Circolare numero 22 del 22-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative, con effetto dal 1° gennaio 1994, in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 37, 39, 40, 41 e 42 della legge indicata. Interviene su tre ambiti: trattamento economico dei permessi/congedi straordinari retribuiti, disciplina dell'astensione facoltativa dal lavoro ex art. 7 della legge n. 1204/1971 e abolizione della possibilità di concedere permessi o congedi retribuiti per cure termali. Vengono inoltre indicate le modalità operative per la gestione delle riduzioni retributive e riportata la tabella delle categorie di lavoratori per cui non si applica la riduzione nel caso di assenza per malattia.
Prime istruzioni applicative su congedi straordinari, astensione facoltativa e cure termali dal 1° gennaio 1994
Prime istruzioni applicative su congedi straordinari, astensione facoltativa e cure termali
La circolare, con effetto dal 1° gennaio 1994, detta le prime istruzioni applicative relative alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 37, 39, 40, 41 e 42 della legge richiamata in oggetto. Le istruzioni riguardano il trattamento economico dei congedi straordinari retribuiti, il coordinamento con l'astensione facoltativa dal lavoro e l'esclusione delle cure termali dal novero delle assenze retribuite.
Permessi straordinari retribuiti
Per i congedi straordinari retribuiti previsti dagli artt. 17 del D.P.R. n. 509/1979 e 20 del D.P.R. n. 494/1987, confermati provvisoriamente entro il limite massimo di 30 giorni annui, la circolare stabilisce che il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo comporta la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente. Restano esclusi dall'erogazione gli emolumenti per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
La riduzione non si applica alle assenze per malattia dei dipendenti appartenenti alle categorie elencate in allegato, nonché dei dipendenti affetti dalle forme morbose indicate negli artt. 1, 2 e 3 del D.M. Sanità 1° febbraio 1991 e successive modificazioni, a condizione che siano esentati dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e producano specifica certificazione del medico di famiglia che attesti la necessità di cure ospedaliere o ambulatoriali.
Ai fini gestionali, le Sedi devono indicare il valore 67% nel campo "percentuale" della funzione PRVS 13 per le giornate da retribuire in misura ridotta. Per il personale della Sede centrale, l'adempimento è affidato all'Ufficio gestione posizione economica della Direzione centrale risorse umane, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture centrali.
Astensione facoltativa dal lavoro ex art. 7 della legge n. 1204/1971
La circolare precisa che, per effetto del tetto invalicabile di 45 giorni stabilito dall'art. 3, comma 37 della legge n. 537/1993 per i congedi straordinari e della modifica del relativo trattamento economico prevista dall'art. 39, le assenze facoltative di cui all'art. 7 della legge n. 1204/1971 possono essere cumulate con i permessi straordinari retribuiti fruiti ad altro titolo fino a un massimo di 45 giorni complessivi nell'anno solare.
Tali 45 giorni sono retribuiti per intero, salvo la riduzione del primo giorno di ogni periodo ininterrotto di assenza e con esclusione degli emolumenti sopra richiamati. Il periodo è utile sia ai fini delle ferie sia ai fini della tredicesima mensilità.
Oltre il limite dei 45 giorni, nello stesso anno non possono essere concessi ulteriori permessi straordinari retribuiti. Le assenze ex art. 7 oltre tale soglia sono retribuite al 30% oppure non retribuite, a seconda che ricadano nel primo o nel secondo comma della norma, e non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
Cure termali
È esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere permessi o congedi retribuiti per cure termali. La circolare dispone quindi che debba ritenersi abrogata la circolare 28 dicembre 1992, n. 295, nella parte in cui ammetteva, a determinate condizioni, tale possibilità.
Categorie interessate dalla disciplina di favore in caso di malattia
Nell'allegato la circolare individua le categorie di dipendenti per le quali non opera la riduzione di un terzo in caso di assenza per malattia. Si tratta di:
- invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 alla 8;
- invalidi per lavoro;
- invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 8;
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- ciechi e sordomuti;
- infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali.
Punti principali
Permessi straordinari retribuiti
In caso di fruizione, a qualunque titolo, dei congedi straordinari retribuiti previsti dagli artt. 17 del D.P.R. n. 509/1979 e 20 del D.P.R. n. 494/1987, confermati provvisoriamente nel limite massimo di 30 giorni l'anno, per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo tutti gli assegni spettanti al dipendente sono ridotti di un terzo. Restano esclusi dal trattamento economico gli emolumenti per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. La riduzione non si applica alle assenze per malattia dei dipendenti appartenenti alle categorie della tabella allegata o affetti dalle forme morbose di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.M. Sanità 1° febbraio 1991 e successive modificazioni, purché esentati dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e in possesso di specifica certificazione del medico di famiglia attestante la necessità di cure ospedaliere o ambulatoriali. Operativamente, le Sedi devono indicare il valore 67% nel campo "percentuale" della funzione PRVS 13 per le giornate retribuite in misura ridotta; per il personale della Sede centrale l'adempimento è demandato all'Ufficio gestione posizione economica della Direzione centrale risorse umane, sulla base delle comunicazioni delle strutture centrali.
Astensione facoltativa dal lavoro ex art. 7 legge n. 1204/1971
Per effetto del tetto invalicabile di 45 giorni stabilito dall'art. 3, comma 37 della legge n. 537/1993 per i congedi straordinari e della modifica del trattamento economico prevista dal successivo art. 39, i dipendenti che usufruiscono nell'arco dell'anno solare delle assenze facoltative di cui all'art. 7 della legge n. 1204/1971 possono cumulare tali assenze con quelle connesse ai permessi straordinari retribuiti fruiti ad altro titolo fino a un massimo di 45 giorni complessivi retribuiti per intero, con esclusione degli emolumenti sopra indicati. Il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di assenza resta soggetto alla riduzione di un terzo. I 45 giorni complessivi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Oltre tale limite, nello stesso anno non possono essere concessi ulteriori permessi straordinari retribuiti; le assenze ex art. 7 oltre i 45 giorni sono retribuite al 30% oppure non retribuite, a seconda che rientrino nel primo o nel secondo comma della norma, e non sono utili ai fini di ferie e tredicesima mensilità.
Cure termali
Non è possibile concedere, in alcun caso, permessi o congedi retribuiti per effettuare cure termali. Viene pertanto ritenuta abrogata la circolare 28 dicembre 1992, n. 295, nella parte in cui consentiva, a determinate condizioni, la concessione di permessi o congedi retribuiti per tale finalità.
Categorie escluse dalla riduzione per assenze dovute a malattia
La circolare richiama, in allegato, le categorie di dipendenti per le quali non si applica la riduzione di un terzo nel caso di assenze per malattia, comprendendo: invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 alla 8; invalidi per lavoro; invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 8; invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e invalidi civili con assegno di accompagnamento; ciechi e sordomuti; infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali.
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