L.R. Calabria 34/2016
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce il ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria, ne promuove lo sviluppo e istituisce un elenco regionale per l’accesso a contributi regionali. La disciplina riguarda requisiti, documentazione, controlli, cancellazione dall’elenco e copertura finanziaria; la dotazione iniziale è prevista per l’esercizio 2016, con contributi subordinati alle disponibilità successive.
Riconoscimento delle società di mutuo soccorso in Calabria e disciplina dei contributi regionali
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso in Calabria
La legge regionale della Calabria riconosce e valorizza il ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti nel territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà sociale e della legge n. 3818 del 1886. L’obiettivo è promuovere solidarietà, progresso sociale, welfare di comunità e forme di assistenza e protezione sociale integrativa.
Finalità e ambiti di promozione
La Regione sostiene:
- la funzione di promozione sociale e di servizio svolta dalle società di mutuo soccorso, anche tramite iniziative a favore di un welfare di comunità;
- la diffusione delle finalità mutualistiche in base ai bisogni dei soci, valorizzando il ruolo delle società nei settori dell’assistenza e della protezione sociale integrativa;
- la collaborazione e l’integrazione tra società, anche mediante forme di mutualità mediata e convenzioni con istituzioni pubbliche o private;
- la nascita e lo sviluppo di società finalizzate a favorire l’aggregazione dei cittadini calabresi per interventi di reciproco aiuto, assistenza sanitaria e socio-assistenziale;
- la trasformazione in società dei sodalizi con analoghi fini di mutualità e solidarietà sociale operanti sul territorio regionale.
Contributi regionali
La Regione può concedere contributi alle società di mutuo soccorso operanti in Calabria, entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, per sostenere il loro sviluppo mutualistico. I contributi sono destinati in particolare a:
- programmi di attività coerenti con lo scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;
- iniziative e progetti volti a realizzare un welfare di comunità, inteso come sistema di protezione sociale capace di coinvolgere la comunità e connettere risorse e forze del territorio per rispondere meglio ai bisogni di persone e famiglie.
Requisiti per accedere ai contributi
Possono accedere ai contributi le società operanti nel territorio regionale che risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, tra cui:
- atto costitutivo notarile e conformità dello statuto e degli organi sociali ai caratteri e alle finalità della legge n. 3818/1886;
- iscrizione al registro delle imprese nella sezione imprese sociali e all’albo delle società cooperative;
- iscrizione all’elenco regionale delle società di mutuo soccorso;
- numero minimo di soci non inferiore a quindici negli ultimi tre anni antecedenti la richiesta, risultante dal libro soci aggiornato;
- istituzione e tenuta dei libri sociali che comprovino un’attività continuativa e partecipata degli organi;
- trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello relativo agli enti associativi.
Documentazione da presentare e obblighi successivi
Le richieste di contributo devono essere corredate da:
- relazione descrittiva dell’attività da realizzare;
- preventivo di spesa;
- attestazione sull’eventuale partecipazione di altri soggetti;
- programma annuale di attività.
Le società beneficiarie devono inoltre inviare al dipartimento regionale competente il bilancio annuale di previsione e il bilancio definitivo, accompagnati da una relazione illustrativa sulle attività svolte e sull’utilizzo concreto e dettagliato dei contributi ricevuti.
Elenco regionale delle società di mutuo soccorso
La Regione istituisce presso la Giunta regionale un elenco regionale delle società di mutuo soccorso entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge. L’iscrizione è subordinata a istanza secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.
Verifica dei requisiti e cancellazione dall’elenco
Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, il dipartimento regionale competente verifica:
- l’effettivo esercizio dell’attività mutualistica;
- il perseguimento dei fini indicati dalla legge n. 3818/1886.
Le società iscritte sono cancellate dall’elenco e perdono il diritto ai contributi se:
- vengono meno le condizioni richieste per l’iscrizione;
- omettono di trasmettere la documentazione prevista;
- presentano gravi irregolarità di gestione oppure sono oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.
Regolamento di attuazione
Un regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina:
- tenuta e aggiornamento dell’elenco;
- modalità di iscrizione;
- erogazione dei contributi;
- invio della documentazione;
- controlli sui programmi e sugli interventi;
- rendicontazione delle risorse;
- cancellazione dall’elenco.
Copertura finanziaria e limiti temporali
Per l’esercizio 2016 la spesa prevista per i contributi è quantificata in 30.000 euro, coperti mediante riduzione di risorse del bilancio regionale indicate dalla norma. Le risorse sono imputate al pertinente programma di spesa del bilancio corrente, con autorizzazione alla Giunta ad adottare le variazioni contabili conseguenti. Per gli anni successivi la copertura è rimessa alle leggi di stabilità e di bilancio, nei limiti delle risorse disponibili. Gli ulteriori adempimenti sono affrontati con risorse umane e strumentali già disponibili.
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