L.R. Basilicata 32/2000
NUOVE NORME PER L'EFFETTUAZIONE DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE (01)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Basilicata, procedure, organi competenti, pubblicità, candidature, pareri, durata, incompatibilità e controlli per nomine e designazioni regionali. Prevede avvisi pubblici, termini stringenti, criteri di parità di genere e poteri sostitutivi. Alcune norme riguardano incarichi specifici e decadono comunque con la fine della legislatura o dopo il decorso dei termini previsti.
Nomine e designazioni di competenza regionale in Basilicata
Nomine e designazioni di competenza regionale in Basilicata
La legge disciplina le nomine e le designazioni spettanti alla Regione Basilicata in base a leggi, regolamenti e convenzioni con enti pubblici e privati. Il testo definisce competenze, procedure di pubblicità e candidatura, criteri di scelta, durata degli incarichi, incompatibilità e poteri sostitutivi, con attenzione alla rappresentanza di genere.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disciplina si applica alle nomine e designazioni di competenza regionale, salvo i casi espressamente esclusi. Restano fuori dalla procedura ordinaria:
- le rappresentanze conferite a consiglieri regionali;
- le rappresentanze di diritto connesse a cariche già ricoperte;
- i casi in cui il nominativo sia direttamente individuabile da fonti normative o convenzionali;
- le designazioni di dipendenti regionali per compiti d’ufficio;
- le nomine effettuate sulla base di designazioni provenienti da enti o organismi esterni all’amministrazione regionale. La Regione deve effettuare nomine e designazioni garantendo la presenza di uomini e donne.
Riparto delle competenze tra Consiglio, Giunta e organi monocratici
Il Consiglio regionale delibera le nomine a esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da fonti statali o comunitarie, da convenzioni, nonché quelle attribuite da leggi regionali successive. Spetta inoltre al Consiglio deliberare le nomine regionali quando sia richiesta la rappresentanza della minoranza consiliare o quando l’incarico abbia natura meramente rappresentativa, senza funzioni di indirizzo amministrativo. Il Consiglio provvede anche alle nomine degli amministratori di enti, aziende regionali e società, associazioni o consorzi partecipati dalla Regione, con votazione a maggioranza dei presenti. Tutte le nomine non riservate al Consiglio spettano alla Giunta regionale, al Presidente della Giunta o a un Assessore secondo le rispettive attribuzioni. La legge adegua in modo automatico le norme regionali incompatibili, anche quelle che attribuivano al Consiglio competenze diverse.
Pubblicazione degli elenchi e degli avvisi pubblici
All’inizio di ogni legislatura, e comunque entro 120 giorni dall’elezione del Presidente del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta devono pubblicare sul Bollettino Ufficiale l’elenco delle nomine e designazioni e i relativi avvisi pubblici. L’elenco deve indicare:
- denominazione degli enti, istituti e organismi;
- fonti normative o convenzionali dell’incarico;
- requisiti richiesti;
- indennità o trattamento economico;
- persone in carica. Se nel corso della legislatura sopravvengono nuove nomine o designazioni per modifiche normative, elezioni suppletive, scadenze o richieste di terzi, l’avviso deve essere pubblicato entro 15 giorni dal verificarsi della circostanza.
Presentazione delle candidature e documentazione richiesta
Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli avvisi, ordini professionali, associazioni, enti pubblici o privati interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni e singoli cittadini possono presentare proposte di candidatura agli organi competenti. Le candidature presentate da Giunta, Presidente della Giunta, gruppi consiliari e singoli consiglieri possono essere depositate fino a tre giorni prima della seduta di votazione, salvo i casi che richiedano una specifica competenza. Per gli organismi collegiali, i soggetti proponenti devono indicare nominativi di entrambi i sessi, in attuazione del principio di pari opportunità. Ogni proposta deve essere accompagnata da una dichiarazione del candidato con dati anagrafici, residenza, titoli di studio, curriculum, incarichi pubblici e societari ricoperti, requisiti posseduti, insussistenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia richiamata, assenza di incompatibilità e conflitti di interesse, disponibilità all’accettazione e assenza di ulteriori cause di incompatibilità previste dalla legge. Le dichiarazioni false comportano, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, restando validi gli atti compiuti nel frattempo.
Parere della Commissione consiliare
Le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono sottoposte al parere della Commissione consiliare competente per le questioni istituzionali. Il parere si fonda sulla documentazione allegata alle candidature e sulla verifica dei requisiti richiesti. La Commissione:
- valuta i requisiti necessari quando la normativa non li definisce in modo puntuale;
- esamina singolarmente le candidature;
- verifica la corrispondenza tra requisiti posseduti e requisiti richiesti. Il parere deve essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta e comunque non oltre il 42° giorno dalla pubblicazione dell’avviso. Se il termine decorre inutilmente, il Consiglio può procedere ugualmente, dando atto del possesso dei requisiti e acquisendo comunque la dichiarazione prevista per le candidature. Se il Consiglio intende procedere nonostante un parere negativo, deve riformulare motivatamente la richiesta di parere, che va resa entro 5 giorni.
