Sentenza n. 4944/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal TAR Liguria l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero alla corresponsione di euro 2.000,00 mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. L’appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, quantificate dal TAR in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’appellante ha dedotto che tale importo fosse inferiore ai minimi derivanti dai parametri tariffari applicabili e ha chiesto la liquidazione di euro 1.189,00, pari al valore tabellare ridotto del 50%, oltre accessori e contributo unificato. È stato inoltre dedotto il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il richiamo alla serialità della controversia integrasse una motivazione apparente e stereotipata, in violazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a., dell’art. 88, comma 2, lett. d), nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR esclusivamente quanto alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto che la quantificazione del compenso e delle spese processuali rientri nella discrezionalità del giudice, ma che non possano essere riconosciute somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime derivanti dai parametri tariffari applicabili. La liquidazione di euro 500,00 è stata quindi ritenuta non corretta perché inferiore ai valori del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. Il Collegio ha tuttavia escluso il difetto assoluto di motivazione: il riferimento alla serialità della controversia e all’assenza di profili di complessità non è stato ritenuto apodittico. Le spese del primo grado sono state rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione in materia di spese processuali.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della liquidazione e dell’eventuale deroga al principio della soccombenza.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale base della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
D.M. n. 147 del 2022
Individua i parametri tariffari applicabili alla liquidazione delle spese; il giudice non può scendere al di sotto delle soglie minime, pur potendo considerare la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147 del 2022
Consente la riduzione considerata dal giudice, ma non legittima una liquidazione complessiva inferiore alle soglie minime dei parametri.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014
Richiamato nel parere consultivo del Consiglio di Stato quale disposizione collegata alla previsione di soglie minime di riduzione dei compensi.
art. 12, comma 1, D.M. n. 55 del 2014
Richiamato nel parere consultivo del Consiglio di Stato nel quadro della disciplina delle soglie minime dei compensi.
art. 19, comma 1, D.M. n. 55 del 2014
Richiamato nel parere consultivo del Consiglio di Stato in relazione alla necessità di rendere effettive le soglie minime dei compensi professionali.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nel riconoscimento di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime previste dai parametri tariffari applicabili.
- La motivazione della liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; il richiamo alla serialità della controversia e all’assenza di particolare complessità può comunque costituire motivazione sufficiente per una riduzione, se non risulta meramente apodittico.
- La serialità e la non complessità della controversia possono giustificare una riduzione dei compensi rispetto ai valori tabellari ordinari, ma non consentono di scendere al di sotto delle soglie minime inderogabili previste dalla disciplina parametrica.
- Quando l’appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali, il valore della controversia in secondo grado coincide con quello delle spese oggetto di contestazione.
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