L.R. Calabria 31/2016
Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Calabria, il possibile reintegro nel bacino regionale di lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex art. 7 D.lgs. 469/1997 usciti dal bacino e transitati in società di servizi pubblici poi fallite, sciolte per infiltrazioni mafiose o liquidate. Il reintegro è ammesso solo entro le risorse già stanziate e a fronte della sostituzione di LSU/LPU deceduti, pensionati o fuoriusciti senza incentivi pubblici.
Reintegro nel bacino regionale calabrese di LSU, LPU ed ex art. 7 D.lgs. 469/1997
Reintegro nel bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità
La legge regionale disciplina una misura rivolta al bacino regionale calabrese dei lavoratori socialmente utili (LSU), dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e dei lavoratori ex articolo 7 del D.lgs. 469/1997. L’intervento è limitato al territorio della Regione Calabria e opera nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio regionale.
Destinatari e condizioni per l’applicazione
Possono essere reintegrati nel bacino regionale i lavoratori che:
- siano LSU, LPU o ex art. 7 D.lgs. 469/1997;
- siano fuoriusciti dal bacino regionale;
- siano transitati in società che hanno erogato servizi pubblici per conto di enti locali o di società partecipate da enti locali;
- riguardino società che siano state dichiarate fallite, sciolte per infiltrazioni mafiose o poste in liquidazione.
Il reintegro è subordinato a una condizione ulteriore: i lavoratori interessati devono subentrare a LSU o LPU deceduti, pensionati o comunque fuoriusciti dal bacino, purché questi ultimi non abbiano beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione.
Limiti finanziari e copertura
La misura può essere attuata solo entro la disponibilità finanziaria presente nel bilancio regionale, allocata alla missione 15, programma 15.03. La legge, inoltre, afferma espressamente la neutralità finanziaria dell’intervento, chiarendo che non comporta nuove o maggiori spese per il bilancio regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Trattandosi di una disciplina specifica legata a un bacino occupazionale regionale e a una platea determinata di lavoratori, la sua applicabilità resta confinata ai presupposti indicati dal testo normativo.
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