Cassazione Civile, Ordinanza n. 06182/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla NASpI per il primo semestre 2021 e la correlata pretesa dell'ente di ripetere le somme già erogate. Il beneficiario aveva avviato un'attività autonoma di consulenza giuridica dall'1.1.2021, presentando l'8.1.2021 la domanda amministrativa di NASpI e, contestualmente, la dichiarazione sull'attività svolta con indicazione di un reddito presunto di euro 4.000; nel luglio 2021 aveva poi depositato una rettifica del reddito presunto, indicandolo in euro 10.130. L'ente sosteneva che il lavoratore fosse decaduto dal trattamento per il primo semestre 2021 perché la comunicazione dell'attività autonoma e del reddito avrebbe dovuto precedere la domanda di NASpI, richiamando gli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la decadenza non operasse per il primo semestre, poiché la dichiarazione era stata comunque resa e solo il superamento del reddito avrebbe inciso sul semestre successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la decadenza prevista dall'art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 riguarda l'omessa comunicazione all'INPS della contemporaneità tra percezione della NASpI e svolgimento di attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, ma non richiede che l'attività sia iniziata dopo l'inizio della prestazione. Nel caso concreto, la comunicazione era stata effettuata l'8.1.2021, cioè entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (1.1.2021), e quindi il termine dell'art. 10 era rispettato. La Corte ha anche precisato che, se l'attività preesiste alla domanda di NASpI, il termine di 30 giorni decorre dalla domanda stessa; dunque, la contestualità tra domanda e comunicazione escludeva la decadenza invocata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la sopravvenienza dell'orientamento di legittimità richiamato, e sono stati posti a carico del ricorrente gli effetti del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 22/2015
la comunicazione dell'attività lavorativa autonoma deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; se l'attività è preesistente alla domanda di NASpI, il termine decorre dalla domanda stessa.
art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
la decadenza colpisce l'omessa comunicazione all'INPS della contemporaneità tra trattamento di disoccupazione e attività autonoma idonea a produrre reddito, non la mera circostanza che l'attività sia iniziata prima della prestazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione delle norme sulla decadenza, ma il motivo è stato disatteso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decadenza dalla NASpI per svolgimento di attività autonoma non dipende dal fatto che tale attività inizi dopo l'erogazione della prestazione, ma dall'omessa comunicazione all'INPS della sua contemporaneità con il trattamento e del relativo reddito.
- Ai fini dell'art. 10 d.lgs. n. 22/2015 è sufficiente che la comunicazione dell'attività autonoma sia effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; non è necessario che preceda la domanda di NASpI.
- Quando l'attività lavorativa autonoma è già in corso al momento della domanda di NASpI, il termine per la comunicazione decorre dalla domanda medesima, purché la comunicazione sia comunque tempestiva.
- La pretesa di decadenza non può essere fondata sulla sola ricostruzione cronologica che anteponga l'attività alla domanda, se la dichiarazione è stata resa nei termini previsti dalla legge.
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