L.R. Calabria 33/2016
Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione Enoteca regionale Casa dei vini di Calabria).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria 1/2011 ampliando finalità, funzioni, organi e risorse dell’Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria", e ridefinendo le "strade del vino" come "strade del vino e dei sapori". Prevede adeguamenti statutari entro 60 giorni e la nomina del presidente entro 90 giorni dall’entrata in vigore, con invarianza di spesa.
Modifiche alla disciplina dell’Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria" e delle strade del vino e dei sapori
Modifiche alla disciplina dell’Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria"
La legge regionale Calabria 8 novembre 2016, n. 33 interviene sulla l.r. 10 febbraio 2011, n. 1, aggiornando l’assetto dell’“Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria” e la disciplina delle botteghe del vino e delle strade del vino. Il provvedimento amplia le finalità dell’ente, riorganizza gli organi interni, ridefinisce le fonti di finanziamento e rafforza il raccordo con le politiche regionali di promozione territoriale ed enoturistica.
Finalità e ambito di attività dell’associazione
L’associazione “Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria” opera per la promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, dei vini, dei prodotti e dei territori di produzione calabresi. La disciplina valorizza anche il legame tra vino, gastronomia tradizionale calabrese e altre produzioni agroalimentari di qualità.
Le funzioni attribuite comprendono anche:
- il contributo alle politiche regionali di sviluppo locale e l’uso dei programmi dell’Unione europea;
- la promozione del turismo enogastronomico nei luoghi di produzione;
- il sostegno alla conoscenza dei vini calabresi e ai relativi abbinamenti;
- il recupero delle tradizioni e delle identità economiche e culturali dei territori del vino;
- la qualificazione e l’armonizzazione dell’offerta enoturistica regionale, anche tramite standard minimi di qualità.
Attività operative dell’associazione
Per l’attuazione delle finalità, l’associazione:
- sostiene iniziative di promozione di immagine promosse con soggetti pubblici e privati e con il dipartimento regionale competente in agricoltura;
- coopera con consorzi di tutela e associazioni di produttori;
- contribuisce alla formazione di operatori, addetti all’accoglienza e figure professionali del settore enogastronomico, marketing e comunicazione del vino;
- espone permanentemente i prodotti nella sede principale e nelle eventuali sedi decentrate;
- produce materiali informativi sui vini calabresi e sugli abbinamenti con prodotti DOP, IGP e PAT;
- promuove eventi, degustazioni guidate e iniziative per il miglioramento qualitativo dei vini;
- sviluppa attività di raccolta e conservazione della documentazione della cultura contadina.
Sede e sedi decentrate
L’Enoteca regionale è allestita e gestita dall’associazione con sede principale presso la sede legale, in locali messi a disposizione dalla Regione Calabria. Sono previste eventuali sedi decentrate, individuate in accordo con la Regione, nei territori calabresi a vocazione vitivinicola e presso i principali attrattori turistici, anche nell’ambito delle “strade del vino e dei sapori”. Le sedi devono garantire spazi idonei all’esposizione e conservazione dei vini e alla mescita.
Natura giuridica e composizione dell’associazione
L’Enoteca regionale è configurata come associazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile. Ne possono far parte enti pubblici e di diritto pubblico, consorzi di produttori vitivinicoli, cooperative del settore, consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti, operatori agricoli singoli o associati, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati e le associazioni che gestiscono le “strade del vino e dei sapori”.
Organi dell’associazione e governance
Sono organi necessari:
- l’assemblea dei soci;
- il presidente;
- il comitato tecnico scientifico.
Il presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale e ha poteri di amministrazione e rappresentanza. Il comitato tecnico scientifico è anch’esso nominato dal Presidente della Giunta regionale; è composto da cinque membri, incluso il coordinatore, scelti tra esperti di enologia, enogastronomia, marketing territoriale e altri settori connessi alle attività dell’associazione, e svolge funzioni di consulenza e indirizzo.
Funzioni, organizzazione e funzionamento sono rimessi allo statuto e al regolamento di organizzazione, nel rispetto della legge regionale.
Coordinamento con la Regione Calabria
È istituito, con atto organizzativo della Giunta regionale e senza oneri per il bilancio regionale, un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali competenti in agricoltura, attività produttive, ambiente, cultura, internazionalizzazione, programmazione nazionale e comunitaria, turismo, o da loro delegati.
Il comitato:
- coordina le attività regionali rilevanti rispetto alle finalità dell’associazione;
- formula linee guida e indicazioni sulle funzioni e attività dell’associazione.
Risorse e personale
Le risorse dell’associazione comprendono anche quelle provenienti da progetti finanziati dall’Unione europea e da altri organismi nazionali e internazionali. In relazione a singoli progetti di interesse specifico della Regione, e con il consenso dell’interessato, la Regione può disporre l’assegnazione temporanea di personale presso l’associazione, nel rispetto della disciplina sulla mobilità temporanea.
La concessione dei contributi regionali è subordinata all’adozione dello statuto, del regolamento di organizzazione e di un regolamento di contabilità.
Botteghe del vino e strade del vino e dei sapori
La Regione riconosce e incentiva le “botteghe del vino” che presentino i requisiti fissati dal regolamento attuativo e che siano promosse dall’associazione, anche su proposta degli enti locali.
Le “strade del vino” assumono la denominazione di “strade del vino e dei sapori” e costituiscono percorsi enogastronomici e sistemi integrati per lo sviluppo del turismo enogastronomico nei territori a vocazione vitivinicola ed enogastronomica. L’associazione promuove la trasformazione delle strutture esistenti e la costituzione di nuove strade, che operano come unità territoriali di progettazione e gestione operativa dei programmi associativi, con funzione di sintesi e coordinamento della stessa associazione.
Regolamento attuativo
Il regolamento di attuazione della legge deve definire il disciplinare tipo per la costituzione, realizzazione e gestione delle botteghe del vino e delle strade del vino e dei sapori. Le relative procedure e modalità sono quindi rinviate alla disciplina regolamentare, da adottare in raccordo con l’associazione.
Adeguamento degli atti dell’associazione e regime transitorio
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, il dipartimento regionale competente in agricoltura deve adottare lo schema delle modifiche all’atto costitutivo e allo statuto, oltre allo schema del regolamento di organizzazione, del logo caratteristico e del regolamento di contabilità, trasmettendoli all’associazione per l’approvazione dell’assemblea dei soci.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Presidente della Giunta regionale deve nominare il presidente dell’associazione. Con tale nomina si intendono soppressi gli attuali organi dell’associazione, ad eccezione dell’assemblea; i componenti cessano di diritto e il presidente assume tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza necessari all’attuazione delle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo.
Abrogazioni e invarianza finanziaria
È abrogato l’articolo 12 della l.r. 1/2011.
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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