oppure che prevedono nuove operazioni, sempre soggette all’approvazione dei competenti organismi sovraregionali.
Se la programmazione riguarda risorse nazionali destinate a sviluppo economico e coesione sociale ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, si applica la medesima disciplina prevista per la programmazione europea.
Disposizioni finali, monitoraggio e abrogazioni
Il Consiglio regionale deve adeguare il proprio Regolamento interno entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, definendo anche termini e modalità della sessione europea. Dopo due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, Giunta e commissione consiliare affari europei presentano una relazione sull’attuazione della legge.
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Per quanto non previsto, si applica la legge n. 234 del 2012. È abrogata la legge regionale Calabria 5 gennaio 2007, n. 3.
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