Circolare numero 23 del 22-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell’innalzamento graduale dei requisiti pensionistici introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 sulla pensione anticipata di vecchiaia prevista per i lavoratori di miniere, cave e torbiere dalla legge n. 5/1960. Viene precisato che i requisiti di assicurazione e contribuzione seguono la progressione della Tabella B del decreto legislativo, mentre restano invariati i requisiti anagrafici speciali: 55 anni per il diritto alla pensione anticipata e 60 anni per la riliquidazione e la determinazione dell’anzianità convenzionale. La prestazione continua quindi a essere composta da una quota a carico dell’AGO e da una quota integrativa a carico della Gestione speciale.
Chiarimenti sui requisiti per la pensione anticipata di vecchiaia dei lavoratori di miniere, cave e torbiere dopo il d.lgs. n. 503/1992
Chiarimenti sulla pensione anticipata di vecchiaia per minatori, cavatori e lavoratori delle torbiere
La circolare fornisce indicazioni interpretative sugli effetti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 sulla disciplina speciale della pensione anticipata di vecchiaia prevista dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. Il chiarimento è reso in conformità al parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e riguarda, in particolare, il coordinamento tra i requisiti del regime generale e quelli della gestione speciale.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 5/1960 riconosce ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere una pensione anticipata di vecchiaia a determinate condizioni. La prestazione è disciplinata da una normativa speciale che rinvia al regime generale solo per i requisiti di assicurazione e contribuzione, mentre regola direttamente l’età pensionabile anticipata e il successivo meccanismo di riliquidazione. Il d.lgs. n. 503/1992 ha invece introdotto un innalzamento graduale dei requisiti per la pensione di vecchiaia nell’AGO, rendendo necessario chiarire l’impatto di tale modifica sulla disciplina speciale.
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
Per maturare il diritto alla prestazione, il lavoratore deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge n. 5/1960. In particolare, deve:
- avere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria;
- aver compiuto 55 anni di età;
- aver prestato complessivamente almeno 15 anni di lavoro in sotterraneo, anche con discontinuità;
- essere cessato definitivamente dal lavoro;
- non essere occupato alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con guadagno continuativo e normale.
Incidenza del d.lgs. n. 503/1992 sui requisiti contributivi
La circolare stabilisce che i requisiti assicurativi e contributivi non restano fissi, ma devono essere letti alla luce della progressione temporale prevista dalla Tabella B allegata al d.lgs. n. 503/1992. Ciò significa che, ai fini del diritto alla pensione anticipata, occorre verificare il requisito contributivo vigente nell’anno in cui il lavoratore compie l’età pensionabile.
Requisiti anagrafici invariati
Diversamente dai requisiti contributivi, quelli anagrafici non subiscono modifiche per effetto della nuova disciplina. Restano quindi fermi:
- i 55 anni di età richiesti per l’accesso alla pensione anticipata;
- i 60 anni di età da assumere come riferimento per il calcolo dell’anzianità convenzionale e per la riliquidazione d’ufficio della prestazione.
Calcolo della pensione e riliquidazione automatica
La pensione anticipata è composta da due quote:
- una quota di pensione "anticipata", calcolata sulla contribuzione effettivamente risultante nell’AGO;
- una quota di pensione "integrativa", calcolata sulla base dell’anzianità convenzionale.
L’anzianità convenzionale corrisponde al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età. Al raggiungimento di tale età, la pensione viene riliquidata d’ufficio, con separata determinazione della quota a carico dell’AGO e della quota a carico della Gestione speciale istituita dalla legge n. 5/1960.
Conclusione operativa
In sintesi, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere continua a essere accessibile al compimento dei 55 anni, ma solo se il lavoratore ha maturato l’anzianità contributiva richiesta dalla Tabella B del decreto legislativo per l’anno di riferimento. Restano invece immutati i meccanismi speciali di calcolo e di riliquidazione al compimento dei 60 anni.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dei chiarimenti
Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha introdotto una progressiva elevazione dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria. La circolare interviene per precisare come tali modifiche incidano sulla disciplina speciale della pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere prevista dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5.
Requisiti per la pensione anticipata di vecchiaia
Per accedere alla pensione anticipata, il lavoratore deve: possedere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia nell’AGO; aver compiuto 55 anni di età; aver svolto complessivamente almeno 15 anni di lavori in sotterraneo, anche non continuativi; essere cessato definitivamente dal lavoro; non risultare occupato alle dipendenze di terzi in altri settori con guadagno continuativo e normale.
Effetti del d.lgs. n. 503/1992 sui requisiti contributivi
I requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla legge n. 5/1960 devono intendersi adeguati secondo la progressione temporale prevista dalla Tabella B allegata al d.lgs. n. 503/1992. Pertanto, per la liquidazione della prestazione, il riferimento è all’anzianità contributiva richiesta per l’anno di compimento dell’età pensionabile.
Invariabilità dei requisiti anagrafici speciali
La circolare precisa che i requisiti di età stabiliti dalla legge speciale non sono modificati dal d.lgs. n. 503/1992. In particolare, restano fermi sia il requisito dei 55 anni per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata a carico della Gestione speciale, sia il riferimento ai 60 anni per il calcolo dell’anzianità convenzionale e per la riliquidazione d’ufficio della pensione.
Composizione della prestazione e riliquidazione a 60 anni
La pensione è composta da una quota "anticipata", calcolata sulla contribuzione maturata nell’AGO, e da una quota "integrativa", calcolata sull’anzianità convenzionale. Al compimento del 60° anno di età l’ente procede d’ufficio alla riliquidazione, determinando la quota a carico dell’AGO e quella a carico della Gestione speciale istituita dalla legge n. 5/1960.
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