L.R. Basilicata 30/2000
Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata l’installazione, modifica, controllo e, in parte, la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni per tutelare salute e ambiente. Prevede autorizzazione regionale, pareri tecnici, autocontrolli semestrali, catasto regionale, piani comunali di trasferimento e sanzioni. Contiene termini transitori ormai superati per gli impianti esistenti.
Prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici e autorizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni in Basilicata
Prevenzione dell’inquinamento da campi elettromagnetici in Basilicata
La legge regionale detta la disciplina basilicata per l’installazione, la modifica e il controllo degli impianti di teleradiocomunicazioni, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e tutelare la popolazione dai rischi sanitari connessi all’esposizione a campi elettromagnetici. L’intervento si coordina con la normativa statale e riguarda specifiche sorgenti di radiazioni non ionizzanti.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica, fatte salve le attribuzioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alle sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni con:
- frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz;
- potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 5 W.
Regime autorizzatorio per installazione e modifiche
L’installazione degli impianti rientranti nell’ambito della legge è subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata dal responsabile del servizio regionale competente. Lo stesso regime si applica anche agli impianti già esistenti quando la modifica comporti il superamento dei limiti previsti in relazione alla potenza massima immessa in antenna.
La domanda deve essere:
- presentata in carta legale dal titolare o dal legale rappresentante;
- indirizzata alla Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali;
- corredata della documentazione prevista dall’allegato 1, in triplice copia.
Istruttoria, pareri e termini di decisione
L’istruttoria tecnica e amministrativa è svolta dal Dipartimento regionale competente, che acquisisce:
- il parere del Comune interessato, limitatamente agli aspetti urbanistici;
- il parere radioprotezionistico dell’ARPAB.
Sulla base dell’istanza e degli allegati, l’organo tecnico verifica il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori richiamati dalla normativa statale di settore, precisando i limiti da non superare per ciascuna installazione nel contesto degli altri impianti presenti nella zona scelta.
La Regione provvede entro:
- 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- 30 giorni dalla presentazione delle modifiche, se invita il richiedente a rivedere il progetto.
Pianificazione comunale dei siti e trasferimento degli impianti
Ogni Comune, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, deve individuare uno o più siti al di fuori delle zone altamente urbanizzate per localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e quelli di futura installazione. Deve inoltre predisporre il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione.
La scelta dei siti deve tener conto di criteri di tutela:
- sanitaria;
- ambientale;
- paesaggistica;
- architettonica.
I piani comunali devono essere trasmessi alla Regione. Gli oneri del trasferimento degli impianti già funzionanti gravano sui titolari. La disciplina si applica agli impianti soggetti ad autorizzazione e, comunque, a quelli per i quali il trasferimento sia tecnicamente attuabile.
Sono esclusi dall’applicazione di questo articolo:
- gli impianti delle stazioni del Sistema Sanitario Regionale dell’Emergenza/Urgenza “118”, purché con potenza efficace massima al punto di emissione non superiore a 20 W;
- le stazioni di radioamatore;
- gli impianti di pubblica sicurezza, nei limiti della effettiva e accertata esigenza e necessità.
Autocontrollo dei titolari
Il titolare di ciascun impianto di teleradiocomunicazione presente sul territorio regionale deve effettuare autocontrolli semestrali dell’inquinamento elettromagnetico prodotto dall’impianto, secondo le modalità di misura indicate nell’allegato 2.
Le risultanze vanno confrontate con i valori dichiarati in fase progettuale. Se emerge un potenziamento dell’impianto rispetto al progetto autorizzato, l’autorità regionale diffida il titolare assegnando 30 giorni per eliminare le irregolarità.
Vigilanza, controlli e revoca dell’autorizzazione
La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall’ARPAB. Il controllo sul territorio è effettuato anche a vista e sperimentalmente, con rilevazione dei limiti massimi di esposizione previsti dalla normativa statale, previo blocco delle apparecchiature di produzione del segnale nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna.
In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori richiamati dalla legge:
- la Regione assegna al titolare o al legale rappresentante 30 giorni per la regolarizzazione dell’impianto;
- decorso inutilmente tale termine, nei 30 giorni successivi si procede alla revoca dell’autorizzazione.
Catasto regionale delle fonti fisse
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere istituito il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale devono essere censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale.
La tenuta del catasto e il suo aggiornamento pubblico annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione sono affidati al Dipartimento regionale competente.
Regime transitorio per gli impianti già operanti
Gli impianti di teleradiocomunicazioni già operanti alla data di entrata in vigore della legge dovevano, entro 6 mesi, richiedere l’autorizzazione regionale e, nello stesso termine, rispettare i limiti massimi di esposizione previsti dalla normativa statale richiamata.
Si tratta di una disciplina transitoria legata a un termine ormai scaduto.
Sanzioni e ripristino
L’installazione o la modifica degli impianti soggetti alla legge senza autorizzazione, oppure in difformità da essa, comporta:
- una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico del titolare;
- la demolizione delle opere realizzate o la riduzione in conformità, secondo i casi.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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