Regole particolari per le elezioni collegiali e per i revisori dei conti
Per la designazione o elezione, da parte del Consiglio, di sei o più rappresentanti regionali presso enti, istituti o organismi, si applica un sistema proporzionale su liste concorrenti presentate dai capigruppo almeno cinque giorni prima della seduta. Le liste possono contenere al massimo due terzi dei candidati da eleggere o designare. In caso di rinuncia o decadenza, la sostituzione avviene su proposta dello stesso gruppo che aveva presentato la lista originaria. Per le designazioni di numero inferiore a sei, l’elezione avviene a maggioranza con voto limitato a un massimo di due terzi dei candidati. Per revisori dei conti e componenti dei collegi sindacali la procedura prevede la pubblicazione degli elenchi e degli avvisi, la presentazione delle candidature entro 30 giorni e una documentazione analoga a quella generale. La scelta avviene tra candidati iscritti come revisori contabili, con almeno tre anni di esperienza in enti pubblici o società private e privi di cause di incompatibilità o delle condizioni ostative richiamate dalla normativa. Il presidente del collegio viene nominato con lo stesso provvedimento di nomina del collegio. La revoca è ammessa per gravi violazioni di legge o persistenti inadempienze su atti dovuti.
Durata degli incarichi, proroga e ricostituzione degli organi
Gli eletti, nominati o designati in enti e organismi regionali o sub regionali restano in carica per il periodo previsto dalla legislazione regionale e, comunque, non oltre la durata della singola legislatura regionale e per non più di 45 giorni dalla pubblicazione degli avvisi, salvo deroghe espressamente previste. Nel periodo di proroga gli organi scaduti possono compiere solo atti urgenti e indifferibili. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi. Quando si procede allo scioglimento di organi con nomina di commissari, la ricostituzione degli organi deve avvenire entro 90 giorni dalla nomina dei commissari. Se la rappresentanza è conferita a un consigliere regionale, questi non può permanere nello stesso incarico per più di 10 anni; tale limite non opera per i periodi svolti come sindaco supplente e non si applica ai componenti dei collegi dei revisori dei conti, degli enti strumentali, delle aziende regionali, delle aziende sanitarie e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela regionale.
Poteri sostitutivi in caso di inerzia
Se il Consiglio non provvede alle nomine di sua competenza almeno tre giorni prima della scadenza del termine di durata, viene convocato in seduta straordinaria per deliberare entro tale termine sulle sole nomine già elencate. Se persiste l’inadempimento, la competenza passa al Presidente del Consiglio, che adotta gli atti entro i tre giorni successivi, sentiti i capigruppo. Per le nomine che richiedono liste o candidature, il Presidente tiene conto delle liste o candidature, anche parziali, presentate tempestivamente e supportate da documentazione idonea. Per le nomine di competenza della Giunta vale un meccanismo analogo: convocazione urgente della Giunta, poi trasferimento al Presidente della Giunta con adozione dei decreti entro tre giorni. Se mancano o sono insufficienti le designazioni di soggetti terzi previste dalla legge, Consiglio o Giunta possono procedere nominando altre persone, previa verifica dei requisiti. Nei casi di potere sostitutivo non è richiesto il parere della Commissione consiliare, ma deve essere attestato il possesso dei requisiti.
Incompatibilità e limiti al cumulo degli incarichi
Le nomine e designazioni disciplinate dalla legge sono incompatibili con l’ufficio di:
- membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo;
- membro della Giunta o del Consiglio regionale, salvo i casi espressamente consentiti;
- Presidente, Assessore o Consigliere provinciale;
- dipendente pubblico addetto a vigilanza o controllo sull’organo nominante;
- magistrato ordinario o amministrativo-contabile, o appartenente ad altra giurisdizione speciale;
- avvocato o procuratore presso l’Avvocatura dello Stato;
- appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo. Restano salve eventuali ulteriori incompatibilità previste da leggi statali o da normative di istituzioni o organismi extra o sovraregionali. Se la persona nominata, al momento dell’accettazione dell’ultimo incarico, non rimuove le cause di incompatibilità dimettendosi dagli incarichi incompatibili e astendosi da ulteriori atti, la nomina o designazione è nulla. Gli incarichi previsti dalla legge non sono cumulabili: l’accettazione di una nuova nomina comporta la decadenza del precedente incarico. Inoltre non è possibile essere nuovamente nominati, per lo stesso o altro incarico disciplinato dalla legge, se si è già ricoperto uno o più incarichi per un periodo pari o superiore a dieci anni, salvo le eccezioni espressamente previste.
Obblighi dei nominati, revoca e decadenza
I nominati o designati devono conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti o organismi presso cui rappresentano la Regione. In caso di inosservanza, l’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione può revocarla; per le nomine di competenza del Consiglio il parere della Commissione consiliare resta necessario. La legge prevede inoltre la possibilità di dichiarare la decadenza dagli incarichi in caso di trasgressioni delle sue disposizioni, ma tale previsione è stata soppressa nel testo vigente.
Abrogazioni e vigenza territoriale
La legge abroga la precedente legge regionale 31 maggio 1993, n. 27, nonché ogni altra norma regionale incompatibile. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata.
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