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Legge

L.R. Calabria 38/2016

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

Normativa regionaleL.R. Calabria 38/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria l’Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere, ne disciplina composizione, durata, gratuità e compiti di monitoraggio, programmazione annuale e relazione al Consiglio. Prevede iniziative di prevenzione, diffusione culturale, protocolli, progetti di recupero e verifiche sulla rete di assistenza. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Istituzione dell’Osservatorio regionale calabrese sulla violenza di genere

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere

La legge della Regione Calabria istituisce presso il Consiglio regionale un Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere, con finalità di prevenzione, monitoraggio e promozione di interventi di contrasto al fenomeno. La disciplina è volta a rafforzare tutela, protezione e sostegno alle vittime nel territorio regionale.

Finalità e nozione di violenza di genere

La Regione qualifica la violenza di genere come violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. Ai fini della legge, rientrano nella nozione tutte le forme, dirette o indirette, di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, nonché minacce, molestie, stalking e persecuzione rivolte contro persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente da orientamento politico, religioso, sessuale o etnia.

La Regione assicura alle vittime tutela, protezione e sostegno, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, per favorire il recupero dell’autonomia individuale, sociale ed economica.

Natura, composizione e funzionamento dell’Osservatorio

L’Osservatorio è istituito presso il Consiglio regionale della Calabria ed è costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. Ne fanno parte:

  • cinque esperti designati dall’Ufficio di Presidenza, con comprovata esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni di coordinatore;
  • il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o un suo delegato;
  • la Presidente della Commissione pari opportunità fra uomo e donna o un suo delegato;
  • la Consigliera regionale di parità;
  • dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale, con specifiche competenze in materia.

L’Osservatorio deve essere insediato entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Dura in carica fino alla scadenza della legislatura. L’Ufficio di Presidenza garantisce il supporto tecnico e amministrativo necessario al funzionamento.

L’Osservatorio opera in piena autonomia, adotta un regolamento interno di organizzazione e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro. Le funzioni sono svolte a titolo gratuito, senza rimborso spese.

Programmazione, monitoraggio e relazione annuale

L’Osservatorio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno il programma delle attività da svolgere nell’anno successivo. Svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto della riservatezza e secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante raccolta, elaborazione e analisi dei dati provenienti da Centri antiviolenza, enti locali, Aziende sanitarie provinciali, servizi territoriali e altri soggetti.

Il monitoraggio è finalizzato a sviluppare una lettura condivisa del fenomeno e ad armonizzare le metodologie di intervento sul territorio. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Osservatorio trasmette al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; la relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Interventi operativi e linee di azione

Per realizzare le finalità della legge, l’Osservatorio promuove iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, anche mediante sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Favorisce inoltre la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche coinvolgendo scuole e centri di aggregazione multiculturali.

Tra le ulteriori azioni rientrano:

  • l’emersione del fenomeno, anche tramite la pubblicazione dei dati raccolti;
  • campagne informative e la creazione o l’utilizzo di un portale dedicato;
  • protocolli d’intesa tra istituzioni pubbliche e private, associazioni, volontariato, forze dell’ordine e Centri antiviolenza;
  • progetti, anche in ambito carcerario, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali o su richiesta degli interessati;
  • la realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
  • l’analisi dei bisogni formativi degli operatori pubblici e privati;
  • il monitoraggio dell’impatto delle politiche regionali sul fenomeno;
  • la verifica della presenza e disponibilità di strutture di soccorso e assistenza alle vittime, con tenuta di un elenco aggiornato delle strutture esistenti e funzionanti;
  • la progettazione a livello regionale e nazionale in materia di contrasto alla violenza di genere, anche finanziata con risorse statali.

Per tali attività l’Osservatorio può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti di ricerca e università, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